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Revenge porn, la prevenzione è l’unico modo per arginare un fenomeno in preoccupante espansione

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Nonostante la recente introduzione del cosiddetto “Codice Rosso”, ovvero una legge a tutela del genere femminile e dei soggetti deboli che subiscono maltrattamenti, vi è un importante aumento statistico sui casi di revenge porn

È notizia di poche ore fa la sentenza che ha condannato a tredici mesi di reclusione la dirigente scolastica che aveva costretto alle dimissioni la maestra che era stata vittima di revenge porn da parte del suo ex compagno e della sua attuale moglie. Quest’ultimo, infatti, con la fondamentale complicità della moglie, aveva diffuso tramite WhatsApp foto intime della maestra in un gruppo utilizzato per giocare a calcetto.

La dirigente scolastica, venuta a conoscenza dei fatti, aveva intimato alla maestra di dimettersi, altrimenti avrebbe agito lei personalmente. Da qui è partito un vero e proprio processo di gogna mediatica che difficilmente potrà essere dimenticato dalla vittima.

Oltre alla dirigente scolastica è stata condannata ad un anno di reclusione l’attuale moglie dell’ex compagno della vittima, “per aver divulgato le immagini osè”. L’ex compagno alla fine è stato assolto, poiché l’attività di divulgazione è risultata essere partita dalla moglie di quest’ultimo. È stata, infine, condannata anche un’altra maestra per violazione della privacy.

Insomma un video hot che si è diffuso a macchia d’olio nelle chat degli abitanti di un piccolo paesino della provincia di Torino e che ha scatenato un vero e proprio tsunami mediatico, coinvolgendo parecchie persone da un punto di vista penale.

Ma cosa è in concreto il Revenge porn? Quanti sanno che si tratta di un reato riconosciuto penalmente?

Il Revenge porn rientra tra i cosiddetti reati informatici e, tradotto letteralmente, vuol dire “vendetta pornografica”. Il sistema è tutto sommato semplice, dal momento in cui si è in possesso di video intimi del proprio partner, o più spesso, ex partner, questi vengono utilizzati o come ricatto per ottenere in cambio qualcosa, o semplicemente divulgandone il contenuto, vendicandosi con l’umiliazione inflitta.

Si riportano nella tabella di seguito alcuni preoccupanti dati pubblicati lo scorso anno dalla rivista Cyber Civil Rights:

Soggetti intervistati1606
Individui che hanno condiviso foto o video di loro stessi nudi61%
Vittime revenge porn23%
Donne vittime di revenge porn90%
Under 3068%
Individui con risvolti psicologici negativi93%

Dai dati appena elencati emergono numeri abbastanza inquietanti. Il dato relativo al 61% di soggetti che hanno condiviso immagini o video intimi con altra gente, lascia pensare che, ad oggi, non vi è ancora una adeguata informazione sui rischi a cui si va incontro; lascia presagire altresì che alla stregua di tali numeri, appare statisticamente più probabile la verificazione di casi di revenge porn.

Ecco, ma per il nostro ordinamento penale cosa vuol dire revenge porn?

Come accennato all’inizio, l’introduzione di questa circostanza di reato è avvenuta tramite il c.d. codice rosso, ovvero tramite la legge n. 69 del 2019. Il caso specifico del revenge porn è stato rubricato attraverso l’inserimento dell’art. 612 ter del codice penale. Il predetto articolo prevede che chiunque diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone interessate, è punito con una reclusione fino a sei anni e una multa fino a 15.000 euro. È addirittura previsto che la pena sia assoggettata ad un aumento se la diffusione è avvenuta dal coniuge, o ex, o comunque da persona legata affettivamente.

Un aumento è previsto anche se la parte lesa consiste in una persona affetta da condizione di inferiorità fisica o psichica.

A ben vedere, quindi, la disciplina vigente è anche abbastanza pesante. Si possono rischiare fino a 9 anni di carcere. Eppure la divulgazione massiccia di contenuti privati a sfondo sessuale procede in maniera dilagante.

Ma in che modo il colpevole riesce a reperire il materiale oggetto di vendetta?

Per il sistema penale le modalità attraverso le quali reperire il materiale pornografico possono essere diverse e si riassumono nella misura che segue:

– è la stessa vittima, che riponendo fiducia nell’interlocutore, invia materiale sessualmente esplicito;

– vittima e colpevole registrano di comune accordo immagini durante la commissione di un atto di natura sessuale;

– la vittima viene ripresa inconsapevolmente con l’ausilio delle cosiddette spycam, ovvero delle telecamere nascoste;

– il colpevole riesce ad acquisire il materiale attraverso l’hacking dello spazio cloud dell’ignara vittima o impossessandosi di uno dei suoi dispositivi.

Nell’ultimo dei casi elencati entrano in gioco anche altri reati di natura penale, ovvero il furto.

Da un punto di visto prettamente giuridico, il legislatore è intervenuto in maniera pesante, ora la “palla” va nelle mani degli organi statali preposti alla sensibilizzazione e alle numerose associazioni nate a difesa delle vittime di questi abusi. Sono in agenda prossime ad avviare importanti campagne di informazione a scopo preventivo.

Come indicato dai dati statistici, particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti delle donne, che risultano essere vittime di questo reato nel 90% dei casi. Ma la prevenzione è necessaria anche per far comprendere al meglio anche i rischi a cui si va incontro; infondere maggiore consapevolezza sulla severità delle pene a cui si va incontro quando si decide con leggerezza diffondere una foto o un video.

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