“Noi siamo principi liberi e abbiamo altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto coloro che hanno cento navi in mare” (Samuel Bellamy).
Siamo sicuri che sia davvero un’utile semplificazione far conservare i documenti digitali solo alle PA (e magari ad altri soggetti pubblici e privati) in modo che i cittadini non siano più gravati dei doveri di conservazione? È quanto prevede oggi lo Schema di Modifica del CAD su cui ci si sta confrontando in questi ultimi mesi. A mio avviso si tratta di un principio apparentemente giusto, ma che invece rischia di rivelarsi pericolosissimo.
Il nuovo CAD, infatti, potrebbe prevedere che i privati non conservino più obbligatoriamente i propri documenti qualora gli stessi siano presenti nell’archivio di una PA. Faccio riferimento, in particolare, a quanto previsto con l’introduzione del nuovo comma 1 bis all’art. 43, con il quale il Governo ha stabilito che “se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso ai sensi delle regole tecniche di cui all’articolo 71”. Non voglio ricordare episodi come le “cartelle pazze” (che pure erano “correttamente” conservate nei loro dati in archivi pubblici): in caso di piena attuazione di questo comma, i privati non troverebbero in situazioni analoghe più difesa… potendosi solo affidare a (e fidarsi di) quegli archivi “pazzi”!
Ma ciò che sostengo è che questo principio generale ha poco senso proprio dal punto di vista giuridico: questa è fuffa bella e buona, purtroppo! Pur se sono certo che a spingere chi ha proposto l’introduzione di questo comma ci sia senz’altro della buona fede.
In realtà, già oggi la PA conserva per tutti, anche per i privati. L’archivio di una PA già garantisce (o dovrebbe garantire) pubblica fede e, in un eventuale contenzioso con la PA, il privato – se non dovesse ritrovare i propri documenti relativi a un procedimento che lo riguarda – ben potrebbe chiedere un legittimo accesso all’archivio della PA (cartaceo o digitale che sia) e/o comunque l’esibizione in giudizio degli stessi documenti.
Quindi, quale sarebbe la rivoluzione portata da questo principio? Esso non comporta alcuna reale innovazione nel nostro ordinamento.
Il problema, invece, è proprio nel messaggio che si vuole lanciare: caro privato… non ti preoccupare, puoi non conservare, tanto c’è la PA che conserva per te! E questo non può piacermi. Per nulla.
Anche perché attualmente nel mondo digitale – e non possiamo non dirlo con forza – purtroppo i dati e i documenti della PA non sono garantiti da archivi sicuri e caratterizzati da sistemi di conservazione affidabili (salvo eccezioni). A ciò aggiungiamo che si sta proponendo – nello stesso Schema di modifica – di abrogare l’art. 50bis, con il quale il legislatore prevedeva l’obbligatorietà per le PA di sviluppare piani di disaster recovery e di business continuity, e ancora oggi non ci sono neppure le regole tecniche sulla sicurezza informatica previste dall’art. 51 del CAD! Quindi di cosa stiamo parlando?
Vogliamo davvero gettare le garanzie documentali dei cittadini in un labirinto digitale non tutelato da nessuno?
Il comma 1bis che si vuole inserire nell’art. 43 del CAD, proprio per tutti questi motivi, è stato già oggetto di aspre critiche da parte di ANORC (che aveva peraltro formalmente invitato il Dipartimento della Funzione Pubblica a modificare quanto proposto per evitare pericolose distorsioni nei rapporti PA/cittadino).
Riteniamo (e l’abbiamo evidenziato nelle sedi opportune) che l’apparente semplificazione che si vuole introdurre con lo stesso – oltretutto non contemplata in alcun modo dal Regolamento eIDAS, la cui necessaria applicazione nel nostro ordinamento ha spinto il legislatore a ritenere necessarie le ennesime modifiche alla normativa contenuta nel CAD – spingerebbe il cittadino a non possedere prova dell’esistenza di un documento che lo riguarda, confidando che esso sia correttamente conservato dall’amministrazione pubblica la quale, però, ancora troppo spesso non possiede i sistemi e le procedure idonei a garantire la conservazione corretta e sicura dei documenti!
A questo link trovate il resoconto degli ultimi incontri istituzionali a cui abbiamo partecipato come ANORC, ANORC Professioni, AIFAG e Coalizione dei conservatori accreditati e soprattutto potete scaricare due preziosi documenti con le nostre proposte di modifica allo Schema, oggi all’analisi delle commissioni parlamentari competenti. Buona lettura!
E a proposito di conservazione documentale e fenomeni paranormali vi lasciamo con questo video cult: