Il caso

Switch off del rame per legge? Ma l’obbligo di spegnimento non è previsto nella Ue  

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Fa discutere l'emendamento di FdI che propone lo spegnimento del rame per legge, una misura che non è prevista in nessun paese europeo. Così non si favorisce la fibra, ma si ammazza il mercato.

Fa discutere l’emendamento alla legge di Bilancio per lo switch off del rame, presentato da FdI, per spingere la migrazione degli utenti alla fibra. L’emendamento 07 all’Art. 76-bis (Ulteriori misure per il potenziamento di banda ultralarga) ha sollevato diverse critiche, fra cui quelle dell’AIIP, e contiene una serie di misure che solleva più di un dubbio sulla sua fattibilità anche dal punto di vista normativo. In primo luogo, l’aumento del 10% dei prezzi sui servizi in rame per finanziare un fondo governativo per lo switch off sarebbe poi un danno per tutte le telco dal primo gennaio 2025. Un’accelerazione di questo genere rischia di trasformarsi in un boomerang. Non si favorisce così la fibra, ma si ammazza il mercato.

Tra l’altro, non si sa se il Governo ha già chiesto un parere a Bruxelles in proposito.

Switch off per legge, non esiste in Europa

In primo luogo, l’obbligo di switch off per legge non è previsto nella Ue e nessun paese europeo lo ha disposto.

In secondo luogo, sarebbe una forma di esproprio di un asset privato, visto che la rete in rame nel nostro paese è in mano ad una sola azienda, Fibercop, società controllata dal fondo americano KKR (37,8%) con una presenza diretta del MEF (16%) e di altri azionisti fra cui il fondo sovrano di Abu Dhabi Adia e il fondo pensione Canada Pension Plan (CPP) Investment Board.

Una norma del genere metterebbe in preallarme la Commissione Ue, perché violerebbe diversi aspetti della normativa europea.      

Non è chiaro, poi, se la norma si riferisca soltanto alle reti in rame Adsl o anche a quelle miste fibra-rame (FTTC).

Lo switch off del rame, inoltre, non riguarda le aree bianche o quelle grigie, dove il deployment della fibra è più indietro, ma anche le aree nere dove l’FTTC convive e compete con l’FTTH e l’FWA.

Ci sono poi alcune domande aperte. Se si spegne il rame a cittadini, imprese e istituzioni connessi in rame (Adsl) e misto rame-fibra (FTTC) viene garantito un passaggio immeditato e performante all’FTTH?

Oppure c’è lo switch off totale della linea, senza sostituzione?

Non c’è forse il rischio di restare completamente senza la rete, se la fibra non è disponibile in quella zona?

Il ruolo dell’Agcom depotenziato

E’ vero che si parla anche di un ruolo di regia da parte dell’Agcom, ma anche questo è un elemento discutibile perché l’Agcom ha già avallato un piano di switch off (decommissionoing del rame), senza considerare l’indipendenza del regolatore.  

Tim a suo tempo aveva già messo a punto un suo piano di switch off del rame al 2030, un piano studiato e sostenibile, che tenga conto anche delle 20mila persone che lavorano sulla rete, molte delle quali lavorano sul rame.  

Aumento del 10% dei prezzi, un danno per i cittadini

Se la norma fosse approvata, sarebbe inoltre previsto dal 1° gennaio 2025 un incremento del 10% dei prezzi su tutti i servizi Internet erogati tramite reti in rame. Il costo del mancato switch off ricadrebbe anche sui cittadini e sulle imprese, anche se non è chiaro se gli aumenti agiscano su tariffe Wholesale, Retail o su entrambe.

C’è poi un altro paragone: se il Governo può intervenire e discutere sul canone Rai, visto che la Rai è controllata dal Tesoro al 99,56% dal MEF e allo 0,44% dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae), per quanto riguarda la rete in rame, invece, il discorso è ben diverso, visto che si tratta appunto di un asset di un’azienda a controllo privato. Di seguito l’articolo in questione.

Art. 76-bis.

(Ulteriori misure per il potenziamento di banda ultra larga)

1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese e garantire una connettività sicura ed omogenea ad alta velocità in tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi Bussola Digitale del 9 marzo 2021 – Digital Compass, della Strategia italiana per la Banda Ultra-larga 2023-2026 approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale e con quanto indicato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, i servizi di accesso alla rete fissa devono essere forniti attraverso reti a banda ultra larga ad altissima capacità per almeno il 50 per cento delle utenze entro il 2026 e per il 100 per cento delle utenze entro il 2030.

2. L’obiettivo di cui al comma 1, è conseguito attraverso un processo di migrazione dei clienti finali dalle reti che utilizzano rame verso le reti ad altissima capacità, realizzato progressivamente sul territorio nazionale a partire dalla data di approvazione della presente disposizione in considerazione dell’effettiva copertura conseguita sul territorio in ciascuna delle aree individuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM ai sensi del successivo comma 4 lettera a);

3. Per avviare e completare il processo di migrazione in ciascuna delle aree individuate ai sensi del comma 4 lettera a), è necessario che tutti i clienti serviti dalla rete in rame, siano raggiunti da una infrastruttura ad altissima capacità, ovvero, nella misura massima del 10 per cento dei casi, da infrastrutture in grado di erogare servizi di velocità superiore a quella mediamente raggiungibile con servizi ultrabroadband in rame NDR oltre 150-200 Mb/s.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce:

a) le aree del territorio nazionale funzionali ad assicurare una efficace attuazione del processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità e la conseguente dismissione dell’infrastruttura di rete in rame in maniera progressiva;

b) le modalità operative di realizzazione del processo di migrazione, inclusive delle modalità di comunicazione alla clientela dell’avvio del processo e delle modalità di esecuzione dello stesso;

c) le modalità di avvio e svolgimento di eventuali fasi pilota volte a verificare l’efficacia e le funzionalità del processo di cui al punto c), da completarsi entro e non oltre novanta giorni.

5. Successivamente al raggiungimento del livello di copertura minima di cui al comma 3, individuato in una determinata area del territorio nazionale, entro sessanta giorni, ciascun operatore interessato avvia il processo di migrazione verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità tramite istanza rivolta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevuta l’istanza dell’operatore e verificata la sussistenza nell’area di interesse dei requisiti di copertura minima di cui al comma 3, accerta la quota di utenze attive in quell’area sulla rete a banda ultra larga ad altissima capacità e di quelle attive sulla rete in rame ed avvia il processo di migrazione, informandone il mercato, attraverso pubblicazione sul proprio sito web, dell’avvio del processo di migrazione in tale area.

7. Per svolgere le verifiche di cui al comma 6, l’Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, rende pubblico un database contenente tutti gli indirizzi presso i quali sono attivi servizi in rame. Tutti gli operatori che operano nel mercato all’ingrosso, incluse le proprie divisioni commerciali, sono tenuti a trasmettere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la lista degli indirizzi presso i quali sono attestati clienti serviti con infrastrutture che utilizzano rame, anche parzialmente, presso l’Autorità di cui al presente comma.

8. In funzione della quota di utenze attive sulla rete ad altissima capacità e fermo restando il termine ultimo di cui al comma 1, il processo di migrazione avviato in una specifica area geografica deve concludersi:

a) entro e non oltre dodici mesi dal suo avvio nel caso di una quota pari o superiore al 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;

b) entro e non oltre diciotto mesi dal suo avvio nel caso di una quota compresa fra il 50 per cento e il 75 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità;

c) entro e non oltre ventiquattro mesi dal suo avvio nel caso di una quota inferiore al 50 per cento di utenze attive sulla rete ad altissima capacità.

9. Decorso il termine massimo per la conclusione del processo di migrazione di cui al precedente comma, le utenze ancora attive sulla rete in rame hanno a disposizione un periodo massimo di ulteriori sei mesi per migrare verso reti ad altissima capacità, decorsi i quali si procede alla dismissione della rete in rame e all’interruzione del relativo servizio.

10. Nel corso del processo di migrazione delle utenze verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità è fatto divieto a qualsiasi operatore all’ingrosso o al dettaglio di vendere servizi di telecomunicazioni su reti in rame end of sale.

11. A partire dal 1° gennaio 2025, per tutti i servizi in rame, in corso di erogazione è applicato un incremento dei prezzi pari al 10 per cento, del valore complessivo.

12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un Fondo per lo switch off alimentato con i proventi di cui al precedente comma 11, al fine di contribuire al sostenimento degli oneri di tutti gli operatori per la migrazione degli utenti verso le reti a banda ultra larga ad altissima capacità.

76.07. Raimondo.

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