1. Il caso romano: nessuno controlla il patrimonio immobiliare capitolino (!?)
Non intendiamo fare un’analisi “politica” ma vogliamo indicare elementi normativi e tecnici per una soluzione trasparente, operativa, concreta, funzionale, semplice e lineare. Anche per i candidati sindaci. Gli elementi sono giuridici (obbligo della pubblicazione dei dati sul patrimonio immobiliare); tecnici: formazione dei contratti in modalità digitale per la realizzazione di una banca dati sui contratti di affitto e sui documenti tecnici degli immobili.
2. Trasparenza sul patrimonio immobiliare
Vale la pena pubblicare alcuni articoli del dlgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) per comprendere che le norme ci sono, che vi è un obbligo di legge alla pubblicità (a partire dalla 150/2000, altra legge abbondantemente disapplicata), che le mancate entrate sono a danno dei cittadini e del Comune e che ci sono responsabilità precise da parte degli Organi (nel dare indirizzi precisi e nella verifica dell’operato della dirigenza) e soprattutto da parte della dirigenza (che deve attuare gli indirizzi e che deve controllare che tutto avvenga nel rispetto dei programmi e delle norme).
L’art. 1 del dlgs 33/2013 definisce la trasparenza: “1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il testo non ha bisogno di commenti né tanto meno di “interpreti” solerti per disquisire sulle parole, sulle virgole, e su altro con lo scopo poi di “minimizzare” e di “bloccare” la norma.
Con riferimento al patrimonio immobiliare l’art. 30 stabilisce l’obbligo di pubblicazione concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti”.
Sono gli elementi base di una banca dati (informazioni identificative per ciascun immobile; le entrate per ciascun appartamento affittato).
Anche in questo caso le discussioni bizantine sono inutili: obbligo di pubblicare la lista di tutti gli immobili del comune di Roma, dove si trovano, la tipologia dell’immobile, le indicazioni catastali, entrate per gli affitti di ogni singolo immobile (è possibile aggiungere altri dati ma è vietato ridurre quelli essenziali).
I dati sugli immobili ce li dobbiamo ritrovare anche nel bilancio del Comune (art. 29 del dlgs 33/2013: “Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”): “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità”.
“1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.
Dati di bilancio comprensibili, aperti, sul sito (anche per la voce immobili e affitti).
3. La banca dati del patrimonio immobiliare
La banca dati sul patrimonio immobiliare deve contenere i dati di base relativi ai contratti per ciascun immobile:
– dati catastali dell’immobile
– anno di costruzione
– interventi di manutenzione e costi
– il soggetto che ha effettuato interventi di manutenzione per conto del Comune o dell’affittuario (anno, durata, tipologia di intervento, costi)
– i contratti informatici di affitto negli anni e rispetto ai diversi affittuari
– la corrispondenza tra Amministrazione e affittuari relativa ai singoli appartamenti
– entrate per singolo appartamento/anno
– entrate per singolo appartamento/mese per verificare i ritardi nei pagamenti e le morosità
– strumenti/modalità di pagamento dell’affitto
– documenti tecnici dell’immobile
– ecc. ecc.
La formazione dei documenti deve essere nativamente e esclusivamente digitale, con pieno valore legale ai sensi di quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale. I documenti digitali ci permettono di utilizzare e riutilizzare i dati per tutta una serie di attività, interventi, ecc. (pubblicità legale; monitoraggio; organizzazione del lavoro; tracciamento delle attività burocratiche; ecc.).
I documenti analogici non permettono un utilizzo funzionale dei dati.
4. Chi ha la responsabilità di realizzare la banca dati
Gli Organi politici del Comune devono dare indirizzi in merito alla realizzazione della banca dati degli affitti. La dirigenza deve occuparsi della realizzazione della banca dati contribuendo alla progettazione del sistema dei dati che deve formare questa banca dati e la deve poi alimentare. Le decisioni degli Organi e della dirigenza devono essere pubblicate sul sito dell’ente; come è necessario indicare il soggetto realizzatore della banca dati e le attività che mette in opera (a seguito di appalto pubblico); come è necessario pubblicare i dati di cui agli articoli citati. L’amministrazione digitale è non solo e non tanto una modalità tecnologica di fare amministrazione ma è un nuovo modo di essere e fare amministrazione. A dimostrazione che là dove non si opera secondo questo nuovo modello amministrativo poi siamo nella “nebbia burocratica” con quello che ne deriva.