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#Tecnolaw. Come difendere la reputation tra giornali online e diritto all’oblio

#Tecnolaw è una rubrica settimanale promossa da Key4biz e DIMT – Diritto, Mercato, Tecnologia.
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Italia


Nell’era dei social network e della profilazione imperante, quali strumenti abbiamo a disposizione per tenere sotto controllo la nostra ‘web reputation’?

È stato questo uno dei temi di cui si è occupata la puntata del 13 aprile di “Presi per il Web”, trasmissione di Radio Radicale condotta da Marco Perduca, Marco Scialdone e Fulvio Sarzana con la collaborazione di Marco Ciaffone e Sara Sbaffi. Ospiti della puntata: Luigi Montuori, Capo Dipartimento comunicazioni elettroniche del Garante Privacy, Matteo Flora, Consulente ed ideatore del progetto “TheFool”, Anna Masera, Capo Ufficio stampa della Camera dei Deputati, e Raoul Chiesa, storico hacker italiano ed esperto di sicurezza informatica.

 

“L’esperienza che abbiamo maturato in questo ultimo decennio – ha esordito Montuori – ci porta a dire che in generale il mondo della rete ci richiede interventi su tre importanti aspetti, a noi come ai nostri colleghi europei nonché ai tribunali: il primo è quello degli archivi online dei giornali, perché scrivere una volta sulla carta stampata voleva dire che l’articolo veniva accatastato e la memoria era umana. Oggi, per fortuna, è possibile poter rivedere ciò che è stato scritto con un profondo approccio storico, una ricchezza che da un’altra parte pone delle questioni come quella del diritto all’oblio. Il secondo aspetto è quello dei social network. Il terzo aspetto è quello dell’utilizzo dei nostri dati personali immessi in rete a fini commerciali e di profilazione”.

 

Cancellare o aggiornare

Sul primo degli aspetti sollevati da Montuori vale la pena menzionare alcuni importanti passaggi maturati in Italia e in Europa. Ad esempio, sul tema della deindicizzazione degli contenuti giornalistici dai motori di ricerca è netta la posizione espressa dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea nel luglio 2013 e che si schiera a difesa della permanenza negli archivi storici della documentazione relativa a fatti di cronaca.

Sul più ampio fronte giornalismo la situazione sembra essere ancor più complicata, con sentenze come quella che nel gennaio del 2013 vedeva il Tribunale di Ortona  condannare il direttore del giornale online abruzzese Primadanoi.it al pagamento di un risarcimento nei confronti di alcuni ristoratori della zona. Una sanzione riferita ad un articolo riguardante un fatto di cronaca giudiziaria vero, ma che, a detta del tribunale, era rimasto online troppo a lungo, cagionando così un danno ai protagonisti della vicenda. Un episodio che faceva sollevare dubbi sulla possibilità che un tribunale decidesse in maniera arbitraria quale fosse il tempo consentito di permanenza online di una notizia.

Sulla vicenda prendeva posizione anche l’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, sul cui sito ufficiale il 26 marzo 2011 si leggeva: “La sentenza […] pone seri problemi ai giornalisti nell’esercizio del diritto di cronaca. L’articolo in questione, peraltro, secondo anche il parere del Garante per il trattamento dei dati personali, era stato redatto rispettando i criteri fondamentali del codice deontologico dei giornalisti (verità sostanziale dei fatti, interesse pubblico e continenza nel linguaggio). Se i giornali cartacei possono conservare nei loro archivi copie dei giornali pubblicati non si capisce perché i giornali on line non debbano avere la stessa possibilità. Del resto, anche volendo cancellare i dati digitali di una notizia essa rimane indelebilmente presente nelle memorie cache dei motori di ricerca (feed Rss). Il problema, allora, non è di semplice risoluzione giudiziaria ma occorrerebbe, invece, per il reale esercizio del diritto all’oblio, che il legislatore stabilisca criteri certi e condivisi e non solo a livello nazionale data la complessità della materia e la sua natura globale“.

Molto distante dalla decisione del tribunale abruzzese è l’impostazione emersa dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5525 dell’aprile 2012. La suprema Corte entrava a gamba tesa sul tema del diritto all’oblio, stabilendo che è un dovere dell’editore o comunque del gestore/responsabile di un database Web tenere aggiornati i materiali relativi a procedimenti giudiziari per garantire il diritto alla contestualizzazione dell’informazione. Il caso era quello di un politico che, coinvolto in Tangentopoli ma successivamente assolto, reclamava la rimozione o quantomeno la modifica dell’articolo del Corriere della Sera che parlava del suo caso di imputazione. La Cassazione riteneva lecita la permanenza online dell’articolo ma obbligatorio il suo aggiornamento, così da tutelare sia l’immagine della persona coinvolta che il diritto ad essere informati del lettore. Un’impostazione che veniva recepita nel marzo 2013 anche dal Garante della Privacy e che nel settembre dello stesso anno vedeva esprimersi in tal senso  anche la Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

“È importante – secondo Montuori – differenziare il diritto all’oblio e il diritto alla contestualizzazione della notizia. Sul primo aspetto, ad esempio, una persona condannata e che ha espiato la sua pena ha diritto ad utilizzare il codice sulla protezione dei dati personali e chiedere che la notizia venga quanto meno deindicizzata. Sul secondo aspetto, immaginiamo un cittadino che viene invece indagato e poi prosciolto e che si ritrova con la notizia del suo essere finito sotto indagine ancora in circolazione senza che si dia conto della conclusione per lui felice della vicenda. Ecco, in questo caso il cittadino, e proprio a fronte della sentenza della Cassazione dell’aprile 2012, ha il diritto di richiedere un richiamo ai fatti successivi. Nel caso in cui il giornale si rifiutasse di fare gli aggiornamenti dovuti ci si può rivolgere al Garante”.

Anche qui resta da capire quali siano gli oneri in capo all’editore, se sia cioè suo compito tenere aggiornati gli archivi con un’onerosa opera di costante monitoraggio o se debba attivarsi solo dopo la segnalazione rischiando sanzioni solo in caso di inottemperanza. “Mi rendo conto – ha affermato Montuori – che ci sia un onere nei confronti di chi gestisce gli archivi dei giornali online, c’è uno scotto che deve pagare colui che inserisce le notizie ma tutto sommato è il male minore rispetto al diritto che ognuno di noi ha a vedersi rappresentato in maniera corretta in rete”.

“Non dimentichiamoci  – è intervenuto Flora – dell’importanza delle sezioni dei commenti dei giornali online, all’interno delle quali si nascondo spesso molti contenuti diffamanti. In ogni caso le aziende e i privati hanno capito lo straordinario valore di ciò che si dice online su di loro, e se qualche anno fa gli utenti erano pochi e poco influenti, oggi la situazione è ribaltata. È per questo che chi si rivolge a noi lo fa per avere un supporto professionale per vedere rimosse informazioni che impattano sulla sua immagine, anche professionale”.

 

Un problema di indexing

È chiaro in ogni caso come la permanenza dei contenuti negli archivi dei giornali e la loro rintracciabilità a mezzo motore di ricerca siano due aspetti fortemente intrecciati tra loro; inoltre, sempre più spesso arrivano agli amministratori dei search engine, Google su tutti, richieste come quella avanzata a più riprese dall’ex presidente della Federazione internazionale dell’automobile Max Mosley, che dopo essersi ritrovato al centro di uno scandalo per alcune fotografie che lo ritraevano in pose sadomasochiste con cinque donne in divisa nazista si è visto riconoscere, nel novembre del 2013, dal Tribunal de Grande instance di Parigi il diritto a vedere rimosse dai risultati di ricerca di Google il link a nove di quelle foto. Stesso esito, nel gennaio 2014, in un tribunale di Amburgo.

Decisioni contestate da Google con il solito argomento del “non vogliamo essere i poliziotti del Web”; tuttavia la stessa compagnia di Mountain View nel giugno del 2011 aveva lanciato il servizio “Me on the Web“, che permette all’utente un più facile e diretto controllo dei risultati che il search engine restituisce in merito al proprio nome.

Sul diritto all’oblio per ciò che attiene la stampa online – ha spiegato Montuori – partiamo dal presupposto che il criterio dell’interesse pubblico, che insieme alla veridicità del fatto rappresenta un cardine fondamentale del diritto di cronaca, può variare al passare del tempo; detto in altri termini, se oggi è interesse pubblico che si metta a conoscenza il cittadino di un determinato fatto di cronaca, non è detto che dopo quindici anni questo resti immutato. Il primo intervento del Garante sul tema risale al 2004, quando un signore che era stato condannato per pubblicità ingannevole dall’Agcm si rivolse a noi lamentando che le ricerche online col suo nome facessero riferimento a quella vicenda. Lì il Garante intervenne riconoscendo la veridicità del fatto ma che la continua esposizione dello stesso fosse eccessiva e ordinò pertanto la deindicizzazione della notizia stessa. Nel 2007 l’Autorità era inoltre intervenuta stabilendo che riutilizzare da parte di Google le copie cache era un trattamento operato dal motore di ricerca, visto che si trattava di informazioni già rimosse dal sito di provenienza degli stessi. Nel 2012 c’è stato un caso in Spagna che sta portando a riflessioni importanti in sede di Corte di Giustizia sulla legittimità delle richieste che arrivano a Google per la rimozione dei dati personali”.

 

In chiusura Raoul Chiesa ha spiegato i principali aspetti del grande fatto di cronaca della settimana in tema di sicurezza: Heartbleed, la falla nell’OpenSSL che ha terrorizzato gli utenti di Internet. 

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