E’ il titolo del Convegno che si è tenuto ieri 24 settembre 2015 a Roma, organizzato dalla Fondazione NUSA (costituita il 6 maggio 2014 da Federsanità Anci e FIMMG- Federazione Italiana Medici di Medicina Generale). Pubblichiamo una sintesi dell’intervento del Prof. Donato A. Limone, L’informazione nella sanità digitale: i requisiti per la formazione dei dati.
Sanità digitale, processi innovativi, qualità del dato
La sanità e meglio ancora il sistema salute non può che operare sulla base di dati formati nativamente ed esclusivamente in modalità digitale con lo scopo di intervenire in temi di spending review, di riorganizzazione e gestione dei servizi, di costi standard sulla base di dati digitali, certi, validi, aggiornati.
Per operare in questo modo è necessario che il sistema salute si trasformi da un sistema che forma e gestisce dati in modalità analogica o mista in un sistema di dati solo di tipo digitale.
La rubrica PAdigitale, a cura di Donato A. Limone, Ordinario di informatica giuridica e Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Analisi e approfondimenti sul processo di attuazione della Riforma della PA. Per consultare gli articoli precedenti clicca quiVerso quindi una sanità digitale non solo nelle tecnologie che adopera ma per un approccio nuovo alla formazione e gestione degli stessi dati. La situazione oggi presenta un sistema sanitario che opera con un sistema misto di dati (analogico/digitale) che costituisce il più grosso vincolo per transitare verso una nuova organizzazione sanitaria basata su dati digitali servizi in rete.
Necessità di pianificare con tempi ed impegni certi (subito, siamo in ritardo) il processo di passaggio verso la sanità digitale (che chiaramente non è solo l’insieme delle tecnologie ICT da adoperare ma un nuovo modello organizzativo dello stesso sistema salute).
Tutti i soggetti che fanno parte del sistema salute sono necessari e funzionali alla costruzione della sanità digitale.
Diventare sanità digitale è un obbligo
L’obbligo di essere sanità digitale è stato stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (dal 2005) e altre norme che regolamentano il Fascicolo Sanitario Elettronico, i certificati telematici di malattia, le ricette mediche elettroniche; le Linee guida in materia di telemedicina.
Come si evince dal Manifesto della Fondazione NUSA l’informazione svolge un ruolo fondamentale nei termini sopra indicati. ll ruolo della informazione (dati, documenti, informazioni) risulta essere basilare, indispensabile, necessario e soprattutto l’informazione deve essere “nativamente” digitale per garantire la “condivisione”, i servizi in rete, la protezione dei dati personali.
Lo scopo ed insieme la condizione: formare dati digitali nel rispetto di requisiti di legge per assicurare la qualità dell’informazione, la sicurezza e la privacy.
I sistemi di dati misti (analogico/digitale) come vincolo nell’evoluzione verso la sanità digitale
La formazione di sistemi di informazione “misti” costituisce il più grande vincolo alla formazione di una sanità digitale (come di un’amministrazione pubblica digitale). I sistemi misti contribuiscono ad una gestione ridondante, costosa, inutile e scarsamente funzionale dei dati. Soprattutto i sistemi misti “bloccano” i processi innovativi relativi ai nuovi modelli di organizzazione e di servizi, processi di qualificazione dei servizi e della spesa di settore.
I sistemi misti certamente costituiscono un blocco nello sviluppo di nuove condizioni operative delle professioni sanitarie. I sistemi misti permettono di tenere in vita sistemi procedurali con oneri diretti ed indiretti molto elevati.
La definizione e la formazione del fascicolo sanitario elettronico, del dossier sanitario, delle cartelle cliniche digitali, dei siti web per un sistema salute trasparente, di sistemi di prenotazione realmente e compiutamente in rete, la condivisione delle informazioni: tutto procede “senza dubbi” verso una gestione digitale della sanità che non ammette sistemi misti.
I requisiti dei dati, dei documenti e delle informazioni
Nella formazione e nella gestione dei dati, dei documenti e delle informazioni è necessario rispettare una serie di “requisiti” che il legislatore ha definito nel Codice dell’Amministrazione digitale e che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche (art. 50 e ss)
- Requisiti del documento informatico: valido se sono rispettati i requisiti della forma scritta (qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità) (art. 20) e sottoscrizione elettronica (art. 21)
- Requisiti delle firme elettroniche (art. 24 e ss.)
- Le amministrazioni formano i documenti in formato nativamente digitale (art. 40)
- Requisiti della gestione documentale informatica: applicazione delle regole tecniche (DPCM 3.12.2013)
- Requisiti della conservazione dei documenti informatici: art. 44 e ss.
- Requisiti della conservazione dei documenti informatici (regole tecniche DPCM 3.12.2013)
- I documenti dematerializzati sono conservati nella loro nuova versione documentale (digitale) e non c’è obbligo di conservare i documenti analogici (nel rispetto delle regole tecniche)
- Requisiti della trasmissione dei documenti informatici: art. 45 e ss.
- Requisiti dei dati pubblici digitali:
– Disponibilità (art. 50)
– Sicurezza dei dati, dei sistemi, delle infrastrutture (art. 51)
– Accesso telematico e riutilizzo dei dati (art. 52)
– Fruizione (art. 58)
- Requisiti per le modalità di accesso ai servizi in rete (art. 64) (sistema SPID)
- Requisiti per la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali (art. 65)
12 .Requisiti dei dati aperti (art. 68)
- Siti Web: requisiti di cui all’art. 53 (principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di’ consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità)
La qualità dell’informazione
Il dlgs 33/2013 (pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni, accesso civico, dati aperti) stabilisce i requisiti con i quali si garantisce la qualità dell’informazione (art. 6):
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità dei dati.
Incidenza del nuovo modello dei dati sul sistema salute
Il nuovo modello dei dati digitali incide sulla organizzazione del sistema salute, sulla organizzazione del lavoro del sistema salute, sul modello delle relazioni sistema salute/cittadino. Sarà necessario ripartire da questo ultimo modello per progettare il nuovo sistema sanitario integrato con quello del welfare.