L’Antitrust ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti di FiberCop e Tim per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE (presunta violazione della concorrenza) in merito al “Master service agreement” siglato tra le due società, successivamente al completamento dell’operazione di scorporo della rete lo scorso luglio. In altre parole, dopo la scissione fra Tim e Fibercop il rapporto fra le due nuove entità è finito sotto la lente dell’autorità di Piazza Verdi, con particolare attenzione al contratto Master Service Agreement, che le lega in esclusiva per i prossimo 30 anni. Il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2026.
I motivi dell’indagine
Il nuovo contratto ha sostituito il precedente accordo che insisteva però tra la Tim ancora verticalmente integrata e la FiberCop allora ancora partecipata in maggioranza da Tim, sottolinea l’Antitrust nel suo bollettino. Ora che Tim è divenuta una società indipendente attiva nel mercato dei servizi al dettaglio, il nuovo contratto di servizio con la nuova FiberCop è funzionale a procurarsi i servizi di accesso alla rete a monte, finora forniti in autoproduzione dalla divisione interna wholesale di TIM e dalla vecchia FiberCop. Il contratto prevede che i servizi di accesso all’ingrosso, passivi e attivi, siano forniti in esclusiva da FiberCop per quindici anni, rinnovabili in automatico per altri quindici anni. In pratica, un contratto quadro di 30 anni. Altri servizi saranno invece forniti da Tim a FiberCop.
Dopo lo scorporo Tim e Fibercop sono diventate due società indipendenti
“In seguito allo scorporo della rete fissa, FiberCop e TIM sono diventate due imprese indipendenti sotto il profilo azionario e proprietario, ciascuna attiva nell’offerta di servizi richiesti su mercati distinti, benché strettamente collegati. Il contratto di servizio stipulato tra FiberCop e TIM riguarda in particolare i due operatori leader rispettivamente del mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa e del mercato dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa al dettaglio. Alcune previsioni dell’MSA potrebbero quindi risultare restrittive della concorrenza in entrambi gli ambiti citati, considerata la posizione competitiva espressa dalle Parti e la forza del legame contrattuale definito dall’MSA”, si legge.
Si ritiene – scrive l’Antitrust – “che la lunga durata contrattuale del MSA e l’esclusiva di fornitura estesa anche… che realizzerà FiberCop, unitamente al meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia di FiberCop e Tim nei rispettivi mercati, con rischi di foreclosure (chiusura del mercato ndr) rispetto agli altri operatori all’ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi di Tim, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti di Tim nel mercato dei servizi al dettaglio”.
Tim, si legge, “avrebbe accesso, per tutta la durata del MSA, a livelli di prezzo dei servizi di accesso più bassi di quelli a cui potrebbero mirare gli operatori più dinamici sotto il profilo concorrenziale, ossia i nuovi entranti e gli operatori di minori dimensioni che volessero perseguire una strategia di crescita nel mercato al dettaglio ma che non hanno la provvista di clientela atta ad accedere allo stesso livello di scontistica”.
Esclusiva di 30 anni eccessiva
L’MSA, prosegue l’Antitrust, “presenta alcune clausole e previsioni che potrebbero risultare esorbitanti rispetto alle suindicate esigenze di continuità aziendale e, soprattutto, potrebbero condurre ad ingiustificati effetti restrittivi della concorrenza, anche alla luce dell’importante posizione concorrenziale che le parti ricoprono ciascuna nel rispettivo mercato di competenza”. Quale primo fattore di preoccupazione, “emerge immediatamente come la durata dell’esclusiva di fornitura a favore di FiberCop sia molto lunga, giungendo de facto fino a trent’anni, un tempo quindi eccessivo rispetto all’esigenza di assicurare la continuità delle forniture di servizi di accesso all’ingrosso”.
Criticità anche su quote di mercato troppo elevate ma necessarie per la scontistica
Un secondo fattore di criticità “potrebbe derivare dalla previsione di sconti a volume. Se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dall’altro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dall’MSA per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo da Tim”. Anche la clausola della nazione più favorita (MFN) di cui gode Tim “potrebbe essere critica nella misura in cui dovesse comportare l’impossibilità per FiberCop di concedere delle condizioni di fornitura di accesso migliorative rispetto a quelle garantite a Tim. In tal modo, infatti, Tim potrebbe essersi assicurata un indebito vantaggio rispetto ai propri concorrenti, con la garanzia di aver sempre il minor costo di fornitura dell’accesso”.
In pratica, “gli sconti aumentano, per ogni cliente aggiuntivo, al superamento di alcune soglie percentuali del rapporto tra linee attivate e linee attivabili, all’interno di una determinata area geografica, arrivando a un massimo di due euro a linea di sconto, rispetto al prezzo regolato da AGCOM, una volta superato il 12% di tale rapporto”, si legge nel provvedimento.