L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha un nuovo filone di casi da seguire e l’ultimo in ordine di tempo ma forse il più interessante di tutti, è il rapporto tra le piattaforme di intermediazione e i loro utenti commerciali. Per questo motivo troviamo sul sito dell’AGCOM la Delibera n. 156/22/CONS che avvia la consultazione pubblica concernente “le Linee guida per l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/115”.
Platform to Business
Si tratta del Regolamento Platform to business e con ogni probabilità, P2B è un acronimo che troveremo spesso anche fuori dalle attività strettamente regolamentari di cui ci occuperemo in questo articolo, specialmente quando diventerà normale estendere la difesa, ben nota e consolidata nel GDPR, che attualmente accordiamo solo al trattamento dei dati personali, anche ai dati aziendali che vengono elaborati dalle piattaforme. Ma per questo ci vorrà ancora del tempo ed un altro regolamento quanto mai atteso, il Data Act.
Per ora limitiamoci ad annunciare la grande novità. Le Piattaforme di intermediazione ed i motori di ricerca non potranno trattare in maniera discriminatoria e opaca, gli utenti commerciali che le usano per vendere servizi o prodotti all’utenza finale.
Sembra un piccolo passo, ma è proprio il passaggio da 0 a 1 che fa la differenza.
Termini e condizioni disponibili da subito
Gli utenti commerciali avranno da subito, in fase pre-contrattuale, accesso a “Termini e condizioni” e non “Terms and Conditions”, che saranno quindi in italiano e scritte in modo semplice e chiaro. Rivoluzionario già questo. Le avranno prima ancora di sottoscriverle. E le avranno con grande anticipo e per iscritto se modificate unilateralmente.
Accesso ai dati non personali
E qui si apre un grande tema: l’accesso ai dati non personali prodotti nella piattaforma. Per ora non è un obbligo. Se una piattaforma di intermediazione li nega, deve però scriverlo chiaramente nelle T&C. Aspetteremo con impazienza il Data Act a ripristinare un equilibrio, per ora negato.
Quindi ancora prima del Digital Market Act e del Data Act, avremo regole chiare (e con il controllo di AGCOM e sanzioni non banali) per le piattaforme di intermediazione che non mettono – nei rapporti con gli operatori commerciali – sufficienti garanzie di trasparenza.
Per riassumere i soggetti disciplinati sono
1) FORNITORI DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE e
2) MOTORI DI RICERCA.
L’ambito di applicazione è nei rapporti tra i soggetti sopra richiamati in quanto forniscano servizi di intermediazione – ma non di pagamento – e soggetti commerciali che utilizzano quei servizi di intermediazione per vendere direttamente servizi o prodotti a clientela consumer.
Esenzioni
Il regolamento prevede esenzioni solo per le piccole imprese e solo per alcuni risvolti (es. obbligo di mediazione). Le medie e le grandi piattaforme ci rientrano, a prima vista, sempre. Infatti, con ogni probabilità, andrà analizzato singolarmente il servizio offerto piuttosto che il soggetto che lo eroga. Una grande responsabilità che solo un’Autorità competente come AGCOM poteva assolvere.
Il questionario è interessante anche solo come lettura perché si colgono i punti critici del Regolamento. https://www.agcom.it/platform-to-business
Rimangono 30 giorni per rispondere a questa consultazione e presto vedremo effetti benefici per tutto il mercato.