Il provvedimento

Tar del Lazio accoglie il ricorso di Iliad contro le rate di 48 mesi per l’acquisto del modem

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Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di iliad contro una norma della delibera 307/24/CONS che consentiva agli operatori di telecomunicazione di offrire contratti con rateizzazioni superiori a 24 mesi già al momento della prima sottoscrizione. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di iliad contro una norma della delibera 307/24/CONS che consentiva agli operatori di telecomunicazione di offrire contratti con rateizzazioni superiori a 24 mesi già al momento della prima sottoscrizione. 

In particolare, la sentenza stabilisce che le rateizzazioni superiori ai 24 mesi in sede di prima sottoscrizione non sono consentite, a meno che la proroga non derivi dalla sottoscrizione successiva di servizi o apparecchiature supplementari.

Adeguamento offerte

Questo avrà un impatto sulle offerte commerciali di operatori come TIM e WINDTRE, che dovranno adeguare le loro offerte. Attualmente, entrambe le aziende propongono pacchetti che includono la rateizzazione del modem su 48 mesi, con penali in caso di recesso anticipato.

  • Ad es. TIM CASA offre un canone di 24,90 €/mese per 20 mesi (poi 29,90 €/mese), con modem rateizzato a 5 €/mese per 48 mesi. In caso di recesso anticipato, il cliente deve saldare le rate residue del modem.
  • WINDTRE propone un modem incluso a 5,99 €/mese per 48 mesi con analoghe penali in caso di uscita anticipata.

La sentenza cambia le regole

La sentenza, dunque, è destinata a cambiare le regole della vendita in Italia e rafforza il diritto del consumatore a non essere vincolato a contratti di lunga durata già al momento della sottoscrizione iniziale. Il vincolo superiore a 24 mesi è ammesso solo in caso di aggiunta successiva di servizi o apparecchiature.

Inoltre, il TAR ha evidenziato che l’articolo in questione è in contrasto con il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (art. 98-septiesdecies), che:

  • Limita la possibilità di prolungare la durata contrattuale solo a seguito di una sottoscrizione successiva e per apparecchiature supplementari.
  • Definisce chiaramente la durata contrattuale iniziale e vieta estensioni predefinite già in fase di stipula.
  • Ribadisce che l’acquisto di servizi o terminali supplementari deve essere distinto dal contratto originario.

Inoltre, lo stesso TAR Lazio con separata sentenza ha respinto il ricorso di TIM contro la delibera AGCOM 307/23/CONS nella parte in cui imponeva agli operatori che intendano prevedere clausole di indicizzazione automatica dei contratti ad ottenere il consenso espresso ed esplicito del cliente stesso. Il TAR ha confermato che per tale tipologia di modifica contrattuale che cambia la natura del contratto da corrispettivo fisso a variabile, è necessario il consenso espresso del consumatore.

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