L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha sanzionato per un totale di 4,8 milioni di euro Telecom Italia per pubblicità ingannevole in relazione alle sue campagne pubblicitarie sulla fibra ottica. L’azienda in una nota definisce “infondata” la sanzione a annuncia ricorso al Tar del Lazio.
L’indagine dell’Antitrust, su segnalazione di Open Fiber, rappresentata dagli avvocati Andrea Valli e Fabio Macaluso, riguarda gli spot e la cartellonistica delle campagne pubblicitarie “TIM SMART FIBRA”, “TIM SMART FIBRA PLUS”, TIM SMART FIBRA MOBILE” per le quali l’Autorità ha riscontrato pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21 e 22 del Codice del Consumo.
Inoltre, emerge dall’indagine Antitrust l’utilizzo prevalente da parte di Telecom della tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) rispetto all’Ftth (Fiber to the home), mentre i claim pubblicitari di Telecom Italia dal 2016 a tutto il 2017 indicano prestazioni di “massima velocità” e “navigazione ultraveloce” con la fibra di Tim.
“Il provvedimento ha ad oggetto l’accertamento dell’ingannevolezza e omissione delle informazioni fornite da Telecom Italia nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale in fibra ottica – si legge nella delibera dell’Autorità – ciò a fronte del ricorso da parte del professionista (Telecom Italia ndr) a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione”.
In definitiva, secondo l’Autorità “Telecom ha omesso o non adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta in fibra, i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra”.
Il consumatore quindi non è stato messo nelle condizioni “di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta, in particolare dal punto di vista delle prestazioni connesse alla tecnologia sottesa alle diverse tipologie di offerta”. Inoltre, si legge nella delibera, “tutte le campagne pubblicitarie hanno omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato)”.
L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio impedisce dunque al consumatore di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra.
La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.
“TIM ritiene del tutto infondata la decisione odierna dell’Autorità Antitrust sia nel merito sia nella quantificazione della sanzione – si legge in una nota – anche a fronte della fattiva collaborazione che l’azienda ha mostrato durante tutto l’iter del procedimento con l’accoglimento dei suggerimenti proposti dall’Autorità.
Il provvedimento risulta lesivo e pregiudizievole dell’immagine e degli interessi di TIM e sarà pertanto impugnato dinanzi al TAR del Lazio”.