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‘No 5G’ sconfitti a Messina, il Tar ribalta il diniego del sindaco ‘La competenza è dello Stato’

Il TAR di Catania ha accolto la richiesta di Vodafone di sospendere l’ordinanza anti 5G del Comune di Messina, uno dei più grandi insieme a Reggio Calabria, Udine e Vicenza che si sono schierati contro il 5G. Una sentenza, quella di Messina, che rappresenta un precedente importante per tutti i circa 500 Comuni che in un modo o nell’altro hanno bloccato l’installazione di nuove antenne 5G sul loro territorio. Sulle antenne 5G decide lo Stato.

Rischi sanitari, decide l’Arpa

In particolare, le motivazioni della sentenza del Tar riconoscono che la valutazione sui rischi sanitari è di esclusiva competenza dell’ARPA e che quindi su questo terreno il sindaco prima di emettere ordinanze deve consultare l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale regionale. A loro volta, le varie Arpa regionali dovranno adottare criteri univoci e standardizzati per valutare l’impatto ambientale delle antenne di nuova generazione.

Si ricorda che la FUB ha elaborato uno strumento standard per questo tipo di valutazione, che è a disposizione dei Comuni per la valutazione delle emissioni degli impianti.

Stop a divieti generalizzati dei sindaci

La sentenza del Tar che cancella il diniego del Comune di Messina conferma inoltre che i Comuni non possano imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telecomunicazioni. In altre parole, è necessaria una motivazione ben precisa e particolareggiata per il diniego. Ed è anche per questo motivo che sono sempre più auspicabili dei piani comunali ben precisi sui luoghi dove è vietato, per vincoli paesaggistici ben precisi, l’installazione delle antenne. Lo prevedono le nuove norme appena approvate nel Dl Semplificazioni, che bloccano i sindaci “no 5G”.

Infine, nell’accogliere la richiesta di procedere con urgenza il TAR ha riconosciuto la natura del servizio di pubblica utilità degli impianti di telecomunicazione.  

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5G, sentenza di Messina è un precedente

Quella di Messina è quindi una sentenza che evidentemente racchiude un valore di precedente verso le successive decisioni dei TAR (nei prossimi giorni andranno in decisone alcuni ricorsi di WindTre e Fastweb) oltre che un certo peso nel dibattito socio-politico in corso sul tema.

Pare ormai assodato il fatto che i sindaci non possono più appellarsi ad un generico “principio di precauzione” per il diniego al 5G, visto che i limiti di emissione in vigore in Italia sono già improntati alla massima precauzione essendo pari a 6 v/m ovvero dieci volte più severi rispetto alla media Ue di 60 v/m.

Le motivazioni

Dalle motivazioni che annullano l’ordinanza del sindaco di Messina emerge che:

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