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Web Tax, superato lo scoglio della Commissione Bilancio della Camera

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La Web Tax supera indenne la ‘tagliola’ dell’ammissibilità in Commissione Bilancio a Montecitorio. L’emendamento alla Legge di Stabilità, con primo firmatario Edoardo Fanucci (Pd) e poi Sergio Boccadutri (Sel), Ernesto Carbone (Pd), Antonio Castricone (Pd) e Stefania Covello (Pd), ha superato così il primo vaglio e oggi risulta tra quelli ‘segnalati’ dai gruppi parlamentari e che quindi verranno esaminati dalla Commissione Bilancio a partire da giovedì.

Il testo dell’emendamento presentato (n. 1. 1702), che raccoglie i contenuti della proposta di Legge presentata lo scorso ottobre dal presidente della Commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia (Pd), riprende integralmente quello del Senato che era stato ritirato per questioni di tempo.

Soddisfatto Boccia che ha visto confluire sull’emendamento il sostegno di diversi gruppi parlamentari ma contro la Web Tax c’è una levata di scudi.

Secondo voci raccolte da Key4biz, una parte del Miur e del Ministero dell’Economia sarebbe contraria e quest’ultimo, ma la notizia non ha ricevuto conferma, avrebbe addirittura trasmesso un parere sull’emendamento.

Da parte dell’industria, anche il presidente di Confindustria Digitale, Stefano Parisi, non sarebbe d’accordo sui contenuti della Web Tax, ma questo non sorprende, visto che la Federazione rappresenta le aziende digitali e tra i soci figura anche Google.

Contro la Web Tax ha preso posizione pure l’American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU), sulla linea di quanto già dichiarato nei giorni scorsi dalla rappresentanza italiana.

L’AmCham EU è convinta che “la proposta di tassazione sui servizi online possa violare il principio di libero scambio di beni e servizi all’interno del Mercato Unico Europeo”. 

 

Anche una parte del mondo accademico, molto vicina alle multinazionali del web, si sarebbe scagliata contro l’emendamento, sostenendo che bisogna aspettare che sia la Ue a muoversi ma, sempre secondo quanto riferito da fonti a Key4biz, Boccia non ha alcuna intenzione di mollare la presa e proseguirà la sua battaglia.

 

In dettaglio l’emendamento prevede che “I soggetti passivi che intendano acquistare servizi online, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva italiana”.

L’emendamento dice anche che “Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (altrimenti detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita Iva italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti”.

E ancora: “Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie online esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita Iva del beneficiario”.

 

Un sistema che permetterebbe di agire contro le aggressive pratiche di ottimizzazione fiscale alle quali ricorrono le multinazionali, specie gli OTT (GoogleAmazonFacebook ed Apple), per sottrarsi al pagamento delle tasse.

La strategia usata dalle web company è quella del “doppio irlandese con panino olandese” (Double Irish With a Dutch Sandwich), che consiste nel trasferire i denari verso le sussidiarie irlandesi e olandesi, per poi traghettare il tutto nei paradisi fiscali. Nel 2012 gli OTT hanno versato all’erario italiano solo 9,157 milioni di euro.

Con la Web-Tax, i profitti di queste aziende potranno rispettare un modello di tassazione corretto e soprattutto equo.

“I servizi online – dichiara Boccia – produrranno finalmente valore aggiunto anche in Italia, perché non è più accettabile che le multinazionali del web eludano integralmente il sistema fiscale nazionale pur operando a tempo pieno, e muovendo centinaia di milioni di euro, sul nostro territorio”.

Sulla Web-Tax si è anche espresso il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Giovanni Legnini che nell’intervista a Key4biz ha dichiarato: “…visto che in ambito internazionale non c’è un’iniziativa adeguata ritengo opportuno che il nostro Paese provi a fare una norma”.

Il M5s  sulle pagine del nostro giornale lo ha definito “contrario alle norme europee“, in particolare, ha spiegato Mirella Liuzzi, deputato del Movimento di Beppe Grillo, “costringere un’azienda estera ad avere una partita Iva italiana, ci sembra in contrasto con il Trattato di Roma” e con quanto già l’OCSE e il G20 stanno facendo in materia di tasse e web company.

Ma Boccia nell’intervista a Key4biz  ha precisato che “nessuno vuole obbligare un’azienda estera ad aprire una partita Iva nel nostro Paese. La proposta che abbiamo presentato, in realtà, prevede l’obbligo per i committenti di servizi online – e parliamo quindi di commercio elettronico diretto e indiretto – di poter acquistare solo da soggetti in possesso di una partita Iva italiana”.

La proposta, secondo l’on. Boccia, non è quindi in contrasto col diritto comunitario né col Trattato di Roma sul libero mercato ed è anche “in linea con il dibattito che sta coinvolgendo anche altri Paesi europei, vedi il caso della Francia o della Gran Bretagna. È evidente che l’Ue deve prendere posizione, ma è anche nostro dovere tutelare le imprese italiane”, davanti a quello che è “un classico esempio di concorrenza sleale“.

Ieri sono stati dichiarati ammissibili anche gli altri due emendamenti a firma di Ernesto Carbone (Pd) e Stefania Covello (Pd).

Il primo prevede che “Nonostante le disposizioni dei commi precedenti, costituisce stabile organizzazione l’utilizzo abituale della rete nazionale, sia essa fissa, mobile o satellitare, per trasmettere dati da elaboratori elettronici, localizzati anche al di fuori del territorio nazionale, verso indirizzi IP italiani, al fine di fornire servizi online, ivi inclusi quelli consistenti in tutte le azioni poste in essere al fine di attribuire maggiore visibilità sulla rete internet al fruitore del servizio, compresi banner o finestre di pop up visualizzati nelle pagine web, indicizzazione e visualizzazione di link sponsorizzati sui motori di ricerca, annunci pubblicitari trasmessi via email, visualizzati all’interno di social network o per mezzo di applicazioni su dispositivi mobili”.

Il secondo, a firma di Covello, sostiene che, “Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d’impresa di cui all’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ai fini della determinazione dei reddito di impresa relativo alle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del medesimo decreto, le società che operano nei settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

E che “L’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli”. 

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