Il Consiglio dell’Agcom, l’ultimo prima dell’insediamento del nuovo collegio presieduto da Giacomo Lasorella, non prende posizione sulla sentenza della Corte di Giustizia Ue, che boccia la legge Gasparri e di fatto annulla il congelamento della quota del 19,9% detenuto da Vivendi in Mediaset. L’Authority uscente rimanda la decisione al Tar del Lazio, che discuterà la questione il 16 dicembre prossimo.
Incertezza
I tempi si allungano, chissà se le parti nel frattempo possano raggiungere un accordo prima dell’udienza del Tribunale amministrativo. Nel frattempo, l’incertezza sulla lite fra la famiglia Berlusconi, che chiede 3 miliardi di euro di risarcimento per la mancata acquisizione di Premium, e Bollorè si riflette anche sul dossier rete unica: dopo la “minaccia” di Mediaset di entrare in partita per fare dispetto a Tim e Vivendi, la spada di Damocle, l’ombra lunga del Biscione penderà sul progetto di Tim almeno fino alla pronuncia del Tar.
Un ulteriore elemento di cui tener conto nel nutrito gruppo di soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel progetto rete unica.
La decisione di Agcom
Al termine della riunione di ieri il Consiglio dell’Autorità – fa sapere l’Agcom in una nota – “alla luce degli approfondimenti giuridici svolti, ha espresso l’avviso che, allo stato, non vi siano le condizioni per adottare decisioni di qualsivoglia natura in ordine alla delibera 178/17/Cons prima che sia intervenuta la pronuncia del Tar del Lazio“.
La sentenza della Corte Ue ha di fatto bocciato la normativa italiana che impediva l’incrocio tra Mediaset e Tim, facendo rientrare Vivendi in possesso dell’intero suo 29,9%, dopo che una quota del 19,9% era stata congelata in un trust senza diritti di voto, essendo in possesso della società francese già il 23,4% di Telecom e quindi contravvenendo, secondo l’Agcom, alle previsioni del Tusmar.
“La sentenza pregiudiziale pronunciata dalla Corte di Giustizia – rileva il Consiglio dell’Agcom – definisce una fase incidentale del processo pendente dinanzi al Tar del Lazio e si rivolge al giudice nazionale e non direttamente alle parti, per cui essa non pone un problema di esecuzione in senso tecnico. Ciò che andrà eseguito è invece la sentenza del Tar del Lazio, cui spetta dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia. Peraltro, rimane incerto quale potrà essere l’effetto conformativo della sentenza del giudice amministrativo”.