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Sentenza choc, le riprese video di atti sessuali tra un adulto ed un minore non sono reato di pedo-pornografia

La notizia non ha suscitato grande attenzione da parte della stampa e dei media “mainstream”, al punto tale che l’associazione cattolica dei telespettatori Aiart ha deciso di diramare questa mattina, giovedì 4 novembre, un comunicato stampa, il cui allarme riteniamo debba essere condiviso: il Presidente dell’Associazione Italiana Telespettatori Giovanni Baggio (si) domanda brutalmente “a quali inconfessabili interessi serve questa sentenza?”, riferendosi ad una decisione assunta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale non si configurerebbe il reato di produzione di materiale pedopornografico quando un “over 14” acconsente alle relative riprese, anche con un adulto, purché ad uso privato (si tratterebbe di una… “libera scelta”).

Sostiene, giustamente, Baggio: “siamo grati alla Cassazione che ha dato la stura alla pedopornografia. Siamo anche disponibili a spiegare i dieci modi diversi con cui si possono comprare i consensi dei pre-adolescenti e dei minorenni”.  

La Cassazione ha espresso così questi nuovi principi: “nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater codice penale, si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto”.

Centrale il concetto di “rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale”.

Concetto molto evoluto, ma anche molto scivoloso.

Questo provvedimento – precisa l’associazione di “cittadini mediali” Aiart – costituisce un’autorizzazione di fatto ai minori a realizzare filmati senza remore morali e consente agli adulti di poter usare il corpo di minorenni. A quali inconfessabili interessi serve questa sentenza che si nasconde dietro il diritto soggettivo di un minorenne?”.

Video-sesso: si può fare, se c’è consenso tra le parti (over 14) e non si divulga a terzi

Si resta in attesa delle motivazioni di legge, dato che per ora si tratta di una fase di “informazione provvisoria”: con un breve comunicato datato giovedì della scorsa settimana 28 ottobre, la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Presidente Margherita Cassano, Relatore Giulio Sarno, ha sostanzialmente stabilito che “si può fare”, con due vincoli soltanto: il consenso delle parti, la non divulgazione a terzi delle riprese audiovisive.

Si tratta di una decisione che merita essere analizzata, perché afferma senza dubbio il principio di libera autodeterminazione dell’individuo ad utilizzare il proprio corpo come meglio ritiene, ma, al tempo stesso, non reprime, non inibisce, modalità che sono suscettibili di rischi futuri.

Chi garantisce – esemplificativamente – che uno dei due partner (e qui ci limitiamo a ragionare su rapporti sessuali “semplici”, ovvero che coinvolgano due individui soltanto), detenendo copia del video, non ne possa fare, anche distanza di anni, un uso improprio, maligno se non estorsivo?!

Si dirà che la diffusione delle tecnologie di ripresa audiovisiva “low cost” (oggi è possibile realizzare con un cellulare evoluto riprese che anche soltanto pochi anni fa avrebbero richiesto apparecchiature complesse e costose) è ormai così estrema, diffusa, pervasiva, che è ormai “normale” (ma è naturale? ma sano?!) video-riprendersi mentre si balla o si mangia o in qualsiasi atteggiamento della quotidianità, anche la più intima…

La questione è afferente a quattro sfere: psichica, sessuale, sociale, giuridica.

Se si vuole considerare “libera” (intoccabile) la gestione delle prime due, è indubbio il rischio che questo “materiale” audiovisivo possa rappresentare un potenziale dinamitardo (basti pensare al “revenge porn”), ed entri quindi nell’ambito delle seconde due.

Tutelare la libertà dell’individuo in assoluto o l’interesse della collettività nel prevenire i rischi?!

Va tutelata la libertà individuale in assoluto o piuttosto l’interesse della collettività nella riduzione e prevenzione di rischi degenerativi?!

Non sarebbe quindi corretto (giusto, sano) de-stimolare il rischio di una simile degenerazione?!

Si ricordi che in Italia nelle scuole l’educazione sessuale – e quella che potremmo definire “educazione civica alla sessualità” – è materia per lo più ignota.

E non ci sembra che questa attività di sensibilizzazione (se non vogliamo definirla pedagogica) venga minimamente assolta dal servizio radiotelevisivo pubblico: rarissimi sono i programmi Rai che affrontano in modo serio e deciso queste questioni, forse ritenute “scabrose” (e quindi… nascondiamo pure la polvere sotto il tappeto, invece che affrontare i problemi di petto!).

La notizia del 28 ottobre non ha suscitato grande attenzione dai media, notavamo: soltanto una associazione cattolica integralista Pro Vita & Famiglia, lunedì scorso 1° novembre 2021, ha rilanciato la notizia, con un comunicato stampa infuocato a firma del Presidente della onlus, Antonio Brandi, dichiarando “assurdo! Proprio in un momento storico dove l’ipersessualizzazione dei minori, soprattutto online, rappresenta un vero e proprio dramma!”.

La notizia è stata affrontata in modo deciso esclusivamente da due testate: il quotidiano “La Verità”, nell’edizione di ieri l’altro 2 novembre, che l’ha segnalata in prima pagina, con un lungo articolo a firma di Fabio Amendolara, intitolato “Filmini hard tra adulto e minorenne. I giudici: ‘non è pedopornografia’”.

Il magistrato Giacomo Rocchi contesta: “tradimento palese della volontà del legislatore”

L’articolo riporta il parere critico di Giacomo Rocchi, magistrato della Cassazione: già nel 2018, le Sezioni Unite avevano escluso che il maggiorenne che produce il materiale pornografico “utilizzi il minore”, se le riprese sono effettuate “nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, sicché le stesse siano frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato… “Si mettono le mani avanti”, ha valutato il giudice Rocchi: “è necessario che il minore abbia acconsentito alle riprese per una sua ‘libera scelta’. Emerge la foglia di fico della ‘libertà’, ma è inevitabile chiedersi: sarà libera di dire di no la ragazzina di quindici anni coinvolta in una relazione intima e fisica con un uomo che ha il doppio della sua età, quando questi le propone di riprendere i loro rapporti sessuali? E che uomo (maggiorenne) sarà quello che propone o accetta la proposta di effettuare riprese di questo tipo?”.

Il magistrato contesta anche le valutazioni “sull’uso esclusivo dei partecipi dell’atto”, e sostiene che “la diffusione, prima o poi, avviene. Spesso e frequentemente è impossibile risalire a chi ne sia l’autore”.

Rocchi si chiede “che senso ha riconoscere rilievo al desiderio di due persone di rivedersi nelle loro performance sessuali? Si tratta di attività che può interessare soltanto il maschio trentenne oppure che può creare problemi psicologici alla ragazzina o al ragazzino coinvolti”.

L’ulteriore valutazione di Rocchi è legata a questioni di politica giudiziaria: “una parte della magistratura si è avviata sulla strada dei ‘diritti’ e non riesce più a vedere quando è davvero necessaria una tutela e quando, al contrario, si tratta di insidie e di decisioni che mettono in pericolo le persone fragili e la società”.

Per questo motivo, secondo Rocchi, “la proclamazione del diritto dei minorenni ai rapporti sessuali con chiunque e di qualunque tipo mette in pericolo tanti ragazzini in crescita rispetto alle mire di adulti che, perché no?, vogliono vivere un`esperienza particolare”. La toga quindi si chiede: “ci sarà davvero un rapporto sentimentale tra una quindicenne e un adulto? Ma soprattutto: se questo adulto utilizza un telefono cellulare o una macchina fotografica per le riprese degli incontri sessuali con il/la quindicenne, davvero è possibile inquadrare il tutto nel diritto del minore a esprimere la sua sessualità?”. Un aspetto, questo, che il giudice censura in modo durissimo, ritenendolo un “tradimento palese della volontà del legislatore”.

Sensibilità simile è stata manifestata da “Libero”, che anch’esso con un richiamo in prima, con un articolo a firma di Andrea Cappelli.

Cosa recita l’articolo 600ter del Codice Penale italiano?!

è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma”.

Ulteriori commi specificano:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

E conclusivamente precisa (definisce): “ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Su queste colonne, tante volte abbiamo segnalato (denunciato) la degenerazione che in Italia sta caratterizzando l’accesso al web da parte dei minori: nessuno controlla realmente l’età degli utenti dei “social media”, e le piattaforme, gli “over-the-top”, i giganti ed i microbi del web offrono di tutto, senza censura di sorta.

L’allarme del Moige: libero accesso dei minori ad alcol, tabacco, cannabis, giochi d’azzardo, videogiochi “18+” e pornografia…

Un paio di settimane fa uno dei pochi soggetti attivi nella sensibilizzazione sociale, civile, politica su queste tematiche ha presentato una ricerca che conferma quel che si teme: mercoledì 20 ottobre, il Movimento Italiano Genitori (Moige) ha presentato la nuova edizione dell’indagine “Venduti ai Minori”, realizzata in collaborazione con l’Istituto Piepoli, dalla quale si ha conferma che alcol, tabacco, cannabis, giochi d’azzardo, ma anche videogiochi “18+” e pornografia sono più accessibili di quanto crediamo, anche per i giovani e i giovanissimi.

Il Moige ha lanciato un allarme, denunciando “un accesso piuttosto diffuso di questi prodotti vietati tra i minori in Italia, e auspicando maggiori controlli e sanzioni per i trasgressori. Nonostante i divieti di legge, giovani e giovanissimi continuano a consumare troppo alcol, tabacco, gioco d’azzardo, pornografia, videogiochi 18+ e cannabis light. Una diffusione certamente legata alla facilità con cui riescono ad avervi accesso”.

Ad esempio, il 57 % degli intervistati dichiara che, al momento dell’acquisto di bevande alcoliche, il venditore non ha verificato la sua età, percentuale che sale al 62 % per il tabacco e le sigarette e addirittura al 71 % per le infiorescenze di cannabis light.

L’Istituto Piepoli certifica il libero accesso alla pornografia anche da parte dei minori

Dalla stessa indagine, emerge a chiare lettere (anzi a chiari numeri): alla domanda “il sito o i siti dove hai visto materiale pornografico ha/hanno verificato la tua età?”, ben l’81 % ha risposto un netto “no”, un 15 % un “sì, ma ho mentito sulla mia età”, e soltanto un 4 % (i più ingenui? i più onesti?) ha dichiarato “sì, e non ho potuto effettuare la registrazione.

Il 56 % degli intervistati precisa che non ha mai parlato con i genitori dei rischi connessi alla visione di materiale pornografico. Il 63 % dichiara che i docenti non ne hanno mai parlato a scuola.

Ciò basti.

Per quanto riguarda il “parental control”, emerge che un 75 % degli intervistati ha risposto un netto “no” alla domanda “I tuoi genitori hanno attivato sui tuoi device (smartphone, tablet, smart tv) un filtro parental control?”. Hanno risposto “sì” il 21 %, ed un restante 4 % un furbesco “sì, ma sono riuscito ad eliminarlo”.

Ha commentato su Facebook il Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso (Lega Salvini Premier): “i dati contenuti nello studio “Venduti ai minori” rappresentano un ammonimento durissimo per adulti, istituzioni e scuola: lo dico da padre di due bambine, prima che da Sottosegretario all’Istruzione, come ho avuto modo di sottolineare nel corso del mio intervento. Quello che maggiormente deve far riflettere è che spesso sono proprio gli adulti a facilitare il contatto dei minori con situazioni o materiali impropri come alcol, tabacco, cannabis, pornografia e videogiochi violenti”.

Precisa Sasso: “ciò può avvenire per incuranza, magari non verificando se chi vuole acquistare un certo prodotto abbia l’età per farlo, ma anche volutamente, ad esempio cercando di imporre un pensiero fortemente ideologizzato su specifici argomenti. Il mondo della scuola, purtroppo, non è esente da questo tipo di criticità: pensiamo alle carriere cosiddette alias, che in alcuni casi vengono proposte addirittura fin dalle elementari. Come nella cessione di beni materiali impropri, anche nella sfera del pensiero possiamo imbatterci nella distorta visione del minore come contenitore da riempire a piacimento da parte del mondo degli adulti: per farlo diventare un consumatore di prodotti o un consumatore di ideologie, è lo stesso. In entrambi i casi, un soggetto da plasmare e da indirizzare a un determinato stile di vita funzionale a certi pezzi di società. Tutto ciò è inaccettabile: giù le mani dai bambini!”.

D’accordo, Sottosegretario Sasso, ma… nei fatti?!

Cosa sta facendo lo Stato italico in materia???

Il Suo (accorato) appello “giù le mani dai bambini” ci ricorda l’appello (accorato) della titolare dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garattinon lasciare i bambini soli”.

Si rimanda a quel che scrivevamo due giorni fa su queste colonne: vedi “Key4biz” del 2 novembre 2021, “Tra ‘Comitato Media e Minori’ e ‘Consiglio Nazionale degli Utenti’, lotta impari nel Far West Web per la (non) tutela dei minori”.

Lo Stato deve decidere che posizione assumere rispetto a questi fenomeni, libertaria o garantista.

Ovvero passiva o attiva, lassista o critica, tollerante (in nome della libertà dell’individuo e della libertà di opinione) o intollerante (in nome di un senso di comunità civile sensibile).

Non si vuole qui mettere moralisticamente in dubbio la libertà dell’individuo, ma stimolare una riflessione critica dello Stato, inteso come comunità sensibile ad un sano sviluppo psico-sociale dell’individuo.

La latitanza delle istituzioni è palese. Il dibattito completamente assente.

Clicca qui per l’“Informazione provvisoria n. 18/2021” della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 28 ottobre 2021

Clicca qui per il report di ricerca “Venduti ai minori. Indagine sull’accesso dei minori ad alcol, tabacco, cannabis, azzardo pornografia e videogiochi +18”, edizione 2021, promosso dal Moige e realizzato dall’Istituto Piepoli, presentato il 20 ottobre 2021

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