Comunicato ex art. 114 TUF
A integrazione dei comunicati stampa diffusi in data 24 e 27 luglio 2017, TIM, così richiesta dalla Consob, precisa quanto di seguito riportato.
La presa d’atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi sulla società è avvenuta, a seguito delle dichiarazioni rese in Consiglio di Amministrazione dal Presidente Esecutivo anche nella sua qualità di Amministratore Delegato del Gruppo Vivendi, a fronte di due specifiche circostanze:
- da un lato, il progetto di rafforzare il management team della società con l’ingresso in TIM di un dirigente apicale proveniente dal gruppo Vivendi, con l’obiettivo, tra l’altro, di realizzare, nel contesto dell’attuale piano strategico, un maggior coordinamento tra le attività industriali e commerciali delle diverse società;
- dall’altro, il progetto di JV tra TIM e Canal plus Group, quale elemento egualmente indicativo della volontà di avviare, sempre nel contesto dell’attuale piano strategico, una forma di coordinamento fra i due gruppi societari nel settore multimedia.
Il Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2017, nel prendere atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento, non ha trattato il profilo della sussistenza o meno di controllo ex art. 2359 cod. civ. di Vivendi su TIM.
In merito alle motivazioni che hanno portato alla risoluzione consensuale e transattiva dei rapporti tra TIM ed il suo precedente Amministratore Delegato Flavio Cattaneo, fermo restando che, come più volte specificato, si è trattato di una risoluzione consensuale, la Società precisa che i relativi presupposti sono maturati nell’ambito di un dialogo circa la possibile evoluzione dell’organizzazione manageriale di vertice della stessa – a riporto dell’amministratore delegato – in vista delle prossime sfide che dovranno essere affrontate, dialogo che ha evidenziato posizioni non convergenti, e tenuto conto dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Amministratore Delegato degli obiettivi programmati.
In relazione all’ammontare riconosciuto a Cattaneo nell’ambito del suddetto accordo transattivo, quale già oggetto di comunicazione, si precisa che, nella fisiologica dinamica negoziale e transattiva dell’accordo, a fronte di una riduzione dell’importo dovuto e del mancato riconoscimento di alcuna severance, è stata convenuta l’erogazione della somma concordata per cassa e senza dilazioni temporali o meccanismi di correzione ex post.