Egregio Direttore,
in merito all’articolo recentemente pubblicato sul vostro sito con il titolo “La richiesta di SPID come il tuffo nel cerchio di fuoco” segnala l’eccessiva rigidità delle procedure di Poste Italiane per la richiesta dell’identità digitale. Le procedure seguono semplicemente il Regolamento delle “Modalità Attuative” di SPID: questo prevede che, nella fase di identificazione, il gestore accerti la “validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria anch’essa in corso di validità”, non solo per l’acquisizione del Codice Fiscale, ma come ulteriore elemento a supporto del processo di verifica dell’identità del richiedente. Questo controllo è previsto nelle procedure e istruzioni che Poste Italiane fornisce ai propri operatori e descritto nella Guida Utente del Servizio. Su queste regole l’Azienda è costantemente vigilata dalle Autorità e sottoposta a periodiche certificazioni, a tutela proprio del cittadino e del Sistema nel suo complesso.
Poste Italiane è il principale Identity Provider SPID in Italia: grazie alla sua capillare presenza territoriale e alla formazione degli addetti, l’azienda gestisce il rilascio di oltre 100.000 Identità Digitali ogni mese, coniugando le esigenze di semplicità per il cittadino con il pieno e costante rispetto delle norme e dei regolamenti, a garanzia dell’indispensabile affidabilità e sicurezza dello SPID.
In coerenza con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento e con l’obiettivo di fornire un accesso sempre più semplice e veloce ai propri servizi, Poste Italiane è impegnata ad ampliare le modalità per la richiesta dell’identità digitale SPID: nel corso dell’ultimo anno si è aggiunta ad esempio la possibilità di richiedere SPID direttamente in Ufficio Postale senza alcuna registrazione preventiva da casa, per i possessori di un documento elettronico (Passaporto o CIE).
Ufficio stampa Poste italiane
La risposta del direttore
Ringrazio l’ufficio stampa di Poste Italiane della precisazione, ma mi sento in dovere di osservare che:
- Le modalità imposte dalle procedure derivano, come da voi sottolineato, dalle indicazioni di AGID racchiuse nel Regolamento delle “Modalità Attuative”. Qui la responsabilità è tutta di AGID e nell’articolo che ritorna sull’argomento, sono dettagliatamente approfondite le circostanze di responsabilità imposte da AGID a tutti i gestori di identità digitale (IDP), Poste Italiane comprese.
- Non è corretto, invece, quello che scrive a proposito della necessità di esibizione, ai fini della fornitura del codice fiscale, di una “…Tessera sanitaria anch’essa in corso di validità”. La norma italiana è chiara a questo proposito: una Tessera sanitaria scaduta non può, è vero, essere usata ai fini di procedure sanitarie, ma mantiene tutta la validità per la fornitura del codice fiscale.
Né la Tessera sanitaria ha alcun valore come “…ulteriore elemento a supporto del processo di verifica dell’identità del richiedente”, come da lei sostenuto.
Non vi è traccia nell’ordinamento italiano di riconoscimento di presunte ulteriori funzioni della Tessera sanitaria ai fini di verifica dell’identità del richiedente. Questo è limitato ai soli casi delle Regioni che hanno la CNS e solo per le applicazioni di natura sanitaria, che nulla hanno a che vedere con le procedure relative al rilascio dello SPID