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PagoPA: opzione Pos per lo sportello pubblico

PagoPA

Multe, tasse, bollette…d’ora in poi i pagamenti dovuti alla Pubblica amministrazione potranno essere fatti per via elettronica.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha, infatti, adottato un nuovo sistema, PagoPA, che permetterà di identificare banche ed enti abilitati al servizio.

Tutto ciò non solo facilita i rapporti tra cittadini e PA, ma permette anche di superare l’uso della banconota per agevolare i pagamenti elettronici (carta di credito o bancomat).

Il logo è uno smile tricolore e sarà affisso sugli sportelli abilitati.

L’iniziativa, spiega l’AgID, nasce per dare la possibilità a cittadini ed imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica a favore della PA e dei gestori di pubblici servizi.

Il sistema permette a cittadini e imprese di:

 

 

Il sistema permette alle PA di:

 

Cosa c’è da sapere

Il progetto si inquadra nella più ampia regolamentazione europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la Single Euro Payment Area (SEPA) e con la Payment Services Directive (PSD, 2007/64/EC).

Per ciò che attiene il contesto nazionale il Codice dell’Amministrazione Digitale affida ad AgID il compito di definire, sentita la Banca d’Italia, le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso l’emanazione di apposite Linee guida.

Queste sono il risultato di un percorso partecipato e condiviso con tutti gli attori coinvolti nel gruppo di lavoro costituito da amministrazioni centrali e locali e al quale hanno contributo anche i prestatori di servizi di pagamento.

L’AgID ha inoltre il compito di gestire, in base all’articolo 81 dello stesso CAD, l’infrastruttura di interconnessione tra pubblica amministrazione e prestatori di servizi di pagamento per consentire i pagamenti elettronici. Tale infrastruttura, denominata Nodo dei Pagamenti-SPC, è già operativa e funzionante dal giugno 2012.

Secondo la normativa vigente, spiega l’AgID, le pubbliche amministrazioni (centrali e locali) sono tenute a collegarsi al Nodo dei Pagamenti-SPC come disposto dall’articolo 15, comma 5-bis del DL 179/2012, mentre i gestori di servizi di pubblica utilità e i prestatori di servizi di pagamento possono aderire sottoscrivendo appositi accordi. Il Sistema è infatti aperto a tutti gli operatori privati interessati (banche e istituti di pagamento e moneta elettronica) che possono così operare in condizioni paritetiche e senza necessità di attivare accordi bilaterali con le Pubbliche Amministrazioni.

Completano il quadro regolatorio due documenti tecnici allegati alle Linee guida che precisano rispettivamente le modalità con cui devono essere definiti i codici necessari per la riconciliazione del pagamento (Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione) e le regole attraverso le quali le PA ed i gestori di pubblici servizi scambiano informazioni con i prestatori di servizi di pagamento (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC).

Le modalità operative prevedono che le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi aderiscano all’iniziativa attraverso l’invio all’AgID di una lettera di adesione (in veste di Intermediario o di solo beneficiario); i prestatori di servizi di pagamento possono partecipare attraverso la sottoscrizione di un accordo di servizio. Il dettaglio per le adesioni è contenuto nelle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti SPC.

Procedura per il rilascio di licenza d’uso del logo

 

L’AgID concede in uso il logo ai soggetti che abbiano aderito al Sistema, e segnatamente:

  1. a) alle pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale un protocollo di adesione al Sistema;
  2. b) alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi che abbiano inviato all’Agenzia per l’Italia Digitale la lettera di adesione al Sistema debitamente sottoscritta;
  3. c) ai prestatori di servizi di pagamento che abbiano sottoscritto con l’Agenzia per l’Italia Digitale l’accordo di servizio per l’adesione al Sistema;
  4. d) a terzi che non rientrano nelle tipologie soggettive di cui alle precedenti lett. a), b) e c) specificamente individuati.
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