Novità dall’Agenzia delle Entrate in fatto di invio di dati relativi alle vendite online effettuate su mercati virtuali tramite piattaforme digitali, portali e applicazioni. Tutti colori che effettuano tali vendite, in Italia e all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i suddetti dati riguardanti i fornitori dei beni che abbiano effettuato “almeno una vendita nel trimestre di riferimento”.
Di seguito alcune tipologia di dati da inviare all’Agenzia: la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, e l’indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Le prime comunicazioni dovranno essere eseguite entro il 31 ottobre 2019.
Il trattamento dei dati e la loro sicurezza sono garantiti dall’Agenzia stessa:
- il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate;
- la sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati;
- le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate al fine di controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza, di beni importati o già presenti all’interno dell’Unione europea.