L’Antitrust apre a UberPop, ma serve una “regolamentazione minima” per normare questo genere di app di trasporto urbano, inibita in Italia in quanto ‘servizio taxi abusivo’ da una sentenza del Tribunale di Milano dello scorso maggio, che equipara la app a un servizio di trasporto non di linea.
E’ questo il senso del parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza nel Mercato in risposta a un quesito posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica in proposito che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.
Insomma, per l’Antitrust gli autisti non professionisti di Uber sono un “terzo genere” di autisti – oltre a quelli dei taxi e degli Ncc – e per garantire la concorrenza, la sicurezza e l’incolumità dei passeggerei vanno regolati. In altre parole, questi autisti devono poter lavorare, in un quadro normativo che sia ben chiaro e non escluda a priori le app di trasporto urbano, come accade oggi.
Che cos’è UberPop?
Un’esigenza, quella di normare il servizio di trasporto di Uber, sentita un po’ dappertutto in Europa, tanto che un giudice spagnolo ha chiesto recentemente alla Corte di Giustizia Ue di esprimersi chiaramente e stabilire, una volta per tutte, se UberPop rientri appunto nella categoria del trasporto pubblico non di linea (equiparabile ai taxi) oppure a un nuovo servizio digitale della cosiddetta famiglia della sharing economy e quindi se non debba essere normato di conseguenza.
L’Antitrust nel suo parere sottolinea che “Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet”. “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.
UberBlack e UberVan non sono equiparabili agli Ncc
Quanto ai servizi UberBlack e UberVan che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati – le berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l’altro – l’Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”. La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”.
Perciò l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare “una regolamentazione minima di questo tipo di servizi”, con l’intento di “sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione”. Vale a dire “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”.
Boccadutri (Pd): ‘Messaggio forte dell’Autorità a favore di nuove forme di concorrenza’
“Già l’Antitrust in audizione sul Ddl Concorrenza aveva esplicitato la necessità di regolamentazione del fenomeno delle piattaforme tecnologiche di mobilità – dice Sergio Boccadutri, responsabile Innovazione del Pd – e oggi interviene in modo molto più puntuale, precisando la necessità di rivedere la normativa, per quanto riguarda la possibilità concreta di utilizzo di queste piattaforme da parte degli Ncc. L’Autorità indica inoltre la necessità di una normazione, seppur minima, per consentire l’utilizzo di servizi di mobilità ‘non professionali’ come ad esempio UberPop. Una regolazione che va fatta sempre guardando all’interesse dei consumatori sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello della concorrenza”.
Dona (UNC): ‘Si intervenga con il Ddl Concorrenza’
“L’Antitrust ha rivolto oggi un appello al Parlamento: “occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet. Si parla di Uber ….”. Per l’Antitrust si deve consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore.
“Dopo la segnalazione al Parlamento dell’Autorità dei Trasporti, fatta nel mese di giugno, ora è la volta dell’Antitrust. Ci domandiamo cosa aspetti il Parlamento ad intervenire, modificando una normativa antidiluviana. Va reinserito nel ddl concorrenza, ora in discussione al Senato, il capitolo sul trasporto pubblico non di linea che era stato accantonato”, ha detto Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Chiediamo al legislatore di accogliere tutte le proposte avanzate dall’Autorità dei trasporti, inserendole nel ddl concorrenza ora in discussione – aggiunge Dona – individuazione nelle regioni degli ambiti territoriali di riferimento per tutti i servizi di trasporto di passeggeri non di linea, possibilità di praticare sconti (fissazione di una tariffa massima) e cumulare licenze, eliminazione, per il servizio di noleggio con conducente, dell’assurdo obbligo di dover rientrare in rimessa dopo ogni singolo servizio e previsione, per servizi come Uber, di requisiti di idoneità del guidatore e del veicolo: assicurazione per responsabilità civile aggiuntiva, conducente con più di 21 anni e almeno 3 anni di guida, nessun provvedimento di sospensione della patente, riconduzione al regime del lavoro occasionale delle prestazioni dei conducenti non professionisti”.
Bittarelli (Uri): ‘Grave l’auspicio di disapplicare leggi dello Stato’
Il disappunto della categoria dei taxi nelle parole di Loreno Bittarelli, Presidente Unione Radiotaxi Italiani (Uri) e della cooperativa 3570: “Leggiamo con sorpresa un comunicato stampa dell’Autorità antitrust su una risposta resa dal Presidente Pitruzzella al Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) – dice Bittarelli – In poche righe, e senza vere motivazioni di fatto o di diritto, il Presidente Pitruzzella si schiera in favore della disapplicazione di una legge dello Stato (la legge quadro 21/1992). Inoltre, pur dando atto dell’innovazione tecnologica introdotta dalle cooperative taxi – obiettivamente superiore e precedente a quella di UBER – l’Autorità sembra prendere posizione in favore di una modifica delle norme ritagliata sugli interessi della multinazionale UBER”.
“E’ grave, a nostro avviso, che il Presidente di un’autorità dello Stato auspichi con tanto semplicismo la disapplicazione di una legge statale e, forse, ancora più grave è che un’autorità tecnica, o che dovrebbe essere tale, dia giudizi sommari senza una preventiva istruttoria con le vere parti interessate e senza dare conto delle giuste ragioni delle categorie che tradizionalmente assicurano il servizio di trasporto pubblico non di linea”, prosegue.
“Basti pensare al riguardo che la Commissione europea – diversamente dalle autorità italiane – prima di prendere posizioni ufficiali ha avviato un apposito studio ed un processo di consultazione, che è ancora nelle prime fasi. Siamo a disposizione dei regolatori, ed anzi chiediamo pubblicamente, che vi sia finalmente un serio ed aperto confronto tecnico. Siamo pronti ad un tale confronto nel quale presenteremo ragioni ed evidenze oggettive, certi del loro fondamento. Siamo stati, e siamo, invece assolutamente contrari ai giudizi sommari, privi di ogni fondamento e riscontro, unicamente in linea con gli interessi di qualche multinazionale”, chiude Bittarelli.
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea