E’ recente una sentenza in cui il TAR della Sicilia afferma che sul MePA è possibile acquistare solo i beni e i servizi descritti negli appositi capitolati tecnici allegati ai bandi di abilitazione pubblicati da Consip e non qualsiasi altra fornitura, anche se rientrante nella categoria merceologica dei bandi.
In effetti non è affatto una novità, poiché tutto ciò è scritto nella normativa dal lontano 2002 proprio quando il Legislatore “inventò” il Mercato Elettronico. Da sempre anche Consip lo scrive con una schiettezza graffiante in tutti i bandi di abilitazione che recitano “il presente bando … riguarda esclusivamente le tipologie di Beni e Servizi indicate nel Capitolato Tecnico allegato” e incalzano in modo lapidario con “L’Abilitazione … non legittima pertanto il Fornitore ad offrire nel Mercato Elettronico beni e/o servizi appartenenti ad altre tipologie merceologiche”. Non è quindi per caso che da oltre 10 anni lo spieghiamo in tutti i corsi di formazione ad Enti e Imprese.
Ma allora dove sta lo scoop? Detto in modo schietto, la notizia è che oggi anche i Tribunali se ne sono accorti.
In precedenza infatti la “sentenza del secolo” sul MePA, prima del TAR e poi del Consiglio di Stato, nel rigettare il ricorso contro la revoca di una gara tradizionale successivamente rieseguita sul MePA, elogiava la scelta di espletare nel MePA una gara per il servizio di mediazione linguistico culturale sul bando “ICT 2009” che prevede al più il servizio di “interpretariato telefonico”. Nessun tribunale, tanto meno il coro dei commentatori entusiasti, rilevò che la stessa gara sul MePA era illegittima perché aveva ad oggetto servizi non contemplati in alcun capitolato tecnico. L’enfasi sull’obbligo di utilizzo e sulle gravi conseguenze in caso di violazione come la nullità del contratto e la responsabilità amministrativa, ribadite nella stessa sentenza, aveva dunque fatto perdere di vista le regole del Mercato Elettronico, al punto che la sentenza non solo non rileva l’illegittimità dell’affidamento sul MePA ma addirittura plaude all’utilizzo della piattaforma Consip affermando che essa sarebbe accompagnata da qualsivoglia garanzia di imparzialità, chiarezza e pubblicità, che essa garantirebbe l’Ente sia sul piano delle procedure che dei prezzi e perché con essa Consip assumerebbe il ruolo di parte contrattuale.
Oggi invece finalmente arriva, giusta e lapidaria, la sentenza che attendevamo da 13 anni e mezzo. E non lascia dubbi. E dieci giorni dopo, Consip emette un comunicato in cui scrive che “come confermato dalla recente sentenza N. 02715/2015 del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania”, gli acquisti di beni e servizi non ricompresi nei Capitolati Tecnici sono illegittimi.
Mi sarei aspettato di leggere “come da più di dieci anni scriviamo nei bandi” o “come la normativa ha stabilito fin dal lontano 2002”, ma in quel “come confermato dalla recente sentenza” c’è tutta la signorilità di una Consip che lascia gli onori al Tribunale Amministrativo.
La recente sentenza non è superflua, ha il grande pregio di far capire a tutti che con il MePA si può sbagliare, e di grosso, e che oggi la Giustizia Amministrativa è attenta a questo tipo di errori anziché condannare ciecamente chi non utilizza il MePA.
Questo accade perché il MePA, come qualsiasi mercato elettronico, è un sistema telematico che permette agli Enti di scegliere ed eseguire procedure di acquisto, sotto la propria autonomia e responsabilità e senza che Consip ne possa garantire la legittimità.
L’errore maggiore mai commesso nell’utilizzare il MePA è stato infatti pensare che il MePA fosse un sistema controllato e garantito da Consip e che quindi chiunque potesse utilizzarlo senza rischi e che ogni operazione consentita fosse legittima. E’ invece scritto anche negli stessi bandi che Consip non controlla né può garantire che le Imprese posseggano i requisiti che hanno autocertificato, né che le Offerte del Catalogo siano conformi ai Capitolati Tecnici, né che le procedure di acquisto eseguite dagli Enti rispettino la normativa. E infatti l’Osservatorio MePA di Porzio & Partners ci indica che nel 2015 il 20% delle offerte presenti nel catalogo del MePA e oltre il 5% delle gare lanciate sul MePA sono illegittime perché l’oggetto dell’appalto non è conforme ai capitolati tecnici.
La scala delle priorità nell’utilizzo del sistema sono quindi: il rispetto della legge, la competitività economica, l’efficienza di processo. Con una buona preparazione ed una assistenza esperta si riesce a raggiungere rapidamente l’eccellenza in tutte e tre le dimensioni, e questo vale sia per gli Enti che acquistano, sia per le Imprese che vendono. Con l’ulteriore differenza che le Imprese che si contano nel MePA sono meno del 10% di quelle che in precedenza lavoravano per la Pubblica Amministrazione e quindi l’Impresa che sa utilizzare bene il MePA oggi può finalmente dare una svolta decisiva al proprio business.