“Nell’ambito del convegno odierno (dello scorso 10 ottobre ndr) è stata posta all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, designata a vigilare l’ottemperanza del D.Lgs. 21/2014, la necessità di trovare degli strumenti per consentire una rapida ed efficace applicazione delle norme, alcune di esse molto complesse”. Così l’Avvocato Gilberto Nava, docente di Intellectual Property and Competition Law presso l’Università Europea di Roma, al termine del convegno “I nuovi diritti dei consumatori alla prova della negoziazione assistita. D.Lgs. n. 21/2014 e D.L. n. 132/2014 a confronto”, evento che ha avuto luogo il 10 ottobre presso la Sala Europa della Corte d’Appello Penale di Roma.
I lavori sono stati presieduti dal Professor Avv. Alberto Gambino, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Europea di Roma e Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, e moderati dall’Avv. Luisa Taldone, Vice Segretaria della ANF Roma.
Al tavolo dei relatori anche il Dott. Giovanni Calabrò, Direttore Generale per la Tutela del Consumatore in AGCM. “È stata posta – prosegue Nava – la necessità di trovare delle modalità che permettano di indirizzare correttamente il mercato ai fini dell’applicazione del decreto legislativo nell’interesse del consumatore e dello sviluppo di un mercato concorrenziale. Un obiettivo che può essere perseguito sia in forma di moral suasion, di linee guida, o in forma di raccomandazioni. In questo senso, l’Autorità ha dato sicuramente un segno di attenzione a questa ipotesi e valuterà quali possano essere gli strumenti coerenti con le proprie funzioni istituzionali”.
A fare da filo rosso alle relazioni la presentazione del volume edito da Giappichelli “I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014“, a cura proprio del Professor Gambino e dell’Avv. Nava.
Calabrò ha definito il volume “di grande interesse in un contesto nel quale si cerca di raggiungere l’obiettivo di un consumatore sempre ben informato nonostante la scarsa disponibilità di tempo. E questo forse perché è maturata la consapevolezza che i rimedi successivi sono sempre parziali, tanto da portare allo sviluppo delle attività intermedia di negoziazione e, prima ancora, di conciliazione”.
Diritti del consumatore
A dipingere lo scenario generale era stato, in apertura, il Cons. Lorenzo Delli Priscoli, Magistrato della Suprema Corte di Cassazione: “Il nostro codice civile nel 1942 non conosceva la parola consumatore, ma conosceva una più generale disciplina a tutela del contraente, quella riferita agli obblighi di informazione, soprattutto negli articoli 1337 e 1338 del codice, che richiamano il concetto di buona fede durante le trattative. La grande innovazione del Codice del consumo, che il D.Lgs. 21/2014 conferma e rinforza, è un cambio di filosofia in merito al rapporto tra i contraenti. In sostanza, si passa da una sostanziale mancanza del riconoscimento della presenza di un contraente debole, da cui derivano oneri limitati in capo ai venditori in merito agli obblighi di informare l’altra parte, ad una disciplina asimmetrica, con più stringenti obblighi di informazione con i quali il legislatore si pone l’obiettivo di dare al consumatore la possibilità di valutare la convenienza di un acquisto in ogni dettaglio. Dal testo della legge non si evince tuttavia nel dettaglio il novero delle informazioni che il consumatore ha diritto di avere. In questo senso il commentario alla legge è uno strumento prezioso”.
Contratti online
Orientato verso i contratti online è stato invece l’intervento della Prof.ssa Giusella Finocchiaro, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che riferendosi al commentario ha chiosato: “È un volume dato alle stampe coi tempi di un instant book ma con un approfondimento di tutt’altro spessore, che lo rende un punto di riferimento. Per quanto attiene il contratto online, esso nasce, a dispetto delle apparenze, come contratto fortemente regolamentato, e questo per un preciso scopo di carattere economico perseguito dal regolatore europeo: far sviluppare il commercio elettronico. E per ottenere questo obiettivo occorre rassicurare il potenziale cliente, occorre creare fiducia, un’espressione ricorrente negli atti europei. E come si crea la fiducia? Proceduralizzando e informando”.
“Ma quanto è informato il consumatore online? C’è qualche indizio che il consumatore online sia un soggetto ancora meno consapevole del consumatore offline – ha proseguito la Prof.ssa Finocchiaro – Innanzitutto nel decreto che andiamo a commentare, nell’articolo 51, si parla di necessità di reiterare l’avviso di pagamento durante una procedura di acquisto in rete, il che rende subito palese la premura di stabilire ulteriori passaggi informativi. Anche nella giurisprudenza troviamo esempi di questo approccio, come in una sentenza del Tribunale di Milano con la quale la Corte era chiamata a dirimere un contenzioso tra un professionista che vedeva associato su Google il suo nome alla parola truffa e la compagnia stessa. Nel caso specifico Google rimetteva la responsabilità dell’accostamento all’algoritmo del servizio di autocomplete, sostenendo che la cosa sarebbe ben nota agli utenti di Internet. Il Tribunale replicava invece che non è affatto noto all’utente medio di Internet, o comunque non si può presupporre lo sia, il funzionamento del motore di ricerca”.
La negoziazione assistita
La Prof.ssa Filomena Santagada, Associato di Diritto Processuale Civile presso l’Università Europea di Roma, ha così affrontato il tema che dà in parte il titolo all’evento, la negoziazione assistita, in merito alla quale non mancano motivi di scetticismo: “La procedura di negoziazione assistita così come disciplinata nel decreto legislativo è una new entry, diversa dagli strumenti di risoluzione dei contenziosi che l’hanno preceduta perché al posto del terzo neutro e imparziale ci sono gli avvocati delle parti, e il legislatore l’ha collocata in posizione complementare rispetto alla mediazione – ha detto Santagada – Si stima che grazie ad essa si potranno ridurre di 60 mila unità le cause giudiziarie ogni anno. L’idea di fondo è che la patologica lunghezza del processo civile ordinario possa essere curata ancora una volta con una fuga verso la procedure partecipative, introdotta dal legislatore francese nel 2010 nel codice civile transalpino, che in Italia è diventata negoziazione assistita. Peccato però che il legislatore non ha considerato i risultati fallimentari che l’istituto francese ha ottenuto nel 2013: solo 7 omologazioni di accordi raggiunti. Inoltre, il legislatore ha messo a punto un modello ibrido discostandosi da quello originario transalpino”.
Uno scenario che, ha proseguito la Prof.ssa Santagada, non manca di elementi che permettono di osservare le ricadute della disposizione nel contesto del nostro Paese anche con qualche motivo di speranza.
Diritto di recesso
È invece sul diritto di recesso che si è concentrato l’intervento dell’Avv. Marco Scialdone, membro del Comitato di Redazione di DIMT, i cui punti principali sono riassunti nelle slide che hanno accompagnato la relazione.
Il teleselling
L’Avv. Nava ha infine orientato il suo intervento sul teleselling, analizzando la norma introdotta in sede di attuazione quale eccezione nazionale alla direttiva e sottolineando come “il contratto confermativo introdotto dal legislatore nazionale possa rappresentare teoricamente una maggiore tutela per il consumatore, ma implica un incremento degli oneri da parte dei professionisti e rilevanti difficoltà applicative tali da incidere significativamente sulla evoluzione del teleselling come canale distributivo, e perciò potendo rappresentare una riduzione delle opportunità competitive anche per i consumatori”.
Nelle conclusioni il Prof. Francesco Ricci, Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Lum Jean Monnet di Bari, ha rilevato che “sono emerse alcune linee di tendenza, tra le quali una condivisa all’unanimità dai relatori, ovvero che l’obiettivo della nuova disciplina non sia la tutela della sola parte consumatore, ma il contemperamento delle tutele di tutte le parti e il perseguimento della massima efficienza”.