Userà anche l’intelligenza artificiale e l’assistito che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo per la prestazione prenotata e non usufruita.
Sono queste le due ulteriori novità in merito alla futura Piattaforma nazionale delle liste di attesa che Key4biz evidenzia leggendo il testo del decreto-legge per la riduzione dei tempi delle liste di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri 3 giorni fa, il 4 giugno.
Nel dettaglio, è l’articolo 1 del decreto a istituire la Piattaforma nazionale delle liste di attesa presso Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che dovrà realizzarla e gestirla con risorse economiche già in suo possesso.
Finalmente, in Italia si valorizza così il dato nella Sanità.
Infatti, la Piattaforma nascerà per “realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L’AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma”.
I 6 obiettivi della Piattaforma nazionale delle liste di attesa
La Piattaforma ha l’obiettivo di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale in
merito alla:
- misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;
- disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
- verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;
- modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;
- produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;
- attuazione decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77; appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i criteri Raggruppamenti Omogenei di Attesa (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle Linee guida e suggerite nelle Buone pratiche clinico-assistenziali.
Come funzionerà e quando sarà realizzata
La Piattaforma anti-liste di attesa sarà alimentata dai dati del flusso informativo «Tessera Sanitaria”, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta del Servizio. Sanitario Nazionale dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai CUP regionali.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita AGENAS e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione, di funzionamento e di interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le piattaforme regionali.
A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l’AGENAS può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.
Strutture pubbliche e private convenzionate obbligate a iscriversi alla piattaforma, a chi non lo fa sarà annullata la convenzione
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali che afferiscono al
Centro unico di prenotazione (CUP), unico a livello regionale o infra-regionale, saranno obbligati a “iscriversi” alla piattaforma. A pena di nullità per la stipula delle convenzioni.
Il decreto-legge prevede ovviamente anche le modalità digitali per prenotare e disdire l’appuntamento.
In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l’attivazione di soluzioni digitali per prenotare e disdire l’appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket ove previsto.
Mentre il CUP attiva un sistema di disdetta delle prenotazioni, per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prenotazione effettuata, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in Linee di indirizzo a livello nazionale, adottate con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del Centro Unico di Prenotazione di una regione, definitivamente accertata, costituisce illecito professionale grave. L’esclusione è disposta dalle gare avviate in qualsiasi regione.
E chi non si presenta alle visite paga la prestazione prenotata
Infine, scopriamo che nelle Linee di indirizzo sono disciplinate le ipotesi in cui l’assistito che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, può essere tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell’appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per gli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa.
Inoltre, nell’ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l’accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza.
Anche per l’accreditamento alla piattaforma delle strutture pubbliche e private convenzionate al SSN non sono previsti fondi nuovi.