Regole tecniche

PAdigitale. Per attuare il CAD: il testo unico delle regole tecniche

di Donato A. Limone, Ordinario di informatica giuridica e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli studi di Roma “Unitelma Sapienza” |

Se i procedimenti non sono stati prima semplificati e poi digitalizzati (art. 15 del CAD) diventa impossibile attivare un sistema procedimentale digitale e viene meno la filosofia dello SPID e di Italia login.

La rubrica PAdigitale, a cura di Donato A. Limone, Ordinario di informatica giuridica e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Analisi e approfondimenti sul processo di attuazione della Riforma della PA. Per consultare gli articoli precedenti clicca qui.

Armonizzazione delle regole tecniche

Il Codice dell’Amministrazione Digitale poteva essere semplificato stando alla lettera m) dell’art. 1 della legge delega 124/2015 (“Carta della Cittadinanza digitale”). Non è stato così: è rimasto ancora un insieme di principi, di criteri, di requisiti, di prescrizioni, di narrazioni di cose da fare, ed altro! (vedi l’articolo pubblicato su questa rubrica il 16 ottobre 2016 “Nuovo CAD: riscriviamo il Codice come un vero ‘Codice’” ).

Un insieme di 65 articoli contro i 92 della edizione precedente. Uno dei motivi per cui il Codice non è stato attuato è sicuramente quello di un testo normativo “scarsamente” semplificato e chiaro e quindi scarsamente applicabile. Ma a questo motivo è da aggiungere anche quello relativo alle disarmonie e discrasie delle regole tecniche pubblicate in anni diversi e con approcci diversi. Di qui, la necessità di individuare uno strumento normativo utile e funzionale per creare un insieme integrato di regole tecniche (vedi articolo del 15 dicembre “PAdigitale. Revisione del CAD? No ai rattoppi, ecco come rifarlo”).

Lo strumento può essere sicuramente quello del testo unico nella logica di risistemare le regole tecniche finora emanate e di risistemarle in una logica ed in un contesto istituzionale ed organizzativo moderno, ossia rispetto all’amministrazione digitale (amministrazione nativamente digitale) intesa come “metamodello” organizzativo che costituisce lo “strato” di base di ogni amministrazione pubblica.

La finalità del testo unico delle regole tecniche

Le regole tecniche servono ad attuare il Codice e quindi devono essere “scritte” ponendo al centro di tutto il cittadino in quanto questi è il soggetto principale di riferimento dell’amministrazione digitale. Quindi un testo unico che si caratterizza come strumento fondamentale, necessario, preliminare per l’attuazione concreta, funzionale, positiva della “carta della cittadinanza digitale” che ha lo scopo di rispondere alle esigenze del cittadino nella società dell’informazione con tecnologie della società dell’informazione. Un testo unico che deve permettere di “ridisegnare” il sistema delle comunicazioni pubbliche per il cittadino, l’accesso telematico ai siti, il sistema della erogazione dei servizi amministrativi in rete (dlgs 33/2013 e sm). Per fare questo è necessario superare l’attuale atomizzazione delle regole tecniche, inquadrare le stesse in una logica dell’amministrazione digitale (amministrazione semplificata, trasparente, digitale, in rete, sostenibile, di qualità e meno costosa).

Lo schema del testo unico

Come formare un testo unico secondo questa logica? Di seguito una proposta metodologica ed uno schema:

  1. simulare il cittadino (e quindi anche i soggetti che operano per conto delle imprese) nei suoi comportamenti quotidiani digitali: il cittadino deve potere esercitare il proprio diritto di accesso telematico ai siti (art. 52 del CAD);
  2. il cittadino per potere accedere ai siti deve dotarsi di una identità digitale (Spid) che gli permette di autenticarsi e di firmare le istanze, le dichiarazioni con valore legale (art. 64 e 66 del CAD);
  3. il cittadino esercita il proprio diritto di accesso ai siti che devono essere progettati e realizzati nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 53 del CAD (facile accessibilità, facile consultazione; informazione completa; affidabile; dati/documenti pubblicati con valore legale; ecc.); certamente i siti attuali sono la “copia” delle strutture burocratiche ma non permettono di consultare facilmente i dati/documenti, di utilizzare istanze digitali in rete (art.65 del CAD); i siti attuali (nella maggior parte dei casi) sono fuori norma (servono solo a mala pena alle burocrazie che li hanno generati);
  4. il cittadino entra nel sito e quindi deve potere essere rassicurato sui contenuti e la qualità dei contenuti accessibili (art. 54 del CAD; art. 6 del dlgs 33/2013); oggi non abbiamo una situazione di questo tipo;
  5. il cittadino dovrebbe potere esercitare il suo diritto di attivare istanze e procedimenti amministrativi in rete; ma se i procedimenti non sono stati prima semplificati e poi digitalizzati (art. 15 del CAD) diventa impossibile attivare un sistema procedimentale digitale (quindi crolla la filosofia dello SPID e di Italia login, ecc.); sui siti oggi è difficile trovare in modo agevole l’elenco dei procedimenti e conoscere l’iter, la durata, il responsabile, la modulistica digitale, le istanze digitali, ecc. Soprattutto esercitare il diritto di conoscere direttamente in rete lo stato dell’arte dei procedimenti (art.3, comma 1-quater del CAD);
  6. il cittadino deve quindi potere accedere ai dati digitali formati nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 50 e ss del CAD (disponibilità, accessibilità, sicurezza, ecc.)
  7. il cittadino ha il diritto di accedere a sistemi documentali pubblici nativamente ed esclusivamente digitali (formati secondo le regole tecniche di cui al Dpcm 3.12.2013 e al Dpcm 13.11.2014; conservati a norma secondo il Dpcm 3.12.2013)
  8. i documenti devono essere formati nel rispetto dei requisiti della forma scritta e per garantire l’ efficacia probatoria (art. 20,comma 1bis; art. 21);
  9. i documenti possono essere firmati con firme elettroniche (qualificate e non) (art. 21 del CAD; regole tecniche: Dpcm 22.2.2013; regolamento eIDAS n.910/2014);
  10. i documenti possono essere trasferiti tra amministrazioni e tra amministrazioni e cittadini/imprese tramite posta elettronica, posta elettronica qualificata/certificata, SPC ;
  11. i cittadini hanno il diritto di potere usufruire dei diversi mezzi di pagamento elettronico (art. 5 del CAD);
  12. tutto il sistema dei dati, delle reti, delle infrastrutture tecnologiche deve essere messo in sicurezza (art. 31 e ss. del Codice della protezione dei dati personali; misure minime, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.8.2015 pubblicata il 26.4.2016

 

Per ridisegnare le regole tecniche per la metà di gennaio 2017 (art. 61 del dlgs 179/2016)

Lo schema generale del Testo unico può essere il seguente:

  1. Finalità delle regole tecniche
  2. Lo SPID
  3. I siti
  4. La formazione, la gestione, la conservazione dei dati e dei documenti informatici
  5. Le firme elettroniche
  6. La trasmissione dei dati/documenti
  7. La sicurezza informatica dei dati, delle reti, delle infrastrutture

Tutto l’insieme delle regole che sono state sopra indicate ed emanate deve essere riesaminato nella logica sopra indicata se si vuole garantire l’esercizio dei diritti dei cittadini in una amministrazione digitale e assicurare che le operazioni che si fanno in rete abbiano pieno valore legale in un contesto di “forte” semplificazione amministrativa. Le regole tecniche non possono essere espressione di “disordine” giuridico e tecnico. Come l’attuale contesto. Non giova a nessuno!

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