In questi giorni è in discussione (e potrebbe vedere la luce entro breve tempo) in Parlamento la norma in materia di estensione del Registro pubblico delle opposizioni e telemarketing. Abbiamo sentito sull’argomento Luca Bolognini, avvocato e presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy (IIP), che sull’argomento ha espresso alcune osservazioni.
K4B. Come valuta il dibattito in corso sulla riformulazione della norma sul Registro delle opposizioni?
Luca Bolognini. La formulazione che abbiamo potuto leggere della norma proposta è disarmante per inapplicabilità, probabile incostituzionalità e palese incompatibilità con il diritto europeo.
K4B. Perché?
Luca Bolognini. Si vorrebbe, dalla data di entrata in vigore della nuova legge, azzerare il valore delle manifestazioni di volontà (i consensi al marketing diretto telefonico) di tutti gli utenti e contraenti di servizi telefonici italiani, con evidente violazione a piè pari della libertà di determinazione delle persone nonché in difformità netta rispetto alla disciplina europea vigente.
K4B. In che senso?
Luca Bolognini. Dire, con norma interna nazionale, che il consenso della singola persona fisica, dato liberamente e specificamente al singolo titolare del trattamento, debba “cedere” innanzi ad una mera iscrizione general-generica a un Registro delle opposizioni statale (la cui consultazione da parte dei titolari del trattamento è peraltro a pagamento) crea una situazione anomala.
K4B. Ci spieghi meglio
Luca Bolognini. Si generano almeno tre situazioni di criticità. Innanzitutto mina un pezzo di libertà fondamentali d’autodeterminazione degli individui, in particolare legata al principio di specificità e libertà del consenso almeno con riferimento ai consensi accordati fino ad oggi.
K4B. Il secondo aspetto?
Luca Bolognini. Secondariamente penalizzare i diritti e le libertà d’impresa (riconosciuti anche in Carta dei Diritti UE) e in generale le aspettative giuridiche meritevoli di protezione nei nostri ordinamenti (per cui non si possono esigere dal cittadino, dall’imprenditore, dalle organizzazioni sociali adempimenti di obblighi impossibili, irragionevoli o eccessivamente gravosi e sbilanciati, come naturalmente diverrebbe questa assurda “trappola” legislativa – si pensi in concreto ad un titolare del trattamento che, una volta ottenuto un nuovo libero consenso uti singuli, dovesse comunque subito e di continuo accertarsi, pagando il list washing al Registro, che quello stesso interessato non si sia poi iscritto un minuto dopo al Registro.
K4B. E il terzo aspetto?
Luca Bolognini. Calpestare la regola europea del consenso specifico, libero e informato in difformità netta rispetto alla disciplina europea vigente e futura. L’art. 6 del Reg. 2016/679/UE applicato direttamente in ogni Stato membro dal prossimo 25 maggio 2018 indica che qui l’incompatibilità sarebbe sia per contrasto sia per ripetitività. Un po’ come se la recente norma sui limiti alla delocalizzazione dei call center avesse vietato l’export di dati fuori dall’Italia, scontrandosi con la libera circolazione intra-UE dei dati personali… da procedura di infrazione. Ma vorrei anche aggiungere che rischia di porsi in aperto contrasto con il principio d’irretroattività degli obblighi di legge (ex art. 11.1 delle Disposizioni sulla legge in generale) che, si sa bene, non ha valenza solo processuale.
K4B. In sostanza lei chiede un ripensamento generale
Luca Bolognini. O almeno un compromesso che limiti i danni. Il nostro auspicio, ragionato e motivato, è che il legislatore fermi del tutto questa locomotiva che asseconda un sentimento confuso e legittimo di fastidio dei cittadini contro le telefonate moleste, traducendolo però in un rimedio che è peggiore del male. Se così non fosse, anche per non incorrere in gravi censure per i motivi che abbiamo elencato sommariamente, si potrebbe immaginare una soluzione di compromesso
K4B. E quale potrebbe essere?
Luca Bolognini. Per esempio considerare comunque tutti i consensi specifici, liberi e informati al marketing telefonico diretto, rilasciati dagli interessati prima dell’entrata in vigore della nuova legge, come validi anche dopo la sua entrata in vigore; ma questi consensi devono essere considerati indenni rispetto alla nuova disciplina, per cui un consenso liberamente prestato, che fosse stato ottenuto dal titolare del trattamento prima dell’entrata in vigore della nuova legge, dovrebbe non risentire in alcun modo dell’eventuale iscrizione dell’interessato al Registro pubblico delle opposizioni, non decadendo in presenza della stessa, ma solo con opposizione specifica dell’interessato al singolo titolare.
K4B. Con quale risultato?
Luca Bolognini. La soluzione proposta attenuerebbe in parte significativa le possibili censure alla nuova norma, sebbene, a nostro avviso, non eviti comunque “rimproveri” per irragionevole costrizione ad impossibilia delle imprese titolari del trattamento e per la netta incompatibilità con la disciplina privacy europea, vigente e futura.