Riscriviamo il Codice
Non consideriamo che il dlgs 82/2005 sia stato modificato di recente dal dlgs 179/2016: “resettiamo” tutto e torniamo indietro oppure riavvolgiamo il nastro e ripartiamo (come si diceva in una era precedente a quella informatica).
Come scriveremmo il CAD?
Oppure come modificheremmo il CAD?
Esattamente come aveva stabilito la legge delega 124/2015, a partire dalla finalità della delega (art.1, comma 1) ed in particolare con riferimento a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera m):
“1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di
garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [……]
- m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente principi di carattere generale; [……]”.
Con la legge delega non potevamo che essere d’accordo: grande occasione per scrivere/riscrivere il Codice con riferimento alle finalità della Carta della cittadinanza digitale: un Codice incentrato sul cittadino, per i servizi in rete, per utilizzare un sistema unico di accesso, per gestire l’amministrazione digitale come un soggetto finalmente semplificato, nativamente digitale, trasparente. Con tutte le operazioni documentali e di firme valide giuridicamente.
Scriviamo il Codice come un “Codice”
Chi scrive ha proposto in diversi articoli e convegni, e da anni, una soluzione molto semplice, fattibile, corretta, in linea con la legge delega:
- Scriviamo un Codice come un “Codice”: con pochi ma solidi principi (così non lo modifichiamo spesso ma ce lo teniamo per……. 100 anni!). I principi sono tali perché generali, astratti, validi per tutti, slegati dal contesto particolare e dalla specifica tecnologia.
- Risistemiamo le regole tecniche in un “Testo unico delle regole tecniche” (adottate tramite DPCM e quindi facilmente modificabili nel tempo e quando è necessario).
Questa ipotesi non è stata considerata utile e funzionale e il Codice adottato è rimasto nella struttura di partenza e si è operato per abrogare un po’ di articoli. Il problema non è quello di ridurre gli articoli (che già potrebbe essere un buon risultato) ma quello di progettare un Codice che abbia una struttura logica alla base dei principi giuridici.
Quale struttura logica scegliere tra le due ipotesi che seguono?
- Il Parlamento tramite il Governo (dlgs) adotta un Codice rispetto al quale il cittadino, le imprese, l’accesso civico, la semplificazione, la trasparenza, la qualità dei servizi, la fruizione dei servizi in rete, costituiscono lo scopo del Codice stesso;
oppure
- Il Parlamento adotta un Codice dove gli “strumenti” giuridici dei documenti informatici e delle firme elettroniche, le PEC, la gestione documentale, la conservazione, ecc. costituiscono la parte rilevante.
Facciamo un Codice per i cittadini e le imprese: quali nuovi modelli relazionali tra cittadini e burocrazia, per operare nella società dell’informazione, basati su sistemi documentali e transazioni validi giuridicamente. L’assunto è questo e rispetto a questo punto di partenza il Codice si può riscrivere “ribaltando” il tutto.
Lo schema logico del Codice: partiamo dai siti
Lo schema logico si caratterizza quindi con i seguenti “passi”: il cittadino accede al sito tramite credenziali per fare operazioni utili; oppure con accesso libero per informarsi.
- Abbiamo bisogno quindi di un sito a norma (che funzioni bene, con semplicità, che sia strutturato sulla utenza e non sulla burocrazia). Sul sito il cittadino trova facilmente i procedimenti che lo interessano; sceglie il procedimento di riferimento; utilizza una istanza digitale per dichiarare tutto ciò che serve; completa le dichiarazioni; le istanze sempre dal sito sono protocollate e in rete raggiungono le stazioni di lavoro dei dirigenti/responsabili delle attività e dei procedimenti; un responsabile prende in carico la istanza e dà una risposta alla richiesta del cittadino; si comunica l’esito dei procedimenti, si conservano a norma i documenti informatici formati.
Tutto quanto è sopra descritto non si riscontra nella realtà (se non i pochissimi casi rispetto a 12.000 enti pubblici)! Il sito è fatto per la burocrazia, difficile cercare o consultare documenti, procedimenti, servizi; i procedimenti non sono semplificati, sono misti (digitali e analogici), sono di difficile reperibilità e quando si rintracciano bisogna andare su di un’altra parte del sito per utilizzare una modulistica oppure da un’altra parte del sito per utilizzare servizi online (ma quali?).
Il Codice attuale non aiuta ad organizzare logicamente la filiera delle cose da fare!
- Il sito (come strumento per informarsi) diventa una vetrina dove si accede perché si trovano tutti gli atti/documenti e tutte le informazioni che possono interessare i cittadini e le comunità locali. Più si pubblica e più si diventa trasparenti. Non c’è bisogno di avere paura di rendere pubbliche le “cose” di una pubblica amministrazione! Il sito è importante perché il cittadino è informato su come si procede a relazionarsi con gli Organi e la burocrazia.
- Per fare tutto ciò che sopra è stato indicato è necessario potere utilizzare principi basilari che rendono validi i documenti informatici, le firme elettroniche, la transazioni elettroniche, la gestione e la conservazione documentale nativamente digitale, gli strumenti di autenticazione e di accesso.
Una ipotesi di Schema del Codice
Sistemato lo schema di base si procede alla scrittura del Codice:
– Definizioni
– I diritti dei cittadini e dell’impresa
– L’amministrazione digitale: requisiti; funzioni; ruolo degli Organi e della dirigenza; formazione degli operatori pubblici sui processi di semplificazione e digitalizzazione;
– L’accesso
– Il sito
– Le istanze digitali
– I servizi in rete
– La validità giuridica dei documenti informatici, delle firme elettroniche, delle trasmissioni, dei sistemi documentali digitali, del sistema procedimentale digitale, della conservazione
– Lo scambio e/o la verifica di dati/documenti tra PA e tra banche dati delle PA
– La funzione delle reti, delle tecnologie, la sicurezza informatica
– Agid o altro soggetto tecnico (cosa sono, cosa fanno e devono fare per aiutare le PA ed i cittadini nei nuovi modelli di relazione su base tecnologica; ecc.)
– Regola di rinvio alle regole tecniche
Il testo unico delle regole tecniche
Struttura integrata e funzionale delle diverse regole tecniche seguendo la stessa struttura logica del Codice. Nella prima edizione del Testo è necessaria una “rilettura” delle attuali regole; il lavoro è fattibile; la ripulitura dei testi già emanati ed adottati è fondamentale per potere formare questo Testo unico.
Ma forse sto sognando…….. e allora chiamo Cartesio per le mie riflessioni metafisiche!