“Aggiornare la legislazione nazionale vigente nel periodo elettorale alla nuova realtà della comunicazione sulle piattaforme web e definire per le stesse delle regole comuni che valgano anche al di fuori del periodo elettorale per i contenuti di natura politica o per i temi di interesse nazionale, fondamentali nel formare le opinioni dei cittadini, superando un approccio limitato all’auto-regolamentazione che conduce a soluzioni differenziate e non pienamente soddisfacenti”, così Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, illustrando gli obiettivi della sua proposta di legge annunciata oggi nell’ambito del convegno annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si è tenuto alla Camera.
Nel dettaglio, nel periodo di campagna elettorale si estendono gli obblighi in materia di silenzio elettorale alle piattaforme digitali; si prevede l’obbligo di indicare il committente responsabile per i contenuti sponsorizzati sulle piattaforme e l’obbligo per le stesse di accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura; vengono inoltre introdotti dei limiti per le spese per la propaganda sulle piattaforme online, all’interno del limite complessivo previsto per le spese dei candidati e dei partiti o movimenti. Ai fini dei controlli previsti dalla legge 515/1993 – che non vengono modificati ma si estendono alle nuove fattispecie -, si prevede che le piattaforme mettano a disposizione degli organi competenti ogni informazione in loro possesso relativa alle spese elettorali sulle piattaforme digitali.
Sul modello delle proposte in discussione anche in altri paesi, in primis gli USA con l’ “Honest Ads Act”, vengono inoltre previste norme generali per la trasparenza della propaganda politica online anche al di fuori del periodo di campagna elettorale; in particolare, per le inserzioni relative a contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale (il cui elenco è ripreso da quello attualmente utilizzato da Facebook negli Usa) commissionate da persone fisiche o giuridiche che risiedono in Italia o che hanno come destinatari persone che risiedono in Italia, si introduce l’obbligo di indicare chi ha finanziato le stesse. I dati relativi alle inserzioni relative a tali temi (inclusi una copia digitale della pubblicità, una descrizione del target selezionato e di quello che ha effettivamente visualizzato l’inserzione, il numero di visualizzazioni generato, l’importo della sponsorizzazione, la durata dalla campagna pubblicitaria, e le informazioni per contattare l’acquirente), devono essere archiviati per un periodo minimo di 5 anni in un database pubblico che consenta l’estrapolazione dei dati in formato aperto.
Quanto al meccanismo sanzionatorio previsto, esso è simile nelle varie fattispecie illustrate e prevede che in caso di accertamento, d’ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione degli obblighi posti, l’Agcom adotti nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, volto all’immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione delle norme introdotte e irroghi una sanzione amministrativa, sia nei confronti del prestatore del servizio di hosting che non ottemperi sia nei confronti del soggetto responsabile della violazione.
Infine, si prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, i prestatori del servizio di hosting che offrono servizi di sponsorizzazione a pagamento con il maggior numero di utenti inviino una relazione alle Camere sull’adeguamento alle disposizioni previste dalla legge e sui dati della banca dati già menzionata, aggregati per partiti e per altri tipi di finanziatori ove l’importo complessivo delle sponsorizzazioni sia stato superiore a una certa soglia.