Parere positivo ma con riserva, del Consiglio di Stato sul nuovo CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), lo schema di decreto legislativo emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. Legge Madia), che ha profondamente modificato e integrato il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La Commissione speciale del Consiglio di Stato – dopo avere reso un primo parere interlocutorio nel marzo scorso e aver ricevuto, qualche giorno fa, i chiarimenti dell’amministrazione – ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che modifica ed integra il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Un provvedimento dagli obiettivi ambiziosi, ma che necessita di alcuni interventi chiarificatori. Il parere evidenzia l’innovazione, ma anche la complessità di una riforma il cui obiettivo è quello di creare una vera e propria “carta della cittadinanza digitale”, per cittadini e imprese, rendendo effettivo il principio del “digital first” e il diritto di accesso in modalità informatica a dati e servizi.
La Commissione speciale dà atto che l’amministrazione ha recepito alcune delle osservazioni più importanti del parere interlocutorio, specie sul rafforzamento delle garanzie sulla provenienza dell’atto e sul dovere di “anonimizzazione” delle decisioni giudiziarie.
La Commissione speciale avverte, però, la necessità di ulteriori interventi segnalati con il parere interlocutorio e non recepiti. In particolare, invita l’Amministrazione ad illustrare meglio l’utilizzo del domicilio digitale – il cui utilizzo è ora limitato alle sole “persone fisiche e giuridiche”, escludendo così gli altri soggetti dell’ordinamento; ad individuare specifiche responsabilità e sanzioni coercitive finalizzate ad assicurare la custodia della documentazione; e a risolvere evidenti rischi di duplicazione tra il nuovo registro degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ed il vecchio sistema utilizzato per le notificazioni e comunicazioni giudiziarie.
Soprattutto, mette in guardia sull’obbligo, per i gestori di posta elettronica certificata e di altri servizi accreditati, di possedere un capitale sociale minimo di 5 milioni. L’art. 25 ammette all’esercizio delle attività relative ai “prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificati gestori dell’identità digitale e conservatori” soltanto le società di capitali con un elevato capitale sociale (5 milioni di euro), precludendo l’accesso al mercato a quelle che, pur affidabili, sono prive di tale requisito.
Secondo il Consiglio di Stato, ciò potrebbe porsi in contrasto con principi costituzionali ed europei, quali la libertà di concorrenza e quella di iniziativa economica.
Cos’è il domicilio digitale?
Il domicilio digitale è un recapito elettronico (indirizzo email) che il cittadino e le imprese decidono di usare per le comunicazioni con la PA. Cittadini e imprese potranno eleggere un loro domicilio digitale per ricevere comunicazioni digitali da parte della PA tramite PEC o un altro oggetto digitale definito dall’Agid e comunque rispondente alle esigenze del nuovo regolamento europeo eIDAS sull’identità digitale, che entrerà in vigore il primo luglio 2016.
L’obiettivo del Governo è eliminare la carta nella comunicazione con cittadini e imprese, obbligando tutti gli enti della Pubblica Amministrazione a comunicare soltanto via mail con chi è munito di ‘domicilio digitale’.
Il domicilio digitale nelle intenzioni del Governo avrà quindi il compito di annullare la notifica con raccomandata A/R dalla PA.
Per i cittadini che non eleggeranno un “domicilio digitale” resta tutto come prima: il Governo non può obbligarli a scegliere il recapito via web se non vogliono.
Ma di certo il domicilio digitale è una delle principali novità per cittadini e imprese contenuta nelle bozze del “nuovo CAD”, il Codice dell’Amministrazione Digitale rivisto e corretto nell’ambito dei decreti “digitali” presentati il 20 gennaio in Cdm.