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Tecnolaw. Autovelox: ai Comuni il controllo periodico degli apparecchi

Autovelox

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La Corte Costituzionale con la sentenza 113/2015 depositata lo scorso 18 giugno 2015 (Presidente Criscuolo, Relatore Carosi) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte “in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Tale pronuncia interviene dopo l’affermazione di un, oramai, consolidato orientamento della Corte di Cassazione che soleva distinguere gli autovelox mobili in dotazione alle pattuglie delle forze di Polizia da quelli posizionati sulle strade che funzionano, invece, autonomamente, prevedendo solo a carico di
quest’ultimi l’obbligo di verifiche periodiche. Tale orientamento trovava le proprie basi nei principi fissati dal Ministero delle Infrastrutture nel 2005 (a integrazione del Decreto ministeriale del 29 ottobre 1997) che escludeva la necessità di verifiche periodiche per gli strumenti «impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale».

La Corte di Costituzionale ha superato tale orientamento ritenendo, invece, che qualsiasi strumento di misura, “specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”.

Pertanto, a causa dell’obsolescenza e del deterioramento che possono subire gli elementi elettronici che costituiscono l’autovelox, potrebbe essere pregiudicata non “solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.

La Corte Costituzionale, a tal fine, nella propria pronuncia ricorda che l’art. 142, comma 6, del D.lgs. n. 285 del 1992 dispone che «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, […] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».

Dunque, tutti gli apparecchi utilizzati per rilevare l’eventuale superamento dei limiti di velocità debbono essere periodicamente verificati, in modo tale da garantire la sicurezza dei cittadini ma anche l’affidamento dei cittadini medesimi nelle Istituzioni chiamate a garantire la sicurezza stradale.

Si può, quindi, pacificamente concludere che, alla luce della sopra richiamata sentenza, gli automobilisti potranno ottenere, previo ricorso, l’annullamento del verbale per eccesso di velocità emesso da un autovelox non sottoposto a controlli periodici.

Sarà opportuno, dunque, che i Comuni e gli altri soggetti che vorranno utilizzare gli autovelox provvedano ad un controllo periodico degli stessi, in modo che al momento del rilevarsi di violazioni, i verbali erogati riportino l’attestazione della data dell’ultima taratura degli apparecchi utilizzati.

Solo così, potranno evitare facili contestazioni da parte degli automobilisti, che troverebbero sicuro accoglimento dinanzi ai Giudici di Pace o dinanzi ai Prefetti.

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