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Registro delle opposizioni per il mobile, manca soltanto il decreto

Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato allo schema di decreto che estende il divieto di marketing selvaggio anche alla posta cartacea, manca soltanto la sua emanazione per estendere il Registro delle Opposizioni a tutti gli indirizzi fisici (stop al marketing selvaggio postale) e a tutti i numeri telefonici fissi privati non presenti in elenco e soprattutto ai cellulari che finora erano esclusi.

Il decreto dovrebbe essere emanato a breve, secondo le previsioni il nuovo registro potrebbe essere operativo entro fine anno.

Il Registro delle Opposizioni, così rafforzato, consentirà a chiunque di inserire il proprio numero di telefono, fisso e mobile, nel registro delle opposizioni, revocando tutti i consensi concessi in passato per il trattamento delle numerazioni telefoniche per finalità di marketing o vendita di prodotti.

La revoca potrà riguardare anche tutti i consensi concessi per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La nuova normativa prevede inoltre l’utilizzo da parte dei call center di un prefisso unico riconoscibile e di un altro prefisso identificabile per le ricerche di mercato.

Gli operatori non potranno cedere a terzi i dati personali degli iscritti. La normativa prevede sanzioni da parte del Garante Privacy a partire da 120mila euro per i trasgressori fino alla revoca della licenza.

Cosa prevede la nuova legge

  1. La possibilità per tutti di iscriversi al registro delle opposizioni, anche con numeri cellulari e anche in caso di telefoni fissi non iscritti negli elenchi telefonici (si passa da 13 milioni di utenze potenziali numerazioni in elenco a più di 100 milioni compresi i numeri degli smartphone);
  2. si intendono revocati, con l’iscrizione al registro, tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza, fatti salvi solamente i consensi già “prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”;
  3. viene vietata la cessione di elenchi telefonici a terzi;
  4. viene vietato il ricorso ai compositori automatici per la ricerca dei numeri;
  5. la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori;
  6. è introdotto l’obbligo del numero identificabile e richiamabile in modo che, anche se non iscritti al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può cambiare idea e usare il diritto di recesso ricontattando il numero che ha chiamato;
  7. è introdotto, in alternativa, l’obbligo al ricorso di un prefisso specifico, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale. Due prefissi in realtà, uno per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche; il secondo prefisso per le chiamate finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.
  8. È stata poi definita una deroga al prefisso unico tramite la quale gli operatori hanno la facoltà di non adeguarsi al nuovo obbligo qualora presentino l’identità della linea a cui possono essere (ri)contattati.

La campagna di Key4biz contro il telemarketing selvaggio 

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