E’ stata presa Gla decisione del Garante della privacy al termine dell’istruttoria avviata per approfondire alcune segnalazioni e articoli di stampa che lamentavano i potenziali rischi di tracciamento o monitoraggio da remoto dei viaggiatori di passaggio davanti alle webcam integrate in oltre 500 colonnine.
Nel corso dell’istruttoria la società, che ha installato il sistema per valutare l’efficacia della pubblicità trasmessa sui totem, ha negato la presenza di rischi per la privacy, così come paventati dai media. La tecnologia adottata, infatti, consentirebbe di analizzare, solamente in forma anonima e in maniera localizzata al singolo totem, l’espressione facciale (da felice a triste) e alcune altre caratteristiche delle persone che osservano il messaggio pubblicitario, senza conservare né trasmettere alcuna immagine o altri dati riferibili a specifici soggetti inquadrati dalla telecamera. Il sistema, in un primo momento, aveva superato una verifica del Garante perché, sulla base della documentazione disponibile nel 2012, risultava che fosse impostato in modo da non trattare dati personali, eliminando così a monte qualunque problema alla riservatezza di chi si soffermava davanti ai totem.
Dalla nuova documentazione tecnica presentata, l’Autorità ha rilevato che il sistema attuale in effetti non consente il riconoscimento facciale dei passanti, né il loro monitoraggio o tracciamento, e che i dati sul gradimento della pubblicità sono inviati al sistema centrale in forma totalmente anonima. Nonostante l’assenza di queste criticità, il Garante ha però accertato che l’apparecchiatura installata per effettuare l’analisi del volto di chi osserva gli annunci promozionali, anche se in locale e per un brevissimo lasso di tempo prima della immediata sovrascrittura delle immagini, effettua comunque un trattamento di dati personali funzionale all’analisi statistica dell’audience.
Il Garante ha quindi prescritto alla società di collocare presso ogni totem installato un cartello, (anche in formato di vetrofania) che segnali la presenza della telecamera e che riporti gli elementi essenziali relativi al trattamento dei dati effettuato. Tale informativa sintetica dovrà inoltre contenere i riferimenti all’informativa completa facilmente raggiungibile – anche tramite un apposito QR Code – sul sito internet della società.
La società dovrà infine garantire la sicurezza delle tecnologie utilizzate nei totem, adottando un monitoraggio almeno semestrale della telecamera e della memoria interna, al fine di individuare eventuali malfunzionamenti, indisponibilità o tentativi di accesso illecito agli apparati.