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Reato di autoriciclaggio e limiti di punibilità: il caso delle criptovalute

di Daniele Minotti, avv. in diritto penale delle nuove tecnologie e componente del D&L NET |

Con una recente sentenza (la n. 27023 del 2022) la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’investimento di danari di provenienza illecita in criptovalute costituisca il reato di cui all’art. 648-bis.1 c.p., cioè l’autoriciclaggio.

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Con una recente sentenza (la n. 27023 del 2022) la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che l’investimento di danari di provenienza illecita in criptovalute costituisca il reato di cui all’art. 648-bis.1 c.p., cioè l’autoriciclaggio.

I fatti: la truffa in Bitcoin e il successivo reinvestimento

Gli investigatori, a seguito di denuncia della persona offesa, riescono ad individuare il responsabile di una truffa che, appunto con metodi truffaldini, era riuscito a farsi versare ingenti somme di danaro (alcune decine di migliaia di euro) per poi reinvestirle sul mercato delle criptovalute, in particolare in Bitcoin (elemento non secondario, lo vedremo).

La norma che ha introdotto il reato di autoriciclaggio è relativamente recente (2014) e, al di là delle questioni strettamente giuridiche – che qui sarebbero fuori luogo – il legislatore ha voluto punire determinate condotte poste in essere dall’autore del cosiddetto “reato presupposto”, nel nostro caso una truffa.

La singolarità della norma è rappresentata dai limiti della punibilità. Infatti, la persona è sanzionata soltanto quando la stessa “impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità che provengono dalla commissione di un delitto non colposo, per poter ostacolare nel concreto l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il punto centrale nel nostro discorso è, quindi, quello di verificare se il successivo reinvestimento dei proventi criminali siano “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” (fatto che sembra scontato) e se vi sia, attraverso ciò, la volontà di “ostacolare nel concreto l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. E proprio questo sembra il nodo più complicato da sciogliere.

Il pregiudizio nei confronti delle criptovalute

In questo passaggio, che ha condotto alla decisione della Corte sfavorevole all’indagato, si svela il malcelato pregiudizio che i giudici della Cassazione nutrono –a torto o a ragione non è questo il punto – nei confronti delle criptovalute: “come sottolineato in dottrina, la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite, in quanto – a differenza di quanto rappresentato in ricorso con il richiamo alle registrazioni sulla blockchain e sul distribuited ledger – è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi “nodi” e sulla provenienza del denaro convertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite)”.

Criptovalute: qualcosa “da nascondere”?

Ora, verosimilmente la conclusione giudiziaria e stata provocata da una non completa conoscenza del fenomeno criptovalute anche nella sua origine linguistica. Cripto, come sappiamo, proviene dal greco κρυπτός (nascosto, coperto). Sicché è facile collegare il termine “criptovalute” a qualcosa da nascondere, da tenere segreto, presuntivamente per fini non leciti.

In realtà, come ampiamente documentato, criptovalute non deriva direttamente dal citato termine greco, ma dal successivo neologismo “crittografia” che individua una tecnologia atta non necessariamente a nascondere qualcosa, ma, anzi, a garantirne l’autenticità e anche di modificabilità, nel nostro caso di un file informatico. Banalmente si potrebbe fare l’esempio, quotidiano per tutti ed anche per giuristi come giudici e avvocati, della firma digitale, appunto fondata su una tecnologia crittografica, ma che, di per sé, non nasconde alcunché del contenuto originale. Essa si limita ad aggiungere una sottoscrizione digitale in un documento informatico, lasciando totalmente immodificato il contenuto sottoposto alla firma.

Tornando al caso concreto, è noto che una moneta come il Bitcoin è certamente tra le valute digitali più trasparenti sul mercato, laddove la crittografia – lo si ricordi ancora una volta – è ivi applicata, nelle transazioni su blockchain a fini esclusivi di sicurezza delle stesse, in un certo senso sigillate dalla firma digitale.

È da escludere, pertanto, che a priori un investimento in criptovalute – specie in Bitcoin – costituisca di per sé un modo per nascondere la provenienza illecita del provento illegale.

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