Una compagnia assicurativa potrà attivare una app per monitorare lo stile di guida degli utenti che decideranno di installarla sul proprio smartphone e proporre ai più prudenti e attenti al Codice della strada dei buoni sconto per l’acquisto di polizze auto.
La società dovrà però informare correttamente i guidatori, limitare i tempi di conservazione dei dati e garantire la privacy degli automobilisti.
Il progetto, sottoposto alla verifica preliminare del Garante per la privacy, prevede lo sviluppo di un’applicazione gratuita da installare sul cellulare, che attribuisce un diverso punteggio basato sullo stile di guida rilevato, e consente agli utenti la visualizzazione dei luoghi in cui si sono verificati eventi potenzialmente rischiosi (quali inversioni ad U, brusche frenate e accelerate).
Obiettivo dichiarato della società quello di promuovere modalità di guida più sicure, contribuire a un minor consumo di carburante e offrire al contempo ai guidatori che hanno raggiunto un certo punteggio eventuali promozioni per l’acquisto di una polizza auto.
La società potrà attivare l’applicativo solo dopo averlo modificato per garantire maggiormente la riservatezza degli automobilisti come richiesto dal Garante. Il partner tecnologico coinvolto nella fornitura del servizio, ad esempio, non potrà conservare i dati sulla geo-localizzazione dei guidatori per più di 90 giorni e potrà trasmettere alla compagnia assicuratrice informazioni statistiche sulle strade percorse esclusivamente dopo aver anonimizzato i dati, eliminando così ogni riferimento agli automobilisti.
I dati necessari a contattare gli utenti che manifesteranno uno specifico consenso alla profilazione del loro stile di guida per finalità di marketing potranno invece essere conservati dalla compagnia assicuratrice al massimo per un anno.
Il Garante ha infine prescritto alla società assicuratrice di modificare l’informativa fornita agli utenti che decideranno di installare l’applicativo, chiarendo con precisione quali dati personali saranno trattati e per quale finalità.
Tali indicazioni, ad esempio, non dovranno limitarsi a riportare generici riferimenti al monitoraggio dello “stile di guida”, ma dovranno specificare i parametri su cui sarà basata la profilazione del guidatore, come il tipo di strada percorsa, le accelerazioni e le frenate brusche, l’eventuale superamento della velocità consentita.