L’azienda gli ha spedito la lettera di licenziamento nel mese di settembre 2013, ma non è stata recapitata “in quanto il destinatario è sconosciuto”. Il lavoratore è venuto a conoscenza della cessazione del rapporto di lavoro circa 5 mesi dopo, quando ha ricevuto la comunicazione via Pec inviata dal curatore fallimentare della società. Quattro giorni dopo, l’uomo ha presentato all’Inps la domanda per accedere all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), ma l’Istituto di previdenza non gli ha erogato l’indennità mensile di disoccupazione con questa motivazione “accertare prima la data del licenziamento”.
Di recente, la Corte d’Appello dell’Aquila con una sentenza, pubblicata dal Giuslavorista, ha dato ragione al lavoratore, che ha quindi diritto di ricevere in toto la disoccupazione.
Per capire l’importanza della pronuncia abbiamo intervistato Daniela Fargnoli, avvocato specializzato in problematiche del lavoro e coordinatrice del progetto di Diritto del lavoro presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma.
Key4biz. Perché la Corte di Appello dell’Aquila ha dato ragione al lavoratore e non all’Inps?
Daniela Fargnoli. Questa è una sentenza che si muove su due profili, uno processuale e uno sostanziale. In realtà questa sentenza di appello nasce sulla base di una impugnazione presentata da un lavoratore, al quale il tribunale di Pescara dà torto dichiarando erroneamente la cessazione della materia del contendere.
Infatti, l’ex dipendente aveva adito il tribunale richiedendo l’accertamento del diritto di ottenere il riconoscimento dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e la liquidazione della relativa indennità facendo decorrere i termini per ottenere il beneficio dal giorno in cui aveva ricevuto la comunicazione via Pec del curatore del fallimento della società alla quale veniva riallegata la lettera di licenziamento mai ricevuta dal dipendente.
L’Inps nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di voler aderire alla richiesta del lavoratore al quale non era stato versato alcunché.
Key4biz. Qual è il problema, allora?
Daniela Fargnoli. Il Tribunale di primo grado di Pescara ha erroneamente ritenuto che le parti avessero trovato un accordo, quindi ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; mentre l’indennità non era stata né riconosciuta né liquidata. Quindi si celebra l’appello dinanzi la Corte di L’Aquila, che si sofferma su due profili: uno processuale e uno sostanziale.
Key4biz. In quello processuale cosa ha sancito?
Daniela Fargnoli. Che non ci può essere la cessazione della materia del contendere, perché in assenza di un accordo tra le parti ovvero di un accadimento o di un fatto che faccia venire meno l’interesse al giudizio, deve escludersi che la materia del contendere sia cessata.
Key4biz. E il profilo sostanziale?
Daniela Fargnoli. È vero che l’Inps aveva, tendenzialmente, aderito alla richiesta del lavoratore, ma è pur vero che aveva richiesto che fosse preventivamente accertata la data di comunicazione del licenziamento. Difatti, il lavoratore sosteneva di aver ricevuto per la prima volta la lettera di licenziamento non nel settembre 2013; ma solo molto mesi dopo (nel febbraio 2014) grazie ad una Pec inviata dal curatore fallimentare della società. Pec alla quale veniva riallegata la lettera di licenziamento trasmessa già mesi prima e non ricevuta dal lavoratore.
E questa comunicazione via Pec diventa cruciale, perché per poter accedere all’Aspi (poi sostituita dalla NASPI dal 2015), la richiesta doveva essere presentata entro il termine di 2 mesi decorrenti dall’ottavo giorno successivo della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso, essendo incerta la data di comunicazione del licenziamento era dubbio se il lavoratore potesse o meno avere diritto. Ed è proprio questa comunicazione via Pec che ha salvato il lavoratore, perché la Corte ha accertato che la prima comunicazione del licenziamento non era stata recapitata, (risultando sconosciuto il destinatario e ritenendo non poter operare alcuna presunzione di conoscenza della comunicazione, anche in considerazione del fatto che il lavoratore risultava essere in Cassa Integrazione Guadagni da molto tempo, precisamente da gennaio 2013 fino al fallimento dell’azienda). Quindi, tenuto conto della natura ricettizia della lettera di licenziamento (la quale produce i suoi effetti quando arriva nella ‘sfera’ del lavoratore), è solo dalla avvenuta ricezione della Pec del curatore fallimentare che ha trasmesso per la seconda volta la lettera di licenziamento che è stato fatto decorrere il termine di legge per presentare la domanda di accesso all’Aspi.
Key4biz. Perché è una sentenza importante?
Daniela Fargnoli. Perché ribadisce l’importanza della natura ricettizia della lettera di licenziamento. La ricezione della lettera di licenziamento è fondamentale anche e soprattutto ai fini della decorrenza di importanti termini di decadenza (come è ad es. per l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento).
Key4biz. E il digitale in che modo potrebbe evitare questi errori ‘analogici’, per esempio inviando la lettera di licenziamento per posta e, contestualmente, via Pec o semplice email?
Daniela Fargnoli. In genere potrebbe essere una buona regola, se parliamo di un lavoratore, spedire la lettera di licenziamento con una Raccomandata 1 con avviso di ricevimento e inviarla contestualmente tramite email e via Pec, però va tenuto in considerazione che non tutti i lavoratori hanno l’obbligo di avere una casella di Posta elettronica certificata, e una comunicazione da Pec a email non ha il valore di una raccomandata.
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