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Via libera al decreto criptovalute. Gianluca Duretto (UNINT Roma): “Il legislatore italiano rafforza le tutele per gli investitori”

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Approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge relativo ai mercati delle cripto-attività in recepimento del Regolamento europeo MiCA, che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno. Abbiamo chiesto a Gianluca Duretto, Docente UNINT - Università Internazionale degli studi di Roma, di illustrarci nel dettaglio il decreto e il Regolamento europeo MiCA: “Un provvedimento che va nella direzione di tutelare maggiormente i risparmiatori”.

Il Consiglio dei ministri approva il decreto relativo ai mercati delle cripto-attività

Approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, il nuovo decreto legge che fissa una cornice di regole più chiara per il mercato delle criptovalute, dall’emissione e diffusione alle autorizzazioni per operare, fino al quadro sanzionatorio.

In questo modo l’Italia recepisce il Regolamento europeo MiCA (acronimo inglese per Markets in Crypto-Assets), 2023/1114 del 31 Maggio 2023, approvato dal Parlamento europeo il 20 aprile 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 giugno 2024. Ricordiamo che il regolamento entrerà in vigore il 20 giugno 2025 in tutta l’Unione europea. 

Il MiCA rappresenta ad oggi una novità nel panorama giuridico, perché è il primo quadro normativo completo per l’intero settore delle criptovalute, anche se valido a livello europeo, ed è una novità importantissima nel contesto delle criptovalute, anche in confronto al mondo americano, dove ad oggi non esiste una normativa del genere.

Il decreto individua la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti a esercitare i poteri autorizzatori (ai fini dell’emissione, dell’offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione dei token, nonché ai prestatori di servizi per le cripto-attività), di vigilanza, di indagine e sanzionatori, previsti dal regolamento.

Il decreto provvede a dettare la disciplina di armonizzazione minima applicabile a tutti gli operatori in cripto-attività, le discipline speciali applicabili a singole categorie di operatori; il regime sanzionatorio e le disposizioni di coordinamento.

Abbiamo chiesto a Gianluca Duretto, Fintech advisor e Docente UNINT – Università Internazionale degli studi di Roma “Cattedra di pagamenti digitali, criptovalute e blockchain”, di illustrarci nel dettaglio i contenuti del decreto e di indicarci i punti chiave del MiCA.

Criptovalute, il decreto e le tutele per gli investitori

Gianluca Duretto

Vista l’imminente scadenza del 30 Giugno 2024, il decreto va visto come recepimento da parte dell’Italia del regolamento europeo e delle tutele previste per gli investitori in criptoattività. In questo modo, il legislatore italiano rafforza ancora più le tutele, prevedendo anche specifiche sanzioni penali come la reclusione da sei mesi a quattro anni ed una multa pecuniaria che va da Euro 2.066 fino a Euro 10.329 per chi viola quanto specificatamente indicato dal Mica.
Ricordiamo che le due tipologie di soggetti «emittenti specializzati di token collegati ad attività» e «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività» sono quelle soggette a tale decreto.
Vengono specificatamente indicati La Consob e la Banca d’Italia come le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e secondo le rispettive competenze, che dispongono dei poteri previsti dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal decreto legge stesso. l’art 11 specificatamente prevede che sia La Banca d’Italia, d’intesa sempre con la Consob, ad autorizzare o a revocare qualora ci fossero i presupposti, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l’emissione, l’offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività da parte degli emittenti
”, ha spiegato Duretto.

Le sanzioni

Per quel che riguarda il capitolo sanzioni, il decreto in questione prevede multe a danno di quei soggetti che non rispetteranno quanto previsto dal regolamento MiCA, rafforzando in questo modo la tutela dei risparmiatori.  

Secondo Duretto “particolarmente rilevante è il Cap I “Sanzioni Penali” e l’articolo 30 del decreto, che prevede un regime molto severo con sanzioni penali: reclusione da sei mesi a quattro anni e una multa da 2.066 a 10.329 euro per chi agisce in violazione di quanto stabilito dalle norme comunitarie in particolare per chi emette token di moneta elettronica, senza rispettare il limite della riserva previsto o per chi offre al pubblico token di moneta elettronica senza un consenso specifico dell’emittente. 

Nei confronti delle persone giuridiche, vengono previste sanzioni amministrative pecuniaria che partono da 30.000 e possono arrivare fino a 5 milioni di euro ovvero, se superiore, fino dal tre per cento del fatturato totale annuo fino al 12,5%, a secondo della specifica norma violata. Nei confronti delle persone fisiche, inclusi gli esponenti e il personale aziendale, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista sono da 5.000 a 75.000 euro. E per ultimo viene determinato che se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile”. 

Poi, ci ha ricordato Duretto, c’è l’articolo 33, che “norma l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato”. In particolare, ha precisato il Docente UNINT, è «punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) 2023/1114, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 90 o di manipolazione del mercato di cui all’articolo 91 del citato regolamento». 

Previste anche sanzioni per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell’ambito di un’indagini specifiche. 

Ci domandiamo – ha aggiunto Duretto – se ci fosse stata una tutela così forte per l’investitore in Criptovalute anche negli Stati Uniti, oggi ci sarebbe stato un caso come il fallimento da oltre 16 miliardi di dollari di FTX?

Il Regolamento MiCA

Nel Regolamento, ci ha detto il Docente UNINT, vengono riconosciute ed indicate due tipologie di figure: gli «emittenti specializzati di token collegati ad attività» e i «prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività».

Nel testo è chiaramente delineato cosa deve essere ricompreso nelle tipologie di cripto-attività, come token di moneta elettronica (c.d. stablecoin o cripto asset che determinano il loro valore in base ad una correlazione con quello di una moneta ufficiale) e quello dei token collegati ad attività, quei particolati asset che collegano il loro valore in relazione ad altre tipologie di attività ed in quelle delle cripto attività diverse da queste due.

Dono diversi gli obiettivi del MiCA: “Tutelare gli investitori di criptovalute, prevedendo specifici obblighi di trasparenza ed informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione, obblighi che sono a carico sia degli emittenti di cripto-attività che per i prestatori di servizi di criptovalute”, ha precisato Duretto.

Target raggiungibili, ha aggiunto il docente UNINT, “introducendo una regolamentazione per gli emittenti delle criptovalute e regolamentando i prestatori di servizi di criptovalute, tramite l’autorizzazione e una specifica vigilanza per i prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di token di moneta elettronica e collegati ad attività. Introducendo anche una normativa specifica per le attività di marketing delle società e degli operatori di criprovalute, per tutelare ancora di più i consumatori, da informazioni ingannevoli su servizi finanziari molto delicati. In particolare, è prevista una documentazione specifica da pubblicare per ogni cripto attività, quali il white paper”. 

È richiesta una personalità giuridica con sede nell’Unione europea per poter emettere o gestire servizi su cripto-attività – ha infine ricordato Duretto – che devono ottenere autorizzazione del proprio stato membro d’origine o essere a loro volta un ente creditizio e rimborsare, ove venga richiesto dal cliente, in qualsiasi momento il valore di mercato dei token. Troviamo inoltre rilevante il rimando ad una riserva di fondi per tutelare gli investitori. Per ultimo, il regolamento MiCA dispone specificatamente alle autorità nazionali competenti poteri di attuazione e sanzione, con un sistema di supervisione per il mercato simile a quello delle attività finanziarie tradizionali”.

In Italia 3,6 milioni di persone possiedono criptovalute o token e i cryptoasset sono più diffusi soprattutto nella generazione Z (i nati tra il 1995 ed 2010) e millennials (i nati tra il 1980 e il 1994) e nelle fasce di reddito più elevate, secondo gli ultimi dati contenuti nella ricerca dell’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico Milano, condotta in collaborazione con Bva Doxa, e riferiti al 2023.

La maggior parte dei consumatori guarda al mondo crypto solo per investimento, stando ai dati raccolti. Il 32% di chi ha acquistato criptovalute o token, lo ha fatto tramite una piattaforma di scambio di criptovalute, il 17% con un servizio di wallet con acquisto diretto. Molti, invece, preferiscono esporsi in modo indiretto attraverso servizi di trading tradizionali (26%) o app bancarie (20%).

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