Violazioni

Telemarketing: stop del Garante Privacy all’uso dei numeri di telefono reperiti in rete

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Vietato l’utilizzo a scopi commerciali senza consenso preventivo di numeri di telefono pescati su Internet.

No al telemarketing con i numeri di telefono “pescati” in internet e contattati senza il consenso informato dei destinatari. Lo scrive nel suo bollettino il Garante Privacy, ribadendo che una società non può usare le utenze telefoniche reperite online a fini promozionali.

Dagli accertamenti, svolti, dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, è emerso che la società in questione, attiva nell’offerta di servizi in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei motori di ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media marketing), per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi professionisti e imprese individuali presenti nell’area “contatti” dei siti.

Un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari e  in violazione del principio di finalità. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono stati pubblicati on line.

Il Garante inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati per finalità promozionali, in particolare  tramite l’invio automatizzato di e-mail, di quanti richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito. Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale cliente poteva selezionare solo un’unica casella sia per finalità contrattuali sia per il trattamento di dati per fini  pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi via mail.

Pur prendendo atto della dichiarazione della società di non aver svolto attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata mediante il form. Tra i  clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico consenso per l’invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche, che in base all’art. 130 del Codice, continuano ad essere tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).

L’Autorità si è riservata di valutare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate.

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