Key4biz

Tribunale della Famiglia: ok alla specializzazione, ma con un numero congruo di magistrati

Baldelli

In questi giorni si sta discutendo nella commissione permanente giustizia la delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, nell’ambito della quale è prevista, all’art.  1  lett. B) n. 2) la soppressione del T.M. e l’ufficio del P.M.M.

Lo considero un grosso errore, perché in realtà non verrà realizzato il “Tribunale della Famiglia” tanto invocato (anche dalla magistratura minorile), ma ritengo questa la sede per discuterne. Piuttosto mi permetto, sempre nell’ottica di offrire un contributo alla discussione democratica sulla questione, di svolgere una obiettiva e serena analisi.

Il nuovo Tribunale della Famiglia e della persona sarà, quindi, nell’ottica della proposta approvata, una sezione creata presso i Tribunali ordinari , alla quale sarà attribuita  la materia di stato e capacità della persona, di rapporti di famiglia ( separazioni e divorzi, anche con prole) e di filiazione fuori dal matrimonio; oltre alla materia già di competenza del giudice tutelare. Nei diversi Tribunali del distretto, quindi, le sezioni non cambieranno la competenza, che sarà sostanzialmente simile a quella attuale, con una sovrapposizione fra le cause di famiglia con le cause di tutela.

Nulla cambierà anche nelle Procure del Distretto che dipendono dai diversi Tribunali.

Presso ciascuna sede di Corte d’Appello il Tribunale Ordinario avrà la creazione di una Sezione Specializzata Distrettuale, alla quali verrà attribuita la competenza che è ora del Tribunale per i minorenni, penale e civile ( affidamento, abbandono ed adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale) , oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati.

Questa Sezione Specializzata Distrettuale sarà composta dai giudici, togati ed onorari, del soppresso Tribunale per i minorenni.

Anche nella Procura Ordinaria di riferimento di questa Sezioni Specializzata Distrettuale verrà creato un nuovo  Gruppo Specialistico nella medesima materia ed anche questo Gruppo assorbirà i sostituti della soppressa Procura minorenni e la Polizia Giudiziaria assegnata.

I Presidenti ed i Procuratori minorili assumeranno la funzione, rispettivamente, di Presidenti delle sezioni Specializzate Distrettuali e  di Procuratori Aggiunti responsabili dei nuovi Gruppi.

Questo progetto, che in origine negava globalmente il “rispetto della specializzazione” in nome di una razionalizzazione del “Sistema Giustizia” , recentemente è stato modificato nel senso di prevedere per  la Sezione Specializzata nella materia minorile del Tribunale Ordinario in sede Distrettuale una organizzazione simile alla Sezione Lavoro, quindi con una certa garanzia di vedersi riconosciuti gli strumenti ( magistrati e personale) necessari amministrare la giustizia minorile proteggendo la specializzazione che deriva dall’esclusività della funzione.

Un altro passa avanti si è fatto anche rispetto alla Polizia Giudiziaria assegnata al Gruppo Specialistico nella medesima materia presso la Procura Ordinaria nella sede Distrettuale prevedendo l’esclusività dell’assegnazione; mentre nulla si è modificato per quanto riguarda il profilo organizzativo del nuovo Gruppo Specialistico nella sede Distrettuale.

Appare, pertanto, di rinnovato interesse un approfondimento su questo punto.

La creazione di “Gruppi Specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie,  sul modello dei Gruppi già esistenti, senza prevedere, come invece è avvenuto per l’Organo Giudicante, una autonomia funzionale nega, di fatto, la vera esclusività della funzione.

La mia affermazione deriva dalla perfetta conoscenza dell’organizzazione della Procura Ordinaria, nella quale ho lavorato per otto anni e nella quale i magistrati assegnati ad un gruppo, compresa la D.D.A., nella realtà, non si occupano soltanto della materia specialistica, bensì sono inseriti in ogni turno ordinario  che riguarda la materia generica del processo penale ( arrestati, udienze, ignoti, udienze avanti ai Giudici di Pace quando i V.P.O. fanno sciopero etc…).

La specializzazione all’interno della Procura, infatti, determina la conseguenza di attribuire soltanto ai magistrati del gruppo specialistico le C.N.R. che riguardano quella determinata materia, ma non implica l’esclusione di quei magistrati dai turni c.d. “ordinari”, quali sono quelli prima richiamati.

La contro-prova è: se questi compiti ordinari non fossero svolti da ciascun sostituto, chi mai li assolverebbe non essendoci un “Gruppo Specialistico in turni ordinari”?

Pensare, quindi, che la creazione di un nuovo Gruppo nella materia delle persone, della famiglia e dei minori consenta, in queste condizioni, anche soltanto di mantenere la specializzazione dei magistrati già formati è pura utopia.

Perché?

Ormai è “cosa certa” il Parlamento ed il Governo non abbiano considerato che, dopo l’introduzione del giusto processo,   ( art. 111 Cost.) il Tribunale per i minorenni non ha più la facoltà, che invece esercitava in passato,  di aprire d’ufficio un procedimento civile a tutela  della persona minore in difficoltà o in pericolo.

Forse essi hanno dimenticato che l’unico organo pubblico di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minorenne è la Procura della Repubblica minorile alla quale, infatti, è stata riconosciuta una importante competenza in materia civile, peraltro sconosciuta ai più.

Ebbene, poiché tale competenza civile non risulta nelle statistiche,e il C.S.M., il Ministero ed il Legislatore ne ignorano l’esistenza e la consistenza, non si può pensare che vi sia garanzia, fatta salva soltanto la disponibilità soggettiva e del tutto discrezionale del Procuratore della Repubblica, di considerazione nella previsione delle tabelle organizzative dell’ufficio della Procura ordinaria.

Senza l’esclusione dai turni ordinari dei magistrati assegnati al Gruppo della persona, della famiglia e dei minori, non sarebbe più  possibile garantire l’intervento urgente, sulle 24 ore, necessario ad assicurare l’adeguatezza degli interventi a tutela della persona minorenne in condizione di grave pregiudizio, come attualmente avviene, rappresentando il lavoro prevalente del magistrato minorile a disposizione nel turno arrestati.

I casi impegnativi e di estrema urgenza sono quotidiani, e possono riguardare neonati in situazioni di pericolo, bambini maltrattati o abusati, adolescenti in fuga. Si tratta di situazioni non codificate, per le quali non esistono formalmente dei termini di trattazione, ma che, per il fatto di essere situazioni di pericolo nelle quali si trovano bambini, anche neonati,  richiedono interventi immediati ( ad es. blocco della dimissione ospedaliera del neonato maltrattato, immediato ricovero in comunità o in affidamento del bambino abbandonato ecc..), previa attività di accertamento urgente a riscontro della segnalazione, e di indispensabile coordinamento con le diverse Procure Ordinarie del distretto  nei casi in cui il minorenne sia vittima di reato commesso da adulti della famiglia e la tutela sia strettamente correlata alle indagini sui fatti penali.

In tutti questi casi l’intervento del P.M. minorile deve essere tempestivo sia nella fase del coordinamento degli interventi, sia nella presentazione del ricorso a tutela. L’esigenza di tempestività ed il numero dei casi non consentono di occuparsi di altre incombenze e solo l’esclusività della funzione permette la specializzazione, che è frutto di formazione e di esperienza quotidiana.

Ma l’esclusione da tutti i turni ordinari di questo gruppo non  sarebbe sufficiente ancora a garantire la specializzazione, perché è parimenti rilevante la composizione del Gruppo stesso, che non deve essere condizionata dall’andamento delle coperture di organico dell’Ufficio di Procura di appartenenza, se non al prezzo di svuotare completamente di contenuto la tanto declamata specializzazione.

L’accorpamento della Procura Minorenni produrrebbe, di fatto, la scomparsa della cultura minorile , schiacciata dalle esigenze di efficienza degli  uffici di Procura Ordinaria, con buona pace dei diritti dei minorenni e delle direttive europee in punto specializzazione.

Si dice che non ci siano i numeri per prevedere l’esclusività della materia.

Ebbene, non è vero. Quantomeno non è vero in tutte le sedi.

Per valutare “ i numeri”, peraltro, occorre sapere che alla Procura della Repubblica Minorile spettano competenze assolutamente uniche,  numericamente imponenti, ma, come già detto, sconosciute ai più, quali:

  1. la competenza di considerare, nel processo minorile, le necessità educative dell’autore di reato attraverso la costruzione, con i servizi e con l’imputato e la sua famiglia di un precorso educativo che possa divenire oggetto di M.A.P. (istituto profondamente diverso dalla M.A.P. applicabile agli adulti – che ha uno scopo deflattivo – , per la valenza necessariamente educativa, oltre che riparativa, che deve avere). La commissione del reato, infatti, deve poter diventare occasione di restituzione di opportunità di crescita mancate, a partire dall’assunzione di responsabilità per il fatto commesso, perché il processo penale minorile si rivolge a persone che,  per definizione,  sono in una fase di crescita e di cambiamento.
  2. la competenza di sostenere anche con un intervento civile a protezione del minorenne autore di reato, il suo percorso di recupero educativo e riparativo con l’intervento dei servizi nel caso di famiglia inadeguata e/o abbandonica ( la costante decrescita delle denunce pare premiare questa politica giudiziaria ed il numero ridotto di denunce penali a livello nazionale, paragonato con le statistiche relative alle maggiori Nazioni europee, quali la Francia, la Germania e la Spagna, confermano questa premialità);
  3. la legittimazione all’azione civile (esclusiva in materia di accertamento dello stato di abbandono), cui consegue la partecipazione al processo civile attraverso la presenza in udienza, la formulazione di pareri, la presentazione di nuove domande ed il potere di impugnazione, traccia un quadro ben diverso, quindi, dal ruolo tradizionale del pubblico ministero ordinario nei procedimenti civili, che, come è noto, consta di un semplice parere, spesso formulato su elenchi di fascicoli.
  4. la competenza di vigilare sulle comunità, dispiegando un massiccio e continuativo impegno ispettivo senza il quale i minorenni assistiti sarebbero abbandonati a destini ancora più pregiudizievoli, essendo stata esperienza di chi vi sta parlando quella di scoprire strutture illegali e veri e propri lager anche fra le strutture autorizzate, oltre che persone minorenni “dimenticate” in comunità;
  5.  la competenza, infine, di promuovere gli interventi previsti nella materia civile della sottrazione internazionale, che comprende anche l’esecuzione dei provvedimenti del giudice.

Solo a titolo di esempio, presso la Procura Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, nell’anno 2014, sono stati iscritti n. 4539 Affari Civili.

Nello stesso periodo con riferimento al settore penale il dato numerico è stato di  n. 2.726 iscrizioni, quindi con una percentuale quasi doppia della competenza civile rispetto a quella penale ( ed i dati del Piemonte e Valle d’Aosta sono sostanzialmente sovrapponibili, quanto al civile, alle altre Procure minorili nazionali).

Se la crisi economica determina un calo delle cause civili ( come è stato evidenziato nella relazione del Presidente della Corte d’Appello di Torino in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario), la stessa crisi determina, invece, un aumento delle procedure a tutela che, infatti, sono in costante crescita.

La specializzazione può davvero essere mantenuta soltanto se il Gruppo sia una vera e propria sezione ( qualunque nome le si voglia dare), con un numero congruo di magistrati, previsto dal C.S.M. e con nomina dei componenti, sempre da parte del C.S.M .

Una recente modifica del l’emendamento Ferranti prevede la nomina da parte del C.S.M. dell’Aggiunto che dirige il Gruppo Specialistico; tuttavia, se rimane al di fuori della medesima previsione la nomina dei sostituti componenti il Gruppo e l’individuazione dell’organico il problema non è affatto risolto, perché non verrà garantita la esclusività della funzione, quindi neppure la specializzazione e senza la specializzazione non ci sarà più, nell’arco di pochissimo tempo, una figura di magistrato che sia in grado di cogliere  i segnali di disagio e di pregiudizio per porli a fondamento di una richiesta tempestiva di intervento da parte del Giudice Specializzato in favore della persona minorenne.

Infine, se ci sono Procure Minorenni destinate a divenire Gruppi specialistici della persona, della famiglia e dei minori , ma che hanno ruolo limitato l’unica strada che permetta la razionalizzazione nel rispetto della specializzazione è l’accorpamento ad altro Gruppo Specialistico omologo creato nella Procura del distretto limitrofo, come è avvenuto recentemente quando è stata rimodulata la geografia giudiziaria.

Exit mobile version