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Lo schema di decreto sul copyright e la direttiva UE, intervista a Francesco Posteraro

Dopo un lungo percorso di confronto tra le parti e un altrettanto lungo iter legislativo, il Governo italiano ha ottenuto delega dal Parlamento per scrivere un decreto legislativo sul copyright, che allinei il nostro Paese a quanto già deciso in Europa.

Abbiamo chiesto all’Avvocato Francesco Posteraro, già commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dal 2012 al 2020, di illustrarci lo stato dell’arte della protezione del diritto d’autore nel nostro Paese, alla luce delle novità introdotte dalla direttiva, con focus sull’audiovisivo, il Regolamento Agcom e la pirateria.

Key4biz. Il testo del Decreto legislativo Copyright, a suo avviso, è in linea con il testo della Direttiva?

Francesco Posteraro. Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo alle Camere è pedissequamente conforme al testo della direttiva copyright per quanto concerne l’art. 17, ossia riguardo alla norma che circoscrive, per i content sharing service provider, l’esonero da responsabilità di cui alla direttiva sul commercio elettronico del lontano 2000. La disposizione dell’art. 17 è già abbastanza dettagliata e non ha quindi richiesto particolari specificazioni in sede di recepimento. Essa prevede, in estrema sintesi, che i provider siano esenti da responsabilità solo se dimostrano di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e per evitare che siano comunque disponibili sui loro siti opere segnalate dai titolari stessi come protette da copyright.
Relativamente ad altre norme della direttiva, lo schema di decreto contiene previsioni ulteriori, che sono però dettate dall’intento di rendere effettiva la protezione apprestata al diritto d’autore e che sembrano pertanto conformi alla ratio ispiratrice della direttiva medesima. È il caso, in particolare, delle disposizioni attuative dell’art. 15, norma che riconosce agli editori di giornali un diritto connesso per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. Per far sì che i diritti degli editori ricevano “adeguata tutela”, come sancito dalla legge di delegazione europea, il legislatore delegato ha stabilito che tale utilizzo dia luogo alla corresponsione in loro favore, da parte dei provider, di un “equo compenso”, per la cui determinazione lo schema di decreto indica nelle grandi linee anche i parametri. Si tratta, palesemente, di un apparato normativo che mira a tutelare la parte debole del rapporto, ossia gli editori, ai quali lo sfruttamento in rete delle loro pubblicazioni da parte delle grandi piattaforme digitali ha progressivamente sottratto gran parte delle risorse finanziarie rivenienti dalla pubblicità. La crisi del settore che ne è conseguita mette a rischio uno dei fondamenti della vita democratica e non poteva, quindi, lasciare indifferente il nostro Governo.

Keyb4iz. Ritiene che su concetti come “i massimi sforzi” il Governo si sia attenuto ai lavori preparatori e al testo approvato dalla Commissione europea?

Francesco Posteraro. Il testo italiano della direttiva, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, reca la formulazione “massimi sforzi”. Di conseguenza, le proposte di sostituire questa dizione con un’altra rischiano di apparire come tentativi – per fortuna respinti dal Governo – di attenuare la portata normativa dell’art. 17 e di rendere meno cogenti gli obblighi delle piattaforme.

Key4biz. Dal mondo dell’audiovisivo, sono emerse forti critiche a delle novità introdotte dal Governo, in particolare sugli obblighi di rendicontazione da parte degli operatori. Il tema non è previsto dalla Direttiva, ma è stato introdotto nel testo del Governo: le sembra che questa peculiarità sia in linea con quanto fanno gli altri Paesi membri?

Francesco Posteraro. Gli obblighi di informazione nei confronti dei titolari dei diritti sono previsti dall’art. 19 della direttiva. Sembra che le Commissioni delle due Camere, le quali esprimeranno nei prossimi giorni il previsto parere sullo schema di decreto, stiano orientandosi nel senso di chiedere al Governo di limitare tali obblighi a quelli effettivamente utili ai fini dell’esercizio dei diritti dei titolari. Ai sensi della direttiva, ulteriori limitazioni potrebbero essere previste per i casi in cui l’onere amministrativo risulti sproporzionato rispetto ai proventi realizzati dai destinatari degli obblighi, nonché nei confronti dei titolari dei diritti che non abbiano dato un contributo significativo alla creazione dell’opera o alla sua esecuzione. Bisogna anche considerare l’esigenza di non creare un ambiente normativo che, specie se paragonato a quello di altri Paesi, abbia l’effetto di scoraggiare gli investimenti esteri.
Quanto alla cadenza temporale con cui gli obblighi in questione devono essere assolti, l’art. 19 fissa solo un termine massimo, in quanto stabilisce che le informazioni devono essere fornite ai titolari dei diritti “almeno una volta all’anno”. Sembra che stia prevalendo, negli altri Stati membri, una impostazione favorevole alla cadenza annuale. Anche a questo proposito può essere opportuno non discostarsi eccessivamente dal resto dell’UE, per le ragioni cui ho appena accennato.

Key4biz. Certamente il testo del Decreto ha alcuni pregi: come la tutela decisa del diritto d’autore sul web; Lei, da ex commissario Agcom, vede una continuità tra il lavoro della Consiliatura e le norme nel Decreto?

Francesco Posteraro. Il rafforzamento della protezione del copyright, sia nella normativa europea sia in quella nazionale, è motivo di grande soddisfazione per tutti coloro che, come me, si battono da tempo per questa causa. Non molti anni or sono, il regolamento Agcom per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, del quale sono stato relatore, ha formato oggetto di critiche feroci quanto del tutto immotivate da parte dei sedicenti paladini della libertà del web. Intesa, questa libertà, come un diritto assoluto, destinato a imporsi su altri diritti ritenuti a torto di rango inferiore. Ora, per fortuna, il clima è cambiato. Il regolamento Agcom si è affermato come una best practice a livello internazionale, mentre è diventato patrimonio comune il convincimento che la rete deve essere adeguatamente regolamentata, al pari di ogni ambito nel quale si svolge l’attività umana. Quello che non è lecito nello spazio fisico non può diventare lecito nello spazio virtuale: oggi sembra un’ovvietà, ma in passato abbiamo faticato non poco per farlo intendere a molti, perfino nel mondo politico.

Key4biz. Il decreto copyright può rappresentare concretamente uno strumento di rilancio per l’industria dell’audiovisivo, soprattutto dopo il periodo più duro dell’emergenza Covid-19, e in che modo?

Francesco Posteraro. Sicuramente sì. Il recepimento della direttiva copyright – e segnatamente dell’art. 17 – potrà senz’altro contribuire alla ripresa e al rilancio del settore, nella misura in cui, responsabilizzando maggiormente i content sharing service provider, permetterà di fronteggiare in modo più efficace la piaga della pirateria digitale. Un fenomeno del quale si deve sottolineare con forza la matrice criminale, spesso ignorata o sottovalutata dagli utenti. La pirateria depreda gravemente un’industria che occupa centinaia di migliaia di lavoratori, che apporta un contributo non trascurabile al PIL e che ha dato notevole lustro al nostro Paese. Inoltre, privare il diritto d’autore della remunerazione dovutagli rischia di inaridire le fonti della creatività, le quali sono – non dimentichiamolo – ciò che alimenta costantemente la crescita del patrimonio culturale.

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