Il TAR di Catania ha accolto la richiesta di Vodafone di sospendere l’ordinanza anti 5G del Comune di Messina, uno dei più grandi insieme a Reggio Calabria, Udine e Vicenza che si sono schierati contro il 5G. Una sentenza, quella di Messina, che rappresenta un precedente importante per tutti i circa 500 Comuni che in un modo o nell’altro hanno bloccato l’installazione di nuove antenne 5G sul loro territorio. Sulle antenne 5G decide lo Stato.
Rischi sanitari, decide l’Arpa
In particolare, le motivazioni della sentenza del Tar riconoscono che la valutazione sui rischi sanitari è di esclusiva competenza dell’ARPA e che quindi su questo terreno il sindaco prima di emettere ordinanze deve consultare l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale regionale. A loro volta, le varie Arpa regionali dovranno adottare criteri univoci e standardizzati per valutare l’impatto ambientale delle antenne di nuova generazione.
Si ricorda che la FUB ha elaborato uno strumento standard per questo tipo di valutazione, che è a disposizione dei Comuni per la valutazione delle emissioni degli impianti.
Stop a divieti generalizzati dei sindaci
La sentenza del Tar che cancella il diniego del Comune di Messina conferma inoltre che i Comuni non possano imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telecomunicazioni. In altre parole, è necessaria una motivazione ben precisa e particolareggiata per il diniego. Ed è anche per questo motivo che sono sempre più auspicabili dei piani comunali ben precisi sui luoghi dove è vietato, per vincoli paesaggistici ben precisi, l’installazione delle antenne. Lo prevedono le nuove norme appena approvate nel Dl Semplificazioni, che bloccano i sindaci “no 5G”.
Infine, nell’accogliere la richiesta di procedere con urgenza il TAR ha riconosciuto la natura del servizio di pubblica utilità degli impianti di telecomunicazione.
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5G, sentenza di Messina è un precedente
Quella di Messina è quindi una sentenza che evidentemente racchiude un valore di precedente verso le successive decisioni dei TAR (nei prossimi giorni andranno in decisone alcuni ricorsi di WindTre e Fastweb) oltre che un certo peso nel dibattito socio-politico in corso sul tema.
Pare ormai assodato il fatto che i sindaci non possono più appellarsi ad un generico “principio di precauzione” per il diniego al 5G, visto che i limiti di emissione in vigore in Italia sono già improntati alla massima precauzione essendo pari a 6 v/m ovvero dieci volte più severi rispetto alla media Ue di 60 v/m.
Le motivazioni
Dalle motivazioni che annullano l’ordinanza del sindaco di Messina emerge che:
- “La valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura”
- La materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente
- I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.