Parte da Progetto Fuoco – la fiera annuale di Verona dedicata a impianti, attrezzature e combustibili per calore ed energia dal legno – la richiesta degli operatori del settore di attenersi alla normativa europea sul pellet, che chiarisce come non sia necessario indicare sul packaging il luogo di origine della materia prima legno ‘per evitare discriminazioni nei confronti di altri Paesi’. La necessità che gli operatori ritengono prioritaria sarebbe infatti chiarire che la qualità del prodotto non dipende dal paese di origine del legno e del pellet, ma dalla materia prima e dal processo utilizzato per la sua trasformazione da parte del produttore che ne diventa il garante assoluto. Il rischio, altrimenti, è che “salti” tutto il mercato unico europeo di questo settore (danni economici a centinaia di imprese di produzione e commercio, che ricadrebbero sui livelli occupazionali del comparto): un mercato da 18,8 milioni di tonnellate di cui 3 milioni consumate solo nel nostro paese, al 90% nelle case degli italiani.
All’incontro di Verona, presso lo stand dell’austriaca Schuster – azienda leader nella produzione e distribuzione del pellet – il presidente di European Pellet Council (EPC), Christian Rakos, ha ribadito che distributori e consumatori devono seguire tre criteri fondamentali: la presenza del marchio del produttore, la presenza di un marchio tecnico di certificazione volontaria, come EN Plus, e ovviamente il colore del prodotto: più chiaro è, più si avvicina al massimo standard di qualità, per ciò che attiene i residui da combustione e la pulizia dell’impianto.
‘In un mercato unico e all’alba del terzo millennio non ci si può più permettere di giudicare la qualità dal paese di origine del prodotto – ha ribadito Fabio Brusa, esperto in diritto commerciale e doganale – la normativa dell’UE è molto chiara a tal proposito, non impone di indicare la provenienza e non lascia spazio a interpretazioni. Tutto ciò che avviene all’interno dei nostri confini comunitari è commercio, non è importazione‘. Eppure spesso capita che sulla base dell’interpretazione di normative nazionali avvengano blocchi di consegne e sequestri o si contestino diciture sul packaging dei prodotti, che non indicano il paese di origine del prodotto. ‘Invece la disciplina comunitaria specifica chiaramente che commerciante e produttore coincidono nelle diciture di legge, ovvero è il soggetto che appone il marchio – indipendentemente che si tratti di produttore o commerciante – che assume la responsabilità del prodotto nei confronti del proprio cliente e quindi del consumatore e che non è obbligatorio riportare il paese di origine di materie prime o prodotti‘.
Annalisa Paniz di AIE, l’Associazione Italiana per le Energie Agroforestali, ha confermato la necessità di “educare” grande distribuzione, famiglie, commercianti ma anche forze dell’ordine, non solo alla normativa vigente in UE, ma anche a riconoscere la marcatura di qualità EN Plus, che parla di prestazioni del prodotto. ‘Riuniamo i produttori di 37 paesi, certifichiamo 5 milioni di tonnellate di prodotto in 5 continenti: se la qualità dipendesse dall’origine vorrebbe dire che esistono per lo meno 37 qualità di pellet differenti!’.
Gli operatori del settore premono quindi perché la normativa UE vigente sia conosciuta da tutti e spiegata agli operatori del settore, ma anche alle famiglie e ai consumatori con linguaggio semplice e chiaro. Legittima richiesta o interesse di categoria che andrebbe a impedire la scelta del prodotto che fa meno chilometri nel trasporto?