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Vimeo condannata, dovrà risarcire 8,5 milioni di euro a Mediaset

di Alessandro La Rosa (Studio Previti) |

I giudici di Roma hanno assimilato la piattaforma americana ad un servizio di video on demand. Oltre a cancellare i file in questione, Vimeo dovrà evitare attività simili in futuro o pagherà una penale di 1000 euro per ogni violazione e di 500 euro per ogni giorno di ritardo.

L’esito della prima delle quattro cause intentate da Mediaset contro Vimeo si chiude in primo grado con la condanna della società americana al risarcimento di 8,5 milioni di euro.

Il Tribunale delle Imprese di Roma ha motivato la condanna della nota piattaforma americana di condivisione di contenuti on line “Vimeo” con una sentenza datata 10 gennaio 2019, di oltre 35 pagine.

I fatti

Nel 2012 Mediaset accertava la presenza di centinaia di brani estratti da notissime trasmissioni delle reti Mediaset ed abusivamente caricati dagli utenti e pubblicati attraverso la piattaforma gestita dalla VIMEO LLC. Nonostante una diffida e la pendenza del giudizio promosso davanti alla Corte romana, i brani abusivamente pubblicati sono diventati, nel tempo, più di due mila.

I principi stabiliti dal Tribunale Impresa di Roma

I provider con “ruolo attivo” non possono beneficiare del regime di esenzione di responsabilità previsto dalla Direttiva e-commerce (2000/31).

I Giudici romani hanno “assimilato ad un servizio di video on demand” i servizi della Vimeo avendo constatato la presenza di attività di editing dei contenuti consistente, tra l’altro, nell’ottimizzazione dei video attraverso attività di “catalogazione, indicizzazione e messa in correlazione tra loro” degli stessi. Vimeo conseguentemente ha “perso il suo carattere di neutralità, e, con esso, l’esenzione di responsabilità”.

I Giudici capitolini hanno posto alla base della decisione la direttiva 2000/31/CE constatando che Vimeo non si è limitata alla fornitura di servizi di stoccaggio di informazioni (che è la figura di hosting provider neutro e passivo prevista dall’articolo 14 della direttiva cit.), proprio in ragione dei complessi servizi aggiuntivi che fornisce ai suoi utenti. Ed hanno chiarito che i concetti di “consapevolezza” o “controllo” presenti nella direttiva e-commerce (cfr. art. 14) non presuppongono “una conoscenza personale e diretta del contenuto illecito, ma è sufficiente che i mezzi tecnologici dallo stesso utilizzati siano comunque idonei a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati”. E la consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Roma ha condotto ad un accertamento che non lascia incertezze: “dal punto di vista tecnico, lo stato della tecnologia, già all’epoca delle segnalazioni per cui è causa, consentiva all’hosting provider di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla sua piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito, anche senza la preventiva conoscenza dell’URL di riferimento e senza dover per questo dedicare del personale per visionare singolarmente tutti i video pubblicati e confrontarli con i programmi del titolare del diritto leso”.

Vimeo ha violato il dovere di diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore del settore, incorrendo in quella specifica forma di responsabilità che il Tribunale qualifica “da contatto sociale” e che Vimeo avrebbe rispettato solo qualora si fosse comportata “secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”.

La Corte capitolina non ha dubbi, poi, circa il fatto che eventuali segnalazioni al provider, da parte del titolare dei diritti, debbano consentire l’identificazione delle opere da proteggere e non anche la localizzazione virtuale delle stesse all’interno della piattaforma: secondo l’orientamento confermato anche dalla Corte d’Appello di Roma “affinché insorga l’obbligo di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell’hosting provider, é sufficiente una diffida che menzioni chiaramente almeno i titoli dei programmi televisivi su cui il titolare vanta diritti esclusivi di sfruttamento economico (mentre ndr) l’indicazione dell’URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il “luogo” dove il contenuto è reperibile”.

Vimeo quindi è stata giudicata responsabile a titolo di “cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti d’autore” spettanti a Mediaset e dovrà anche ottemperare ad uno specifico obbligo di “rimozione immediata” in relazione a tutti i brani video che in futuro dovessero essere caricati dagli utenti, a condizione che siano estratti dai medesimi programmi televisivi oggetto della causa. Pena il pagamento di una penale di 1000,00 euro per ogni violazione ed un’altra di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo.

La decisione si pone in piena sintonia con le più recenti decisioni della Corte di Giustizia UE e con alcune previsioni della recente proposta di Direttiva sul Diritto d’Autore votata dal Parlamento UE lo scorso 12 settembre che prevedono, appunto, l’obbligatorietà di accordi di licenza, in capo alle content sharing platforms, per gli atti di comunicazione al pubblico di opere di terzi e, in caso di assenza di tali accordi, l’obbligo di prestare la dovuta collaborazione con i titolari dei diritti autorali per impedire, con tutti i mezzi messi a disposizione dallo stato della tecnica, usi non autorizzati delle dette opere.

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