Più chiarezza e risposte precise per tutelare i consumatori che trovano differenze fra consumi effettivi e valori fatturati, evitando la sospensione della fornitura in situazioni di mancato pagamento dopo che il cliente ha inviato un reclamo per fatturazioni anomali. Ecco cosa ha previsto l’ AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) nell’ultima delibera 17/2016/R/com che introduce nuove regole per le compagnie energetiche. Per maggiori informazioni sulle differenze fra consumi effettivi, stimati e fatturati consigliamo al lettore di fare riferimento al nostro articolo al riguardo.
A partire da luglio 2016 i distacchi per bollette anomale saranno meno probabili, poiché i fornitori sono tenuti a offrire risposte più precise ai reclami dei clienti per fatturazioni anomale rispetto ai consueti standard di consumo.
Fra le novità vi è anche l’obbligo per i fornitori di rendere disponibile sull’homepage dei loro siti web il modulo per invio di reclami, un modello non obbligatori ma comunque valido per inoltrare il reclamo, operazione che va fatta necessariamente entro 10 giorni dalla scadenza della bolletta anomale.
Se nel reclamo il cliente segnala un indirizzo email dove ricevere risposta, il fornitore sarà tenuto a utilizzare quel mezzo per comunicare in via preferenziale, con l’obiettivo di accorciare i tempi della pratica. La risposta della compagnia energetica dovrà sempre arrivare entro 40 giorni, superati i quali scatta per l’utente il risarcimento automatico.
Ricordiamo al lettore che se non si è conforme con l’attuale fornitore luce o gas è possibile cambiarlo senza penali né disservizi, scegliendone uno nuovo. Con l’aiuto del comparatore di SosTariffe.it per le tariffe energia elettrica e gas è possibile identificare le proposte più convenienti, nonché leggere le recensioni di ogni fornitore lasciati dagli utenti del sito.
Cosa si intende per bolletta anomala?
Per “bollette anomale” l’Autorità intende le fatture che presentano valori più alti rispetto alla norma, come conseguenza di conguagli per letture stimate o malfunzionamento dei contatori telematici. Oltre a queste, a partire da luglio di quest’anno, verranno considerate anomale:
- bollette che riportano consumi stimati in base a una precedente fattura basata anch’essa su valori stimati;
- bollette emesse nonostante un precedente blocco dell’emissione delle fatture (ad esempio dopo una disdetta dei servizi);
- bollette che presentano valori anomali rispetto a quelli comunicati dal cliente tramite l’autolettura;
- bollette ricalcolate in base alla cosiddetta “bolletta 2.0”, ovvero sulla base di precedenti letture errate o a variazioni nelle tariffe di fornitura.
Risposte più precise ai reclami inoltrati
La nuova delibera introduce, inoltre, nuovi obblighi riguardanti i contenuti delle risposte che le compagnie forniscono ai clienti che hanno presentato un reclamo. In particolare, adesso dovranno anche specificare:
- le modalità di fatturazione che possono essere utilizzate;
- se si tratta di consumi rilevati trami autolettura o lettura dal distributori, oppure sono valori stimati;
- perché non è stata considerata l’autolettura inviata dal cliente per il calcolo della fattura;
- le modalità di indennizzo automatico per il cliente.
Se il reclamo sarà presentato per richiedere un ricalcolo di importi già fatturati, la compagnia dovrà fornire:
- data e valori dell’ultima lettura rilevata precedente alla bolletta oggetto del reclamo;
- data e valori dell’eventuale prima lettura rilevata dopo la bolletta contestata.
Infine, qualora il cliente non fosse soddisfatto della risposta potrà chiedere alla compagnia di riassumere i dettagli e i costi della sua fornitura negli ultimi 12 mesi e le modalità e i costi per richiedere un controllo del contatore.
Sos Energia. Bollette anomale: ora sarà più difficile il distacco
di |L'Autorità ha introdotto nuovi obblighi per i fornitori di energia per evitare le sospensione di servizio dovute a distacchi per bollette anomale.
Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.