Continua su Key4biz il dibattito aperto sulle ‘tecnologie basate su registri distribuiti’, come la blockchain, che trovano per la prima volta la piena validità giuridica nel disegno di legge di conversione del DL Semplificazioni, che ha ottenuto il primo via libera dal Senato. Nel testo, che ora aspetta l’ok definitivo della Camera, è contenuta anche la definizione di Smart contract.
Per cogliere appieno l’importanza della norma e per capire i suoi effetti concreti abbiamo chiesto un giudizio a Massimiliano Nicotra, avvocato esperto del settore, Componente del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche dell’Università di Roma Tor Vergata e coautore del volume “Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”.
Key4biz. Come commenta la norma?
Massimiliano Nicotra. Il testo riprende quello già presente nell’originaria bozza di decreto legge di semplificazione, aggiungendo anche la definizione degli smart contracts e regolando l’efficacia probatoria degli stessi. A livello generale il mio pensiero su questa norma è che comunque sia da accogliere positivamente nel nostro ordinamento. L’esperienza maturata in questi anni sulle firme elettroniche, la cui diffusione è stata incentivata attraverso varie modifiche alla normativa contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale, suggerisce comunque che è sempre meglio che sia presente una disciplina positiva delle tecnologie, anche se di ampio respiro, per conferire certezza giuridica al loro utilizzo. Tale certezza si traduce sicuramente in una maggior confidenza degli operatori nella loro adozione e, indirettamente quindi, in un incentivo all’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative.
Key4biz. Concretamente quali effetti genera?
Massimiliano Nicotra. Dal punto di vista sostanziale la norma pone due principali effetti, oltre a quello di introdurre nel nostro ordinamento le definizioni di tecnologie basate su registri distribuiti (che riprende la terminologia adottata nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 ottobre 2018) e di smart contract:
- il primo è quello di riconoscere l’efficacia di validazione temporale della blockchain per i documenti informatici (e, quindi, la funzione di “notarizzazione” dei documenti informatici);
- b) il secondo è quello di consentire che lo smart contract sia idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta quando richiesto dalla legge, con un meccanismo analogo a quello oggi previsto nell’art. 20, comma 1 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale per la sottoscrizione elettronica che io chiamo “identificata” (per distinguerla dalle altre e che consiste in un meccanismo di autenticazione ad un processo informatico che permetta di creare documenti informatici sicuri, integri ed immodificabili).
Key4biz. Quindi?
Massimiliano Nicotra. La verità, quindi, è che la norma non fa altro che richiamare strumenti che sono già conosciuti nel nostro ordinamento (ed in quello Europeo) applicandoli alle tecnologie basate su registri distribuiti).
Ci sono poi novità importanti (come l’equiparazione degli smart contract ai documenti informatici, pur essendo composti di codice eseguibile), ma che, stante la delega ad AgID a determinare le regole tecniche, sicuramente non sconvolgono il sistema così come lo conosciamo.
Key4biz. Con l’approvazione definitiva della norma, in Italia si avrà un utilizzo e una diffusione delle tecnologie basate su registri distribuiti, come la blockchain?
Massimiliano Nicotra. In sintesi, ben venga una norma definitoria di questo tipo, ed anche se da un punto di vista di tecnica normativa potrebbe essere migliorabile (ma sicuramente AgID potrà definire nel dettaglio le caratteristiche ed i requisiti tecnologici per la sua completa applicazione) ciò non toglie che essa sarà un sicuro incentivo per l’utilizzo e diffusione di tali tecnologie nel nostro Paese e, soprattutto, ci porrà quale uno dei primi Paesi in Europa ad aver adottato una tale disciplina nell’ambito delle regole che la UE ha già dettato nel settore dell’identità digitale e dei documenti informatici.