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Rai, presidente Soldi si dimette: sarà membro di Bbc Commercial. Presto nuovo CdA di viale Mazzini?

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Come opererà il CdA Rai in carica? Si vuole così forse accelerare il processo di nomina nel nuovo CdA? Perché non si usa come “best practice” il Dpcm che regola le nomine nel CdA di Sport e Salute Spa?

L’Istituto italiano per l’Industria Culturale ha dedicato più volte attenzione alla questione delicata delle procedure con le quali vengono scelti (selezionati o cooptati) gli amministratori delle “società pubbliche”, ovvero le imprese controllate e partecipate dallo Stato (nei suoi vari livelli: Ministeri, Regioni, Comuni, enti pubblici in genere), concentrando ovviamente l’attenzione sui settori culturali e creativi, che rappresentano l’area centrale di interesse e studio dell’IsICult: negli ultimi mesi, l’attenzione è stata focalizzata soprattutto su due importanti soggetti, quali sono la Rai Radiotelevisione Italiana spa e Cinecittà spa, entrambe società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), anche se nella tv di Stato si registra una piccola quota azionaria (lo 0,44 %) in mano alla Società Italiana Autori Editori (Siae).

Sulla Rai, la questione ha ormai assunto una dimensione anche simbolica, a seguito del ricorso che è stato presentato da 4 dei 72 cittadini che si sono candidati al Cda, seguendo la procedura prevista dalla cosiddetta “Legge Renzi” (Legge n. 2020/2015) di (mini) riforma della “governance”: come è noto, il ricorso presentato al Tar del Lazio non è stato accolto nella sua istanza di sospensione della procedura e si attende l’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, ed anche il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di blocco del processo “elettorale” dei 4 membri del Cda di competenza del Parlamento… Ad oggi, comunque, l’elezione dei 4 consiglieri non risulta calendarizzata né da Palazzo Madama né da Montecitorio, e quindi si assiste ad una sorta di sospensione dal sapore un po’ surreale… Dinamica resa complessa dalla inattesa decisione – comunicata oggi dall’Ufficio Stampa Rai intorno alle ore 16 – ovvero della intenzione della Presidente della Rai Marinella Soldi di dimettersi dal proprio ruolo dal 10 agosto 2024 (“per ragioni personali e professionali”)… Come opererà il Cda in carica? Si vuole così forse accelerare il processo di nomina del Cda novello?! Sulla vicenda del ricorso (alla quale questa testata ha dedicato particolare attenzione), si rimanda a “Key4biz” del 5 luglio 2024, “Anica e Apa ai vertici di Cinecittà ed il Consiglio di Stato boccia il ricorso sull’elezione del Cda Rai”.

Su Cinecittà, martedì della scorsa settimana (16 luglio 2024) si è tenuta l’assemblea dei soci che ha portato alla formazione di un consiglio così formato: Manuela Cacciamani come “Amministratore Delegato”, Chiara Sbarigiacome “Presidente”, Giuseppe De Mita ed Isabella Ciolfi ed Enrico Cavallari come “Consiglieri di Amministrazione”.

Nel Consiglio di Amministrazione degli “studios” di via Tuscolana, si è quindi registrata la conferma di 3 membri già presenti nel precedente: la Presidente Chiara Sbarigia ed i due consiglieri Isabella Ciolfi e Giuseppe De Mita. I nuovi entranti sono la neo Amministratrice Delegata Manuela Cacciamani (che ha preso il posto di Nicola Maccanico, dimessosi pochi giorni prima) ed il Consigliere Enrico Cavallari. Cacciamani ha assunto anche l’incarico di Direttore Generale, oltre che di Amministratore Delegato (come era avvenuto con Maccanico).

In passato, abbiamo dedicato attenzione al caso di Giuseppe De Mita (il figlio del mitico leader della Democrazia Cristiana, Ciriaco), perché ci avevano incuriosito i numerosi articoli giornalistici che, l’anno scorso, lo avevano visto come potenziale Presidente di Sport e Salute spa (ex Coni Servizi spa), la cosiddetta “cassaforte” dello sport in Italia (gestisce danari pubblici per oltre 400 milioni di euro l’anno). 

Incarico che alla fin fine non avrebbe potuto assumere perché carente – così era emerso – del requisito della laurea… 

Abbiamo quindi ritenuto di approfondire la questione ed IsICult ha pubblicato su queste colonne un dossier, da quale si evinceva che – “incredibile” o meno… – non è necessario in Italia essere laureati per poter essere nominati (cooptati) come amministratori di una società pubblica: si rimanda a “Key4biz” del 20 maggio 2024, “Risiko nomine: il ‘caso De Mita jr’. Si può essere nominati amministratori di una società pubblica senza laurea?”…

Dallo studio realizzato da IsICult, emergeva inequivocabilmente una sorta di “vulnus” delle norme e procedure italiche, come spesso avviene… 

In Italia, restano generici i “requisiti” per essere nominati amministratori delle società pubbliche…

Scrivevamo il 20 maggio 2024 su queste colonne: oltre dieci anni fa, era intervenuta anche una Direttiva del Mef, emanata il 24 giugno 2013, che fissava alcuni elementi, tra i quali i requisiti per l’eleggibilità degli amministratori ed una procedura per la selezione dei candidati a ricoprire il ruolo di amministratori delle società pubbliche. Questa Direttiva – denominata anche “Direttiva Saccomanni” (dal nome dell’allora titolare del Mef, Fabrizio Saccomanni, nel Governo Letta) – costituiva in realtà una risposta ad alcune indicazioni dettate dall’Ocse, organismo che aveva invitato l’Italia a provvedere all’introduzione di una procedura strutturata per la nomina degli amministratori nelle società pubbliche. La Direttiva era comunque anch’essa piuttosto generica, con formule del tipo “comprovata professionalità in ambito giuridico, finanziario o industriale”, o, ancora, “autorevolezza adeguata all’incarico”… 

A distanza di 8 anni dal “Testo Unico sulle Società Pubbliche” (più esattamente si intitola “Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica”, noto come “Tusp”, D.Lgs. n. 175/2016) del 2016, nessun Governo ha adottato il provvedimento attuativo che dovrebbe definire i criteri di “onorabilità”, “professionalità”, “autonomia” degli amministratori!

Abbiamo in effetti segnalato come l’invocato “decreto” ovvero il Dpcm previsto dall’articolo 11 del “Tusp” del 19 agosto 2016 (decreto da assumersi previa intesa con la Conferenza Unificata, ovvero la Conferenza Stato-Regioni) sia completamente scomparso dai radar (anche se nel 2019 era circolata una “bozza”…): a distanza di 8 anni (otto!) non si è mai più concretizzato.

I requisiti richiamati restano quindi allo stato di pio (e generico) intendimento!

Tutto ciò premesso, scrivevamo che non corrispondeva a verità che Giuseppe De Mita, non in possesso della laurea, non potesse essere cooptato come “amministratore” di Sport e Salute spa… E che, sulla base della normativa vigente, poteva certamente essere cooptato (anche) come membro del Cda di Cinecittà, come era effettivamente già avvenuto sia nel 2023 – nel silenzio dei più (soltanto IsICult / Key4biz segnalarono la notizia: vedi “Key4biz” del 20 gennaio 2023, “Cinecittà: da Bettini a De Mita? Rai: in arrivo la Commissione di Vigilanza. Il Presidente sarà “in quota” M5s”) – sia nel 2024, come è effettivamente (ri)avvenuto qualche giorno fa.

La commendevole “eccezione alla regola” di Sport e Salute spa: a fine gennaio 2019, Giancarlo Giorgetti introduce requisiti stringenti per essere nominati nel cda della “cassaforte” dello sport

IsICult ha chiesto conferma di questa analisi direttamente al Ministro dello Sport e delle Politiche GiovaniliAndrea Abodi, che ci ha prontamente risposto: abbiamo quindi verificato di aver commesso un errore: in effetti Sport e Salute spa rappresenta una sorta di “eccezione alla regola” generale (ovvero alla “non regola” generale!). Facciamo ammenda, esercizio di autocritica, e chiediamo venia ai lettori di “Key4biz”.

La scoperta conferma veramente una “eccezionalità” delle procedure nella nomina dei cda delle società pubbliche.

In effetti, a fine gennaio del 2019, Giancarlo Giorgetti ha apposto la propria firma, allora nella sua veste di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (governo allora guidato da Giuseppe Conte), su un decreto (Dpcm) che ha introdotto precisi “requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute spa”.

Data l’importanza (anche simbolica, oltre che tecnica) della questione, l’articolo 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2019 merita essere qui di seguito riprodotto, nella sua strutturazione:

« 1. Il Presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione della Società Sport e Salute spa, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale e di un alto profilo manageriale e avere acquisito sia una significativa conoscenza delle politiche e dei sistemi imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia un pluriennale esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessità pubblici o privati.

  • Devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti o dispensati da servizio; nonché aver conseguito un titolo di studio non inferiore alla laurea e aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all’ attività di impresa;

c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell’impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. »

Fin qui i requisiti essenziali

Ma lo stesso Dpcm evidenzia anche delle caratteristiche che potremmo definire “accessorie”. 

Si legge infatti, sempre al comma 1:

« Potranno essere oggetto di valutazione nel conferimento dell’incarico: 

a) conoscenza del sistema sportivo e, per la candidatura a Consigliere di Amministrazione, conoscenza della medicina sportiva e della formazione sportiva, nelle loro varie artico lazioni; 

b) esperienza nell’esercizio di attività di amministratore o di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo; 

c) esperienza nella organizzazione e direzione di strutture di servizio o, per la candidatura a Consigliere di Amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse al loro esercizio; 

d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo; 

e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane, anche in rapporto alla consistenza organica della società; 

f) esperienza di progetti e programmi di sviluppo di rilevanza nazionale o internazionale nonché esperienza di carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo; 

g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e dei sistemi e delle applicazioni rispondenti a i fabbisogni generali; 

h) conoscenza della lingua inglese e, per candidati di lingua madre straniera, della lingua italiana; 

i) altre esperienze attinenti alle specificità statutarie dell’ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura.»

Apprezzabile il dettaglio dei requisiti richiesti, molto specifici. 

Quindi, nel caso in ispecie, Giuseppe De Mita non poteva essere cooptato né come Presidente né come Amministratore Delegato né come Consigliere di Amministrazione di Sport e Salute spa, perché privo di almeno uno dei requisiti – la laurea, in questo caso ritenuto essenziale – per la nomina…

Ed invece per Rai spa e Cinecittà spa?! Bastano generici requisiti di “onorabilità” e “professionalità” e “autonomia” (non meglio definiti)…

Per gli “studios” di Via Tuscolana, vale invece quella che potremmo definire la “norma generale”, ovvero quei requisiti generici previsti dall’articolo 11 comma 1 del “Testo Unico Società Pubbliche”: requisiti che dovevano essere poi meglio definiti da un Dpcm che però – come abbiamo ben evidenziato – non ha mai visto la luce, ovvero criteri che specificassero cosa si intendesse esattamente per onorabilità, professionalità e autonomia”.

E si tratta, in sostanza, degli stessi requisiti generici che si ritrovano nello Statuto di Cinecittà. Ed in quello della Rai

Il “Tusp” prevede comunque “fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto societario” (art. 1 comma 1): e chi può (deve?!) definire “ulteriori requisiti”, se non… l’azionista (ovvero il Mef ovvero il Governo)?!

In sostanza, il previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (“Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica”) e s.m.i. (vedi anche il D.Lgs del 16 giugno 2017, n. 100), che doveva essere emanato previa acquisizione anche del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni è rimasto… “in mente dei”.

Si legge nel Dpcm firmato da Giorgetti a fine gennaio 2019, nelle premesse: (…) “considerata l’opportunità, al fine di tenere conto delle peculiarità della società Sport e Salute Spa, di individuare specifici requisiti per i componenti del consiglio di amministrazione della suddetta società” (…)

Società come Rai Cinecittà, che operano in un settore strategico forse ancora più delicato dello sport, qual è il sistema culturale e mediale (assai “peculiare” anch’esso), non meritano forse anch’esse la previsione di “specifici requisiti” per i membri del Cda?!

Quesiti che sorgono spontanei: perché il Dpcm previsto dal “Testo Unico” del 2016 non ha ancora visto la luce?! Perché il Ministero dell’Economia e Finanze non introduce “requisiti” più stringenti per gli amministratori delle società pubbliche?

Alla luce di questa “scoperta”, naturali sorgono alcuni quesiti:

  1. perché i Governi che si sono succeduti dal 2016 al 2024 (premier Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi, Giorgia Meloni) non hanno ritenuto di affrontare la questione, ovvero perché il Dpcm previsto dal “Testo Unico” del 2016 non ha visto la luce nel corso di ben otto anni?!
  2. perché il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ritenuto di intervenire (al di là del Dpcm previsto e non emanato), anche per Rai e Cinecittà, rientrando nei suoi poteri introdurre comunque degli specifici requisiti?!

Vanno chiamati in causa certamente anche il Ministero della Cultura (che gestisce i diritti dell’azionista Mef per quanto riguarda Cinecittà) ed il Ministero per le Imprese e il Made in Italy (che è la controparte della Rai nella stipula del “contratto di servizio”)…

Perché il Mef non ha introdotto criteri e requisiti stringenti per Rai spa e Cinecittà spa, come ha invece saggiamente fatto per Sport e Salute spa?! 

Perché una apprezzabile “eccezione” non è stata elevata a “regola” generale?!

La domanda va rivolta – come suol dirsi – alla “politica”. 

Una prima risposta (banale? prevedibile? scontata?) potrebbe essere: in questo modo, il Governo ha potuto continuare ad esercitare ampia discrezionalità nei processi di selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di società – tra le tante – come Rai e Cinecittà… facendo prevalere, una volta ancora, l’“intuitu personae” del “Principe” di turno.

Torneremo presto su queste vicende.

Clicca qui per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 29 gennaio 2019, a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, “Requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società Sport e Salute spa”

[ Note: questo articolo è stato redatto senza avvalersi di strumenti di “intelligenza artificiale. ]

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente dell’Istituto italiano per l’Industria Culturale – IsICult (www.isicult.it) e curatore della rubrica IsICult “ilprincipenudo” per “Key4biz”. 

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