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Tutela dei diritti nel web, editoria e tassazione degli OTT. Le 3 sfide dei legislatori

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L’annuncio di Libra, la nuova criptomoneta di Facebook, ha svelato, al di là di come la si pensi, i vuoti normativi in materia di finanza online e l’inadeguatezza dell’apparato di garanzie giuridiche nell’ambito delle nuove attività dei colossi del web.

Più in generale, l’inarrestabile progresso tecnologico pone nuove sfide al diritto dell’informazione, che si sta attrezzando per farvi fronte, utilizzando i suoi 4 strumenti a disposizione: le leggi, la giurisprudenza, la deontologia, la dottrina. Nei prossimi mesi esso sarà chiamato ad utilizzarli tutti per dare compiutezza a un quadro regolatorio che appare sempre più decisivo per dare certezze agli operatori della Rete e alla comunità degli utenti.

Se fino a dieci anni fa si poteva affermare con cognizione di causa che il diritto aveva le armi spuntate e non riusciva, se non con grande fatica e con approdi provvisori, a governare i nuovi fenomeni del web, oggi si può sostenere con sano ma prudente realismo che tutto appare fluido ma che alla fluidità del mondo virtuale si sta affiancando la consistenza di una regolamentazione puntuale ed efficace.

Sono diverse le sfide che nei prossimi mesi impegneranno legislatori, decisori istituzionali, addetti ai lavori, categorie, studiosi e utenti. Eccone tre:

Qualità dell’informazione e Stati Generali dell’Editoria

Sono in corso i lavori degli Stati generali dell’editoria, convocati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione, Vito Crimi. Termineranno a ottobre, anche se già nelle prossime settimane il governo inizierà a fare sintesi dei differenti apporti, al fine di proporre alcuni disegni di legge che possano rianimare un settore, quello dell’editoria, in profonda agonia, attraverso soluzioni innovative e modelli di business in grado di conciliare le esigenze di chi produce opere creative, anche di natura giornalistica, di chi le diffonde, anche attraverso le piattaforme web, e di chi ne fruisce, cioè il grande pubblico.

La convocazione degli Stati generali dell’editoria ha consentito di coinvolgere tutte le categorie di attori della filiera di produzione e distribuzione delle notizie (giornalisti, editori, poligrafici, professionisti del web, giganti della Rete), che stanno discutendo del futuro dell’ecosistema dell’informazione e che dovranno trovare, sotto la regia del governo, ma in un’ottica di neutralità contenutistica e di lucidità di mercato, una sintesi armoniosa tra diritti e doveri, libertà e responsabilità. Tuttavia, sarà necessario dare continuità a questa formula istituendo un tavolo di consultazione permanente a Palazzo Chigi, che periodicamente affronti i nodi strutturali e contingenti della riforma dell’editoria.

Riforma del copyright e garanzie per i produttori di contenuti

Come è noto, dopo quasi tre anni di aspri e conflittuali negoziati, il Parlamento europeo ha approvato, nel marzo scorso, il testo della nuova Direttiva sul copyright. Esso aggiorna le regole giuridiche del web, ferme alla Direttiva n. 29 del 2001, e le adegua ai ritmi impressionanti del traffico online, che imponevano punti fermi per tutelare gli autori e i produttori delle opere dell’ingegno creativo di natura giornalistica, musicale, cinematografica, artistica etc. Nel concreto essa impone obblighi molto stringenti ai giganti della Rete per quanto riguarda la condivisione di contenuti prodotti da altri.

La Direttiva, è bene ricordarlo, intende garantire che diritti e obblighi del diritto d’autore si applichino anche online e che i ricavi di società come Google, YouTube e Facebook siano condivisi con artisti e giornalisti. Le nuove norme dovrebbero infatti rafforzare la possibilità per autori, editori e creatori, ovvero i titolari dei diritti (musicisti, artisti, interpreti, sceneggiatori ed editori di notizie), di negoziare accordi migliori sulla remunerazione derivata dall’utilizzo delle loro opere presenti sulle piattaforme internet. Gli articoli più controversi dell’intera direttiva sono il 15 e il 17, che prevedono rispettivamente un compenso per gli editori da parte delle piattaforme online e una maggiore responsabilizzazione di queste ultime per le violazioni dei diritti d’autore. La Direttiva dovrà essere recepita entro due anni dagli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dichiarato la loro contrarietà al testo approvato a Strasburgo e dunque lasciano intendere che la legge di recepimento italiana prevederà una certa flessibilità applicativa. Stessa linea potrebbero seguire altri Stati del Vecchio Continente, con l’effetto deleterio di una sostanziale difformità di trattamento da Stato a Stato per i colossi della Rete.

L’esatto contrario del tanto auspicato mercato unico digitale. L’impegno dei prossimi mesi su questo versante dovrà essere proprio quello di concertare, sul modello degli Stati generali dell’editoria, una soluzione legislativa in grado di interpretare e applicare al meglio lo spirito della Direttiva, adeguando la legislazione italiana alle esigenze del mondo della Rete, conciliando le aspettative dei produttori di opere creative con quelle dei distributori e dei fruitori. Per ora in Italia il dibattito sulla definizione dei contenuti della legge di recepimento non è neppure partito. Sarebbe auspicabile immaginare un percorso simile a quello degli Stati generali, al fine di ascoltare le esigenze di tutti. La protezione del diritto d’autore in Rete presenta profili morali, legati al riconoscimento della paternità delle opere, ma anche patrimoniali, riconducibili allo sfruttamento economico delle opere stesse. Si tratta di dinamiche complesse che soltanto attraverso un coro polifonico di apporti costruttivi possono trovare una armoniosa sintesi giuridica sul piano nazionale.

Tutela dei diritti delle persone, responsabilità e tassazione dei colossi

Si moltiplicano le sentenze nazionali e internazionali che tendono a responsabilizzare le piattaforme di condivisione dei contenuti postati dagli utenti rispetto a condotte illecite e contenuti inopportuni e in violazione dei diritti delle persone. Nei giorni scorsi, in sede europea, l’Avvocato Generale Maciej Swpunar, nelle conclusioni presentate alla causa C-18/18, ha affermato che l’host provider, nel caso di specie Facebook, può essere obbligato a rimuovere commenti diffamatori a livello mondiale. L’Avvocato Generale ritiene che la direttiva sul commercio elettronico, di 19 anni fa, non osti a che un host provider che gestisce una piattaforma di social network, come Facebook, sia costretto, con provvedimento ingiuntivo, a cercare e a individuare, tra tutte le informazioni diffuse dagli utenti di tale piattaforma, quelle identiche a quella qualificata come illecita dal giudice.

La direttiva n.31 del 2000, infatti, non disciplina la portata territoriale di un obbligo di rimozione. Se, dunque, la Corte di Giustizia europea accoglierà la soluzione prospettata dall’Avvocato Generale, Facebook e le altre piattaforme di condivisione saranno obbligate a rimuovere i post lesivi, non solo in via successiva, ma anche in via preventiva. Non c’è dunque contrasto con il divieto dell’obbligo generale di sorveglianza previsto dall’art.15 par.1 della Direttiva del 2000. Viene ammesso, in altre parole, il filtraggio special preventivo verso tutti gli utenti (portata personale) per i “contenuti identici” (portata sostanziale), oltre che, unicamente verso l’utente autore (portata personale), per i “contenuti equivalenti”. Si tratta di un’apertura a una prospettiva di progressiva responsabilizzazione dei colossi del web, destinata a produrre implicazioni sul piano giurisprudenziale e, forse, anche su quello legislativo.

Il tema dell’introduzione di una soluzione sistemica su base europea in materia di web tax si inserisce anch’esso nel solco di una ridefinizione del regime giuridico degli Over the top, che non potrà essere marginale nell’agenda della legislatura europea ai nastri di partenza.

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