Si parte da zero. Resettare tutti i consensi, da chiunque effettuati, manifestati prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo): questa è la richiesta principale e rivoluzionaria richiesta dal Garante della Privacy al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) che ha affidato il registro pubblico delle opposizioni alla Fondazione Ugo Bordoni.
Dunque è un sì condizionato quello dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali alla riforma del Rpo, a cui ora possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea: queste ultime due modalità sono state inserite nelle nuove regole.
Dunque un bel passo avanti. Prima avrebbero potuto iscriversi al registro pubblico delle opposizioni al massimo 13 milioni di italiani (i soli possessori del telefono fisso) ora la platea, che non vuole essere raggiunta da telefonate o posta cartacera (tranne i volantini) per finalità pubblicitarie, può raggiungere oltre 117 milioni di utenze telefoniche – numeri fissi e cellulari.
Tuttavia, secondo il Garante Privacy, le nuove regole necessitano ancora di migliorie.
L’Autorità, infatti, per rendere il regolamento pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali e realmente effettive le garanzie per gli utenti, ha fornito al Mise ulteriori indicazioni.
- In primo luogo, come detto, il Garante ritiene che sia necessario precisare ulteriormente che l’iscrizione al Registro comporta automaticamente l’opposizione a tutti i trattamenti a fini promozionali, da chiunque effettuati, con la revoca anche dei consensi manifestati in precedenza. Su questo specifico punto il testo va quindi emendato eliminando ogni riferimento alle categorie merceologiche degli operatori che potrebbero generare dubbi interpretativi e alimentare il contenzioso.
- L’Autorità chiede, inoltre, di valutare l’opportunità che nel Rpo possano confluire tutti gli indirizzi postali indicati dai contraenti, anche quelli non presenti negli elenchi telefonici.
- Il Garante, infine, per rendere più esplicito l’obbligo della norma ed evitare comportamenti non corretti, suggerisce al Mise di prevedere in caso di illeciti, una responsabilità della società “non derogabile contrattualmente in concorso o in solido” con i call center che hanno effettuato la chiamata promozionale.