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Sos Energia. Prescrizione bollette gas da 5 a 2 anni, perché è una buona notizia

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A partire dal prossimo 1 gennaio del 2019, le bollette del gas, in caso di ritardi nella fatturazione con responsabilità del venditore o del distributore (non del cliente), presenteranno un periodo di prescrizione di soli 2 anni.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Arera, l’Autorità per l’energia, ha comunicato un importante cambiamento per quanto riguarda il processo di prescrizione delle bollette gas. A partire dal prossimo 1 gennaio del 2019, infatti, le bollette del gas, in caso di ritardi nella fatturazione con responsabilità del venditore o del distributore (non del cliente), presenteranno un periodo di prescrizione di soli 2 anni. Allo stato attuale, la normativa prevede una prescrizione dopo 5 anni.

Prima di analizzare tutti i dettagli di questa buona notizia per i consumatori, ricordiamo che per ridurre al minimo l’importo effettivo della bolletta del gas è opportuno attivare una delle tariffe più vantaggiose tra le tante opzioni presenti sul mercato libero dell’energia che, soprattutto dopo i recenti rincari annunciati dall’Arera per i clienti in tutela, risulta particolarmente conveniente. E’ possibile individuare le migliori soluzioni tariffarie consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte gas da cui sarà possibile anche procedere con l’attivazione online della tariffa prescelta.

Torniamo alla questione legata alla prescrizione delle bollette del gas. Il provvedimento annunciato da Arera segue un provvedimento simile legato alle bollette dell’energia elettrica la cui prescrizione è stata ridotta a 2 anni lo scorso marzo, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Ribadiamo che la riduzione della prescrizione è valida in tutte le situazioni in cui i ritardi nella fatturazione dei consumi risultano responsabilità del venditore o del distributore.

E’ importante sottolineare, inoltre, che i venditori saranno tenuti ad emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa, tali consumi potranno essere indicati in fattura ma dovranno essere separati, in modo chiaro, dai consumi più recenti di 2 anni. Tra i compiti che l’Autorità affida ai venditori c’è anche l’obbligo di informare, in modo completo, i propri clienti della possibilità di sfruttare la prescrizione sugli importi idonei fornendo un format che permetta ai clienti di inviare la comunicazione relativa alla volontà di non pagare gli importi prescritti.

Da notare, inoltre, che tutti gli importi oggetti di prescrizione dovranno essere esclusi, in modo automatico, dai pagamenti in tutti i casi in cui il cliente abbia scelto, come strumento di pagamento, l’addebito su conto corrente bancario o postale o anche su carta di credito. Tali importi, infatti, non possono essere inseriti nel sistema di pagamento automatico ma vanno pagati in modo separato per permettere agli utenti di poter richiedere, quando possibile, la prescrizione delle bollette del gas.

Tutta questa situazione è valida per i consumi risalenti a più di due anni fa che non sono stati fatturati per responsabilità del venditore o del distributore. Quando, invece, tali consumi non sono stati fatturati per presunta responsabilità del cliente, il venditore avrà il compito di indicare in bolletta tali importi aggiuntivi e specificare i motivi della presunta responsabilità del cliente.

Il venditore, inoltre, dovrà indicare in modo chiaro un sistema, di facile utilizzo, che permetterà al cliente di poter inviare un reclamo al venditore in merito alla sua presunta responsabilità nella mancata fatturazione dei consumi risalenti a più di due anni fa. Come detto in precedenza, queste novità entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di gennaio permettendo di adeguare il sistema di prescrizione delle bollette del gas a quello delle bollette dell’energia elettrica.

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