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Sos Energia. Libretto d’impianto per il condizionatore, un po’ di chiarezza

Il libretto di impianto per il condizionatore è stato introdotto in Italia a partire dal mese di giugno del 2014 ed è considerato obbligatorio ogniqualvolta si effettui una nuova installazione di un impianto termico. Per gli impianti già esistenti, il libretto viene rilasciato al momento del primo intervento utile di manutenzione effettuato da personale abilitato. Il costo di tale libretto è di circa 80 Euro ma spesso viene incluso nel costo dell’installazione dell’impianto stesso.

Prima di procedere all’analisi delle caratteristiche del libretto d’impianto, è importante ricordare la necessità di effettuare manutenzione periodiche di tutti i dispositivi che vengono utilizzati, in ambito domestico e non, per il riscaldamento degli ambienti. Per saperne di più è possibile dare un’occhiata alla guida di SosTariffe.it che si concentra sulla manutenzione caldaia offrendo una panoramica completa e tante informazioni utili su questo aspetto.

Torniamo ora alla questione legata al libretto d’impianto. Come sottolinea Assoclima, al netto della regione Lombardia e di future normative a livello regionale che potranno andare a modificare la norma nazionale, in tutta Italia il libretto d’impianto per il condizionatore è necessario a prescindere dalla potenza dell’impianto stesso. In Lombardia, invece, tale libretto risulta obbligatorio a partire da potenze superiori a 12 KW.

Di fatto, quindi, è obbligatorio avere a disposizione il libretto di impianto per tutti gli impianti termici. E’ importante sottolineare che impianto termico è un impianto destinato ai servizi di climatizzazione (estiva o invernale) degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria e indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Tale impianto comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo del calore e tutti i dispositivi di regolarizzazione e controllo.

Nella definizione di impianto termici sono, quindi, inclusi gli impianti di riscaldamento mentre sono esclusi dispositivi come stufe, caminetti e altri apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questo tipo di dispositivi vengono considerati come “impianti termici” solo nel caso in cui la somma delle potenze nominali di una singola unità immobiliare superi i 5 Kw. Sono esclusi dalla definizione di impianto termico tutti i sistemi dedicati alla produzione esclusiva di acqua calda sanitaria che, quindi, non necessitano del relativo libretto d’impianto.

E’ importante sottolineare, inoltre, che la compilazione del libretto d’impianto spessa al responsabile dell’impianto stesso. In caso di unità immobiliari singole, il responsabile è l’occupante dell’immobile (il proprietario, l’inquilino o il comodatario a seconda della situazione). Al momento della compilazione del libretto è necessario inserire tutti i dati tecnici dell’impianto. E’ consigliabile, quindi, affidarsi ad un tecnico specializzato che può essere l’installatore dell’impianto stesso, quando si procede alla realizzazione di un nuovo impianto, o il manutentore. E’ compito del responsabile dell’impianto conservare il libretto.

Sono, inoltre previsti controlli periodici di efficienza energetica che hanno lo scopo di verificare il grado di efficienza degli impianti fissi. Tali controlli sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale uguale o maggiore a 10 Kw e per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale di potenza utile nominale maggiore o uguale a 12 Kw. E’ importante sottolineare che effettuare una manutenzione regolare, e quindi avere a disposizione un libretto d’impianto aggiornato, è essenziale per il corretto funzionamento dei propri dispositivi e per eliminare qualsiasi rischio per la salute derivante da problemi degli impianti adibiti al riscaldamento o al rinfrescamento di casa.

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