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Telemedicina, quali sono le tipologie di prestazioni sanitarie attuabili?

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La conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato nel dicembre scorso le “Indicazioni nazionali per l'erogazione di servizi in telemedicina”; un documento in cui si riconoscono ed elencano le tipologie di prestazioni sanitarie attuabili con il supporto della Telemedicina.

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Le prestazioni sanitarie attraverso la telemedicina entrano ufficialmente nelle opportunità offerte dal Servizio sanitario nazionale.

In questo momento storico è essenziale un rinnovamento organizzativo e culturale teso ad una diffusa ed uniforme traduzione operativa dei principi di primary health care raccomandati dall’OMS e la riorganizzazione delle attività sanitarie, clinico-assistenziali e di riabilitazione deve poter garantire contemporaneamente la massima continuità assistenziale del paziente, con il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, operatori e familiari.

L’erogazione di alcune prestazioni di telemedicina rappresenta un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale.

Di cosa si tratta

La conferenza Stato- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha decretato la necessità di fornire indicazione uniformi su tutto il territorio nazionale per l’erogazione delle prestazioni a distanza, con particolare riguardo alle attività specialistiche, estendendo la pratica medica e assistenziale oltre gli spazi fisici in cui usualmente si svolge secondo le tradizionali procedure.

La pandemia ha reso indispensabile ripensare l’organizzazione del SSN, in particolare a livello territoriale e che in tale situazione l’attivazione degli strumenti di sanità digitale rappresenta anche un’opportunità unica per un servizio sanitario più in linea con i tempi e le necessità individuali e dell’organizzazione.

La conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato nel dicembre scorso le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di servizi in telemedicina; un documento in cui si riconoscono ed elencano le tipologie di prestazioni sanitarie attuabili con il supporto della Telemedicina.

Ed in particolare:

  • Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente.
  • Teleconsulto medico: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare e confrontarsi, anche tramite una videochiamata.
  • Teleconsulenza medico-sanitaria: un’attività sanitaria non specificatamente medica che si svolge a distanza.
  • Teleassistenza da parte di professioni sanitarie: è effettuata sull’interazione tra più professionisti sanitari e il paziente, mediante videochiamata, con la possibilità di condivisione di immagini, referti e dati.
  • Telerefertazione:è una relazione rilasciata dal medico che ha sottoposto un paziente a un esame clinico o strumentale, l’attività di telerefertazione si può svolgere laddove vi sia già stata una visita in presenza, oltre a rivolgersi a pazienti già diagnosticati n presenza, è necessaria l’adesione preventiva del paziente e un sicuro accesso da remoto.

Telemedicina: aspetti giuridici e pratici

Va da sé che siffatta modalità di prestazione sanitaria rivede le caratteristiche pratiche e giuridiche della stessa.

Le Regioni e le Province autonome, infatti, hanno ritenuto opportuno che i sanitari dispongano di sistemi differenziati per comunicare con il paziente (SMS, e-mail con testi criptati, video comunicazione) e la presenza di un Centro di coordinamento tecnico che possa gestire le attività del servizio, assistendo le videochiamate degli utenti. Questo aspetto abbraccia, inevitabilmente, la problematica delle infrastrutture tecnologiche e del digital gap presente, soprattutto, in alcune fasce della popolazione.

Le indicazioni prevedono la garanzia di accesso a tutti gli utenti mediante strumenti informatici, sul punto permane il dubbio delle modalità con cui tale garanzia diverrà efficace.

Dal punto di vista giuridico, il primo aspetto critico è quello della responsabilità professionale che dovrebbe permanere allo stesso modo come per ogni atto sanitario svolto nel corso della propria attività professionale, ma non si può prescindere dal tener conto dalla modalità a distanza e la gestione dell’attività stessa. Tale aspetto potrebbe aprire non poche criticità e lacune su nuovi aspetti della responsabilità professionale medica.

Ulteriore aspetto, altrettanto rilevante, è il rispetto del trattamento dei dati che per lo più saranno dati sanitari, si pensi anche solo alla condivisione di referti. É assolutamente necessario che vi sia il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e strumenti che possano garantire una sicurezza informatica elevata.

A tal proposito, nelle indicazioni, al punto g) si legge della necessità di avere una Certificazione dell’hardware e/o del software, come dispositivo medico, idonea alla tipologia di prestazione che si intende effettuare.
La richiesta di questa certificazione è certamente selettiva e indispensabile al fine di effettuare una scelta ponderata sulle offerte tecnologiche presenti sul mercato.

Le stesse indicazioni sottolineano l’importanza di agevolare l’uso del FSE con le diverse implicazioni che lo stesso porta con sé.

Per quanto riguarda il sistema tariffario, è stata suggerita l’opportunità di applicare le stesse tariffe già vigenti per l’erogazione delle equivalenti prestazioni in modalità “tradizionale”.

Il Garante e la Telemedicina

L’Autorità Garante, durante l’adozione della normativa emergenziale, aveva già provveduto a talune specifiche (Provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019), in riferimento al trattamento di dati sanitari mediante telemedicina. Il Garante ha sottolineato che il ricorso a questi strumenti non può implicare la richiesta all’interessato di uno specifico consenso al trattamento dei dati personali, poiché si tratta di una differente modalità di svolgimento della prestazione sanitaria e del rapporto medico-paziente.

Ciò non esime il titolare del trattamento dal rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed esattezza dei dati e al fornire un’informativa chiara e precisa.

Si tratta di un quadro normativo complesso che si annovera nell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 del GDPR, il quale prevede che il trattamento di categorie particolari di dati si possa effettuare laddove sia necessario per finalità di medicina preventiva o del lavoro solo sotto la responsabilità di professionisti sottoposti al segreto professionale.

Appare doveroso ricordare che tale trattamento deve essere effettuato, sempre, nel rispetto del principio di minimizzazione ex artt. 5 e 6 del GDPR, per cui la raccolta dei dati deve essere limitata a quelli strettamente necessari a raggiungere la finalità, evitando ogni forma di eccesso.

Conclusioni

Numerosi sono i vantaggi che potrebbero derivarne da questa nuova forma di erogazione delle prestazioni sanitarie, ma, come sempre, quando si applicano nuove tecnologie, è necessario non sottovalutarne i possibili risvolti critici. È auspicabile, dunque, che i soggetti e le autorità coinvolte proseguano attivamente questo percorso di implementazione della relativa disciplina in maniera uniforme.

Sicuramente l’Accordo tra Stato-Regione e Province autonome sulla Telemedicina supera taluni ostacoli del SSN, ma vi è la necessità di una prospettiva uniforme a livello nazionale. Alcune regioni hanno già provveduto ad emanare provvedimenti di attuazione, ma ci si chiede se questi ultimi siano omogenei e condivisi.

DIG.eat 2021 – TALK “Telemedicina e confini nazionali”, 27 gennaio 2021 ore 17:00-18:00. Con la partecipazione di SIT – Società Italiana di Telemedicina

In occasione del DIG.eat 2021, alla vigilia della Giornata della protezione dei dati personali, ANORC organizza un talk online dedicato ai sistemi di sanità digitale e a come tutelare i dati di pazienti, per una protezione reale e completa.

Intervengono:

Chiara Rabbito – Avvocato, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Società Italiana di Telemedicina

Luigi Montuori – Dirigente Servizio relazioni comunitarie e internazionali Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Modera:

Franco Cardin – Esperto protezione dati personali in ambito sanitario.

Per seguire il talk è necessario registrarsi alla piattaforma DIG.eat: www.digeat.it

Tutti i contenuti del DIG.eat 2021 sono consultabili on demand a seguito della trasmissione.

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