#Tecnolaw. Al via il Processo Civile Telematico: l’analisi della norma

di di Andrea Pontecorvo (Avvocato del Foro di Roma) |

Processo Civile Telematico, entrano in vigore da oggi i nuovi obblighi di deposito. L’analisi della norma e i grafici che ne riassumono le principali novità.

Italia


Sentenza

È ufficialmente in vigore da oggi l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali così come previsti dal DL 90/2014. In molti attendevano un impossibile rinvio. Impossibile perché più volte negato, nelle intenzioni, dal Ministero; impossibile perché lo stato delle Cancellerie non lo avrebbe più consentito.

 

Seppure la “partenza modulata” ha visto una obbligatorietà differita di qualche mese, l’esclusività è stata mantenuta per i ricorsi per ingiunzione di pagamento e le memorie endoprocessuali per i “nuovi” processi.

 

Prima ancora di analizzare in dettaglio il portato normativo del DL 90/2014, occorre evidenziare da subito che a fronte delle numerose criticità sollevate dal libero Foro, alcune possono dirsi risolte, altre sollevano ancora qualche critica interpretativa, altre non sono state prese nella dovuta considerazione.

 

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, nel Titolo IV (Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico), Capo II (Disposizioni per garantire l’effettività del processo civile telematico), ha inciso notevolmente nel disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico.

 

Deposito 1

 

Quanto ai tempi di entrata in vigore (già previsti dal d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012), l’art. 44 prevede che per i processi di competenza del tribunale ordinario:

 

a) il PCT è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione “iniziati” a partire da tale data;

b) è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione già pendenti al 30 giugno 2014;

c) per questi ultimi, il deposito telematico di atti e documenti è possibile «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». La prima lettura della norma, tuttavia, sembrerebbe imporre la contemporanea presenza di Decreto Direttoriale (della DGSIA) che ne autorizzi il deposito per via telematica. Occorre pertanto prestare molta attenzione.

 

Rimane ferma l’obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 16 bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012.

 

E’ fatta salva la possibilità, con successivi decreti ministeriali il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, di individuare i Tribunali nei  quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

 

Una novità è rappresentata dall’art. 44, comma 2, lett. a, che esonera dall’obbligo di deposito telematico i difensori dipendenti delle PA per la difesa in giudizio personale delle medesime.

 

Introducendo, poi, un comma 9 ter all’art. 16 bis al d.l. n. 179/2012 prescrive «a decorrere dal 30 giugno 2015» l’obbligatorietà dell’utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».

 

Anche in questo caso, con successivi decreti ministeriali il Ministro della giustizia potrà individuare le Corti d’Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

 

Deposito 2

 

Assai rilevante la norma relativa al momento di perfezionamento del deposito telematico (art. 51, comma 2), che specifica: «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile […]».

 

Il medesimo articolo dispone, infine, che per i messaggi di posta elettronica di dimensioni corpose è possibile effettuare un invio multiplo che si intende tempestivo ove eseguito «entro la fine del giorno di scadenza». Con ciò eliminando il dubbio ingenerato dalla totale assenza di antecedente previsione normativa.

 

Viene definitivamente istituito il domicilio digitale (art. 52, comma 1, lett. b). Ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), viene reso residuale la notificazione in cancelleria, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella “presso l’indirizzo di posta elettronica certificata”, risultante dai cc.dd. pubblici elenchi (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia).

 

Rilevantissima novità è contenuta nell’art. 52, comma 1, lett. a): si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere». Ed ancora, con previsione specificamente dedicata al PCT, si prevede che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».

 

Consequenziale la modifica al T.U. sulle spese di giustizia, con la previsione di esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall’incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale.

Ancora, l’art. 44 risolve il problema della sottoscrizione del verbale d’udienza redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 126 c.p.c. con la previsione secondo la quale l’unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all’udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale». E ciò anche in relazione al verbale di assunzione dei mezzi prova, con modifica al’art. 207 c.p.c.

Infine, con modifica dell’art. 133, comma 2 c.p.c., si prevede che il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l’intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.

 

Al di fuori del PCT, non si può tacere la novità, davvero impattante sulla Categoria forense, relativa alla possibilità di notificazione via PEC da parte dell’avvocato. Se prima era necessario ottenere l’autorizzazione del proprio Consiglio dell’Ordine, l’art. 46 del DL in parola, ha introdotto all’art. 1, co. 1, della Legge n. 53/1994 la seguente statuizione: “… Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.”, escludendo la necessità di registrare sul registro cronologico l’avvenuta notificazione ed esentando l’avvocato notificatore dal versare alcun corrispettivo in marche.

 

A chiusura, richiamando le irrisolte criticità, si evidenzia il problema del tempo delle notificazioni: occorre prestare la massima attenzione all’art. 147 c.p.c. che, allo stato, sembra applicabile anche alla nuova modalità di consegna dell’atto al destinatario.

Siamo definitivamente entrati nella Giustizia Digitale civile e, appena fuori la porta, ci attendono quelle tributaria, amministrativa e contabile.

 

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