Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile l’offerta presentata dal Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Tim nella procedura per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo strategico nazionale (PSN). L’hanno deciso i giudici amministrativi con una sentenza pronunciata nell’ambito del ricorso proposto dal Rti Fastweb-Aruba. La realizzazione dell’infrastruttura costituisce uno dei cardini della Missione 1 del Pnrr. Si tratta di uno dei tre obiettivi fondamentali previsti dalla “Strategia Cloud Italia”.
Il Tar ha quindi bocciato l’aggiudicazione finale, per circa 2,8 miliardi, alla nuova società di progetto (Polo Strategico Nazionale SpA), partecipata da Tim(45%), Leonardo (25%), Cdp Equity (20%) e Sogei (10%), per la realizzazione e la gestione del PSN.
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Il ricorso di Fastweb-Aruba
Alla fine della procedura, Difesa Servizi l’aggiudicò al Rti Fastweb-Aruba; successivamente, però, il Rti Tim dichiarò di avvalersi della prevista prelazione, impegnandosi senza riserve ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario della gara.
Tre i gruppi di censure proposti da Fastweb-Aruba, riferiti alla costruzione della gara, all’ammissibilità delle offerte presentate nella seconda fase della gara, a vizi attinenti all’esercizio della prelazione. Il Tar, dopo una serie di dichiarazioni d’inammissibilità – ma anche d’infondatezza – di alcuni dei motivi di ricorso proposti, si è poi concentrato sulle contestazioni sul rispetto delle prescrizioni della procedura per ciò che attiene alla distanza tra le due coppie di ‘Data center (DC)’ previsti dalla commessa.
L’offerta del Rti Tim
“L’offerta del Rti TIM – si legge in sentenza – ha introdotto una modifica non consentita rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis della procedura e avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla gara”.
Quanto poi a quanto prescritto in merito alla collocazione dei ‘Data center’ in zone a sismicità non inferiore a 3 (le ricorrenti sostenevano che tale condizione non sarebbe osservata dall’offerta del Rti TIM, in quanto uno dei quattro DC dovrebbe essere realizzato a Pomezia, comune classificato a sismicità 2B), il Tar ha ritenuto offerta “incompatibile con quanto prescritto dalla disciplina di gara” e in quanto tale “avrebbe dovuto essere reputata inammissibile ed esclusa”. L’accoglimento di queste due censure è stato ritenuta “sufficiente a far emergere l’inammissibilità dell’offerta presentata dal Rti TIM nella seconda fase della procedura” ed evitare di “scrutinare le altre doglianze articolate dalle ricorrenti principali al medesimo fine di allegare l’inammissibilità dell’offerta della parte controinteressata”.
Le motivazioni di Fastweb-Aruba
Il ricorso di Fastweb-Aruba contestava da una parte il diritto di prelazione esercitato dalla cordata guidata da TIM, sia per motivi procedurali sia in generale per profili di contrasto con la normativa comunitaria.
Dall’altra si contesta l’intera procedura, per esempio il fatto che Sogei ha costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con TIM senza svolgere una procedura di valutazione tramite una gara per la scelta del partner privato.
A questo punto, è presumibile che la questione non sia finita qui. Tim farà ricorso contro la sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato potrebbe ribaltare il verdetto.
Vedremo.